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Il decreto anticrisi - compensazioni iva e rientro capitali

Decreto anticrisi e Scudo fiscale

Aggiornato al 10 ottobre 2009

A cura dello Studio Tributario Franco

Indice

Le modifiche del decreto anticrisi alle regole sulla compensazione ........................................................3

I tempi per la compensazione...........................................................................................................3

Gli importi.......................................................................................................................................4

Il visto di conformità........................................................................................................................4

Le sanzioni ....................................................................................................................................4

Effetti dei nuovi vincoli ....................................................................................................................5

Le istruzioni sullo scudo fiscale.........................................................................................................6

Perizia necessaria sulle opere d’arte ................................................................................................6

Le istruzioni sullo scudo fiscale: Il documento dell’Agenzia delle Entrate................................................7

Premessa.......................................................................................................................................7

Ambito soggettivo...........................................................................................................................8

Ambito oggettivo ............................................................................................................................9

Intermediari abilitati......................................................................................................................10

Termini per l’effettuazione delle operazioni di emersione ..................................................................10

Le modifiche del decreto anticrisi alle regole sulla compensazione

Il decreto anticrisi interviene a ritoccare anche le regole sulla compensazione fiscale, la quale avviene mediante l’utilizzo del modello F24. All’interno dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2009, il quale è completamente dedicato alla compensazione fiscale, sono contemplate nuove modalità per l’utilizzo del credito Iva compensabili, rivolte a contrastare l’evasione. La norma in particolare prevede dal 2010 anche un potenziale incremento dei crediti annui compensabili da 500.000 a 700.000 euro.

I tempi per la compensazione

La prima restrizione riguarda i tempi, quindi il momento a partire da cui scatta la compensabilità:

Secondo il comma 1 dell’articolo 10, permette la compensazione per i crediti superiori a 10.000 euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’utilizzabilità del credito è subordinata dalla nuova disposizione all’avvenuto adempimento dichiarativo, in questo modo viene facilitata la verifica dell’ effettività del credito.

I termini sono quindi:

 Per le compensazioni infrannuali il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre.

 Per la compensazione su credito annuale il riferimento è costituito dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale. Il secondo termine permette ai contribuenti che intendono usare in compensazione o a rimborso il credito Iva annuale, di presentare la dichiarazione annuale Iva in modo disgiunto dalla dichiarazione unificata, al fine di anticipare la compensabilità. Il termine di Febbraio di ogni anno per la presentazione della dichiarazione Iva dell’anno precedente rimane invariato. Questo termine peraltro implica l’esonero della comunicazione annuale Iva, essendo quest’ultimo un adempimento funzionale all’ attestazione del credito Iva . Quindi, la dichiarazione Iva relativaall’anno 2009 potrà essere presentata in via autonoma a partire da Febbraio 2010, utilizzando il credito emergente dal 16 marzo e conseguente esonero dalla comunicazione Iva annuale.

Gli importi

Come già anticipato nel paragrafo precedente, le disposizioni operano per crediti superiori a 10.000 euro su base annua. Per gli importi inferiori, vanno applicate le regole vigenti, con compensabilità già a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione.Rimangono

escluse dalle nuove regole i crediti d’imposte diversi dall’Iva, (per esempio Irpef, Ires , e Irap ). In tal modo si creerà una duplice gestione dei crediti fiscali, che vede da un lato i crediti Iva di piccolo importo e i crediti di altra natura, compensabili già dall’inizio del primo periodo successivo alla maturazione e d’altro lato i crediti Iva superiori a 10.000 euro annui, che come si è già ribadito sono utilizzabili solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono.

Il visto di conformità

Oltre al vincolo temporale, il decreto anticrisi , pone anche un altro limite, vale a dire quello che subordina la compensabilità dei crediti Iva eccedenti 15.000 euro annui, al visto di conformità .In particolare è previsto l ’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito Iva . Riguardo a questo aspetto la legge di conversione ha ampliato l’insieme dei soggetti a cui rilasciare il visto di conformità , comprendendo oltre ai commercialisti e ai consulenti del lavoro, anche i Caf e i soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio . La procedura per l’apposizione del visto di conformità implica per il soggetto di portare ad attestare la corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili (articolo 35, comma 1, lettera a del decreto legislativo 241/1997). Il visto, infatti, comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva . In caso di infedele attestazione è prevista una sanzione da 258 a 2.582 euro, e il rischio di segnalazione agli organi competenti.Per le società sottoposte all’obbligo di controllo contabile, in base all’articolo 2409 bis del codice civile, in alternativa al visto è possibile far sottoscrivere la dichiarazione Iva dal soggetto che esercita tale funzione, che dovrà attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche necessarie per il rilascio del visto. Il visto non è invece necessario per le richieste di rimborso, in quanto ciò implica nuovi calcoli di convenienza per scegliere tra compensazione e rimborso.

