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Competenze e profilo

Il Tributarista Competenze e profilo professionale Le competenze del tributarista In Italia e nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea, l’attività di consulenza tributaria è libera e quindi non riservata agli iscritti in albi. Questo concetto è stato ribadito nel decreto legislativo 139/05 , che ha istituto il nuovo Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ex dottori e ragionieri commercialisti), distinguendo le competenze in tecniche e specifiche , individuando in tecniche , le competenze che chiunque può esercitare, anche se non iscritto in Albo unico e le competenze specifiche , quelle elencate nel testo normativo, riservate ai soli iscritti all’Albo unico. Al tributarista è riconosciuta nell’ambito della libera professione, come tutelata dalla Costituzione (art.4), dalle norme civili (art.2222 e segg.), speciali e comunitarie , l’esercizio della consulenza tecnica inerente, affine e connessa alla disciplina tributaria . In particolare formano oggetto della professione di tributarista , in quanto non riservate agli iscritti in albi, ruoli o elenchi: – Consulenza in materia tributaria ed aziendale; – Tenuta libri contabili ed I.V.A. – Assistenza per la redazione di ricorsi presso le Commissioni Tributarie; – Compilazione delle dichiarazioni fiscali; – Invio telematico delle dichiarazioni fiscali; – Apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi (come indicato nella circolare del Centro studi Lappe); – Asseverazione delle dichiarazioni ai fini degli studi di settore; – Compilazione i modelli 730; – Compilazione delle dichiarazioni di successione; – Autenticazione della firma dei contribuenti sui modelli delle camere di commercio (fase transitoria); – Attivazione presso lo studio uno sportello automatizzato decentrato ai fini del rilascio dei certificati camerali, del deposito dei bilanci e di ogni pratica camerale. – Ogni altra mansione propria del tributarista per le aziende e non riservata per legge ad altri professionisti (vedi ad esempio la consulenza del lavoro). Al tributarista è ovviamente concesso di svolgere anche “funzioni” esclusive, qualora sia in possesso dei relativi requisiti (revisore contabile, difensore tributario). Si coglie l’occasione per ribadire che non esistono professioni esclusive, bensi funzioni esclusive , valga per tutte la sentenza della Suprema corte di Cassazione (n.2233/55) “Il divieto di esercizio delle funzioni di Avvocato ( e di procuratore) a coloro che non sono iscritti negli albi professionali si riferisce solo alla funzione di rappresentanza e di difesa in giudizio, mentre anche ai non iscritti in tali albi è lecito prestare opera di consulenza giuridica e amministrativa, con diritto al compenso”, ……La scelta del tributarista e il relativo incarico da parte del cliente, fondati sul principio dell’intuitus personae , è tutelato dall’Associazione nazionale tributaristi Lapet (legalmente riconosciuta) che attraverso gli obblighi incondizionati degli iscritti alla formazione professionale continua, all’assunzione di responsabilità patrimoniale del proprio operato attraverso adeguata copertura assicurativa e al rispetto delle norme di correttezza e di comportamento professionale sotto la vigile censura della Commissione deontologica, garantisce la tutela dell’interesse pubblico………. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c . ) , le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato , pertanto il tributarista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo; mentre per la parte di attività (ed esempio elaborazioni contabili) eventualmente svolta (art.2226 c.c.) con l’impiego di mezzi (computer, dipendenti) purché in ragione meramente strumentale e accessoria alla consulenza e assistenza (prestazioni intellettuali), dovrà rispondere anche del risultato (essenzialmente sotto l’aspetto tecnico). Ciò anche se l’elaborato non ha per oggetto la realizzazione di un opus in senso materiale (cfr contra Cass. 9/3/85 n.1917). Il profilo professionale del tributarista Il tributarista offre servizi in campo fiscale, tributario e societario con funzioni che possono spaziare dalla semplice tenuta delle strutture contabili alla consulenza fiscale, dall'assistenza al contribuente durante la stesura dei contratti al contenzioso, dalla cessione di aziende o rami di azienda ad ogni altra operazione in campo fiscale-tributario per la quale non esista una specifica legge. Garantisce la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie. La sua responsabilità confina