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Soggetti destinatari

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Disponibilità: BASSA
Codice: 06
Marca: soggetti destinatari

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Descrizione

Il leasing è una forma di credito accessibile a liberi professionisti ed imprese, utilizzabile per realizzare investimenti in ogni tipologia di bene a condizione che quest’ultimo sia strumentale all’attività dell’impresa

Durata

Affinché l’utilizzatore possa usufruire dei benefici previsti dalla legge per i contratti di leasing, il contratto di locazione deve avere una durata minima.
Per i beni mobili essa non può essere inferiore alla metà del periodo necessario per l’ammortamento ordinario del nuovo bene; per i beni immobili la durata minima non può essere inferiore agli otto anni.
Per determinare la durata minima del contratto di leasing occorre procede all’individuazione delle aliquote di ammortamento stabilite con decreto del Ministero delle Finanze del 31.12.1988 applicate secondo le modalità indicate dal T.U.I.R.. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Vantaggi del leasing

Il leasing offre all’utilizzatore molteplici vantaggi, di seguito elencati:
· Pagando periodicamente canoni d’importo stabilito, egli ottiene la disponibilità immediata del bene evitando di intaccare la liquidità aziendale;
· Può disporre di un finanziamento che copre l’intero importo del bene desiderato;
· Ha la possibilità di scegliere direttamente il bene presso un fornitore di sua fiducia;
· Evita di assumersi i rischi di obsolescenza del bene, mantenendo moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere l’attività d’impresa;
· Fraziona nel tempo il costo dell’IVA inserendolo nel pagamento dei canoni periodici;
· Non compromette le sue capacità di credito e, pertanto, potrà accedere ad altre forme di finanziamento;
· Egli, in accordo con la società di leasing, sceglie, in base alla proprie esigenze, l’operazione che meglio lo soddisfi relativamente alla durata del contratto, alla periodicità degli interessi, al tasso d’interesse ed all’opzione di riscatto.
· Ha la possibilità di ottenere credito in tempi più rapidi rispetto ad altre forme di finanziamento, poiché l’istruttoria di una pratica, da parte della società di leasing, è snella e celere.
· Si avvale dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Aspetti fiscali

Un’impresa che acquista un bene attraverso il leasing, piuttosto che acquistarlo direttamente dietro pagamento in un’unica soluzione, ricava notevoli vantaggi da un punto di vista fiscale.
Il canone di leasing, infatti, è interamente deducibile ai fini IRPEG per la quota capitale e per la quota d’interessi e parzialmente deducibile, ai fini IRAP, per la sola quota capitale.
Un’impresa che acquista direttamente un bene potrà, da un punto di vista fiscale, dedurre unicamente le quote di ammortamento del bene stesso, diluendo in un periodo più lungo gli effetti fiscali.
Perciò il vantaggio fiscale del leasing deriva dalla possibilità di stipulare contratti aventi durata inferiore al periodo di ammortamento del bene.
L’utilizzatore ha diritto ad usufruire della possibilità di dedurre fiscalmente i canoni di leasing a condizione che:
*il bene sia strumentale all’attività dell’impresa, arte o professione;
*il bene sia ammortizzabile.

I nostri leasing

Le forme più diffuse di leasing sono:
a.Leasing strumentale;
b.Leasing veicoli;
c.Leasing immobiliare;
d.Leasing agevolato.

a. Leasing strumentale.
Per leasing strumentale s’intendono le operazioni di locazione finanziaria relative a macchinari o ad attrezzature in generale. L’operazione è rivolta a finanziare i più svariati beni strumentali nuovi di fabbrica; in alcuni casi, da valutare e concordare con la società di leasing, è possibile acquisire anche beni usati.
La durata del contratto può variare tra trenta e sessanta mesi e non può mai essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario fiscalmente previsto.
L’utilizzatore, in sede di stipulazione del contratto, versa al locatario un anticipo sul valore del bene, il cui importo varia, a seconda delle esigenze della clientela, tra il 10% ed il 30%.
I canoni di leasing possono essere versati con periodicità mensile, bimestrale o trimestrale. Alla data di scadenza del contratto l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene e di acquisirne la proprietà pagando un prezzo di riscatto, in genere pari all’1%.

b. Leasing veicoli.
Il contratto di locazione finanziaria su veicoli può avere ad oggetto autovetture, veicoli commerciali e veicoli industriali.
Anche in questo caso l’utilizzatore versa alla società di leasing, al momento della stipulazione del contratto, un anticipo variabile tra il 10% ed il 30%.
La durata del contratto ed il prezzo del riscatto del bene variano a seconda della diversa natura del veicolo:

TIPOLOGIA VEICOLO
DURATA DEL LEASING
PREZZO DI RISCATTO
Autovetture
da 24 a 36 mesi
dall’1% al 10%
Veicoli commerciali
da 30 a 48 mesi
dall’1% al 5%
Veicoli industriali
da 30 a 60 mesi
dall’1% al 5%




Le durate devono essere superiori, comunque, alla metà del periodo d’ammortamento ordinario fiscalmente previsto.
Le modalità di versamento dei canoni periodici e la durata contrattuale del leasing veicoli sono stabilite rispettando l’esigenze della clientela.
Quest’ultima, inoltre, alla scadenza del contratto di locazione finanziaria può acquisire la proprietà del veicolo riscattandolo dal concedente.

c. Leasing immobiliare.
Il contratto di locazione finanziaria riguarda, in questo caso, l’acquisizione d’immobili ad uso professionale, industriale e commerciale. Esso può avere ad oggetto immobili già edificati e finiti oppure immobili da costruire o completare.
Nel caso di un contratto di leasing immobiliare relativo ad un immobile già costruito, il concedente acquista l’unità immobiliare indicata dal cliente per cederla contemporaneamente a quest’ultimo in locazione.
Nel caso di un contratto di leasing immobiliare relativo ad un immobile da costruire, il concedente acquista il terreno sul quale farà edificare l’immobile seguendo le indicazioni fornitegli dal cliente; la società di leasing, inoltre, seguirà l’intero iter della costruzione (gli stati d’avanzamenti dei lavori) finanziandone tutti i costi di progettazione e di edificazione immobiliare.
La durata minima del contratto di leasing prevista dalla legge è fissata in anni otto; per la deducibilità fiscale dell’immobile, inoltre, è necessario che esso sia strumentale all’attività dell’impresa.
Come si può facilmente evincere, grazie a questa vantaggiosa forma di locazione finanziaria, il costo dell’immobile può essere ammortizzato in soli otto anni contro, invece, gli almeno trentatre anni di ammortamento ordinario.

d. Leasing agevolato.
Determinate leggi statali, regionali e comunitarie consentono alle piccole e medie imprese di usufruire di agevolazioni anche per i contratti di locazione finanziaria.
In questi casi il leasing permette di ottenere, oltre ai vantaggi fiscali previsti dalla legge, anche contributi agli investimenti da parte dei suddetti enti.
Riportiamo di seguito, alcune leggi agevolate contenenti specifiche disposizioni riguardo al leasing, quali:

· Legge n. 240/81 - Leasing Artigiancassa;
· Leggi n. 488/92 e n. 341/95 - Leasing a favore di “Aree depresse”;
· Legge n. 1329/65 - Leasing Sabatini;
· Legge n. 449/97 - Incentivi al settore del commercio e del turismo.
· Legge n. 140/97 - Art. 13 - Misure fiscali a sostegno dell’innovazione delle imprese industriali