Le sanzioni

Per limitare le indebite compensazioni si è determinato un maggiore inasprimento delle sanzioni previste per compensazioni di crediti non spettanti. Il decreto legge 185/2008 aveva giàintrodotto la sanzione dal 100 al 200% per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, quindi se l’indebita compensazione supera l’importo di 50.000 euro, la sanzione è sempre quella massima del 200. Il decreto 78/2009 , invece, prevede adesso che per queste sanzioni non opera la definizione agevolata per mancata impugnazione con conseguente riduzione a un quarto delle sanzioni entro il termine di proposizione del ricorso. La sanzione rimane quindi in ogni caso piena.Nel caso di compensazioni di crediti esistenti ma in misura eccedente il limite annuo di 516.456, 90 euro rimane la più modesta sanzione del 30%.

Effetti dei nuovi vincoli

Tutte le nuove norme sulla compensazione sono efficaci dal 2010 , come chiarito dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio. Il comunicato ha inoltre precisato che il differimento al 2010 riguarda anche gli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrale .

Fino al 31 dicembre 2009 Dal 1 gennaio 2010

Credito Iva fino a 10.000 euro annui

Compensabile dal primo giorno dell’anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto Regole invariate

Credito Irpef Irap e senza limiti

Compensabile dal primo giorno dell’anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto Regole invariate

Credito Iva superiore a 10.000 euro e fino a 15.000 euro annui

Compensabile dal primo giorno dell’anno o del mese successivo alla maturazione senza visto Compensazione dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza, senza visto

Credito Iva superiore a 15.000 euro annui

Compensabile dal primo giorno dell’anno o del mese successivo alla maturazione, senza visto Compensazione dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza previo visto di conformità di soggetto abilitato o attestazione del revisore contabile.

Detrazione Iva da Iva

Effettuabile liberamente dal periodo successivo alla maturazione del credito senza visto né necessità di esposizione in F24 (compensazione verticale) Regole invariate

Le istruzioni sullo scudo fiscale

Perizia necessaria sulle opere d’arte

L’Agenzia delle Entrate ha diramato la bozza di circolare esplicativa relativa allo scudo fiscale che raccoglie suggerimenti e indicazioni dai vari operatori prima di diventare documento ufficiale. La bozza ripercorre le caratteristiche generali dell’istituto confermando le istruzioni e i chiarimenti dati in passato. Le precedenti istruzioni quindi devono essere considerate ancora valide. Lacircolare chiarisce in particolare che in via definitiva per avvalersi dello scudo occorre pagare il 5% dell’importo rimpatriato o regolarizzato . Di fatto opera la presunzione assoluta di detenzione per 5 anni all’estero delle attività: il rendimento figurativo è pari al 10% e l’imposta del 50% di fatto è pari al 5% dell’imponibile, vale a dire l’importo totale indicato nella dichiarazione riservata. I chiarimenti più importanti riguardano però due aspetti:

 I paesi dello spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni (e la procedura di regolarizzazione) sono: Norvegia e Islanda, mentre per le attività in Liechtenstein l’unica possibilità è quella del rimpatrio.

 Per i paesi extra europei che consentono lo scambio di informazioni , per le attività in essi detenute è possibile anche la regolarizzazione.

Per quanto riguarda gli schemi societari esteri non ci sono chiarimenti ulteriori rispetto alla precedente circolare 99/E del 2001. La circolare invece si sofferma in particolar modo sui trust : in caso di trust opachi , vale a dire senza designazione espressa di beneficiari, la dichiarazione riservata deve essere presentata dal trustee. Nel caso di trust trasparenti questo compito spetta ai beneficiari individuati, ognuno dei quali deve operare in proporzione alla propria quota.Per quanto riguarda la

procedura di rimpatrio la bozza di circolare precisa che per la sua stessa natura riguarderà le attività finanziarie , dato che quelle patrimoniali (immobili, opere d’arte, oggetti di valore) non sono “rimpatriabili” tramite intermediari. Per tali attività patrimoniali è obbligatoria una perizia di stima , per determinare la quantificazione del valore.Come per le precedenti istruzioni dello scudo, è ancora confermato che l’emersione può riguardare attività qualitativamente diverse da quelle possedute alla data del 31 Dicembre 2008 .

Altro punto su cui la circolare si sofferma riguardano le tutele che saranno adottate dagli intermediari, che vanno dalla riservatezza sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti alla segregazione del conto di deposito. La segregazione riguarda l’importo trasferito in sede di rimpatrio, gli eventuali proventi successivi (salvo operi per essi la tassazione a titolo ersonale), il reimpiego delle somme derivanti da investimenti operati sul deposito segregato.

Le istruzioni sullo scudo fiscale: Il documento dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate ha pubblicato in data 15 settembre 2009 il documento avente per oggetto “ l’emersione di attività detenute all’estero. Articoli 13-bis del decreto legge 1° Luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102”.

Premessa

L’adozione di sempre più efficaci strumenti di cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria rappresenta una priorità riconosciuta da tutti i governi dei maggiori paesi industrializzati, anche per favorire, in seguito agli squilibri conseguenti alla crisi economica mondiale, una crescita più equa secondo i principi sottoscritti nei vertici del G8. Tra gli accordi