con le funzioni di pianificazione strategica e finanziaria. Possiede un'ampia cultura manageriale e legislativa . In particolare, in ambito economico aziendale, possiede ampie conoscenze relativamente a: ragioneria e gestione d'impresa. In ambito giuridico, oltre al diritto tributario conosce il diritto commerciale, comunitario e industriale, nonché il diritto del lavoro e sindacale. Sa raccogliere le informazioni sulle normative e gestire il processo di stipulazione dei contratti, le compravendite e i contenziosi. Lo caratterizzano le capacità di analisi e l'accuratezza. E' necessaria un'ampia esperienza maturata nel settore tributario e la disponibilità all'aggiornamento continuo nel settore legislativo di riferimento. Un ulteriore aiuto per meglio identificare il profilo del tributarista, ci giunge dalla definizione che ne da l’ente di certificazione FAC , che certifica i tributaristi esperti , indicando nello schema di certificazione:“ Il Tributarista esperto è il professionista che ha competenze in materia di consulenza e assistenza tributaria, tenuta delle scritture contabili, elaborazione bilanci e dichiarazioni fiscali.” Lo schema individua particolari elementi utili per individuare le competenze professionali di cui deve essere dotato il professionista Tributarista: CARATTERISTICHE PERSONALI Il Tributarista deve essere: § etico, veritiero, onesto e riservato § propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma predisposto alle innovazioni § di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi § diplomatico: avere tatto nei rapporti con gli altri § dotato di capacità di comunicazione interpersonale § percettivo: capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento § versatile: abile ad adattarsi a differenti situazioni; § tenace: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi § risoluto: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all’analisi e alla sintesi; § pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione. CONOSCENZE · Privacy (Legge 196/03) · Marketing · Etica · Comunicazione · Cenni sulla sicurezza e salute nei posti di lavoro (Normativa cogente applicabile) · Antiriciclaggio · Diritto tributario · Diritto societario · Diritto commerciale · Economia aziendale · Ragioneria ABILITA’ · gestione delle problematiche fiscali; · valutazione dell’impatto fiscale sulla contrattualistica societaria; · elaborazione , compilazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali; · redazione, elaborazione ed analisi bilanci Attività tipiche Un concetto su tutti crea difficoltà di interpretazione e divide il mondo professionale: attività tipiche. Problema non nuovo, visto che è stato oggetto di chiarimenti nel passato sia da parte della Suprema Giurisprudenza, che dalla dottrina accreditata. La Suprema Corte Costituzionale con sentenza n.418/96 chiarisce che le “attività tipiche” elencate nelle leggi istitutive di Ordini, Albi o collegi non delineano da sole una fattispecie penale rilevante, se non per quelle sole attività riservate in esclusiva. Interviene anche la Corte di Cassazione - Sezione VI penale - con sentenza n. 1151 del 08.01.2003 e con successiva sentenza n. 17921 del 15.04.2003 a chiarire la portata del termine “tipico”, distinguendo gli atti professionali caratteristici di una professione in: “atti tipici o propri o riservati” , che sono quelli il cui compimento è riservato agli appartenenti alla professione, ed “atti relativamente liberi” che, pur essendo caratteristici della professione, possono essere compiuti, purchè si tratti di compimento occasionale e gratuito. Tra gli illustri autori di dottrina , D'Ambrosio distingue gli atti “propri tipici o riservati di una professione” da quelli “caratteristici” : per i primi, l'esercizio abusivo con rilevanza penale si configura per la violazione anche di uno solo degli atti tipici, per i secondi la violazione penale si configura quando tali atti sono posti in essere in maniera continuativa e professionale. Dall'analisi della Giurisprudenza costante e della dottrina prevalente, si ritiene indispensabile che il Legislatore sostituisca il termine attività tipiche con il più corretto ed esaustivo termine attività “ riservate in via esclusiva”. Dall’Europa continuano i richiami ai governi europei, ad evitare la creazione di un mercato professionale di tipo corporativo e limitato a pochi soggetti esclusivi, altrimenti che senso avrebbe l'ampliamento della UE a 25 stati europei, se non sarà possibile la libera circolazione delle professioni in Europa.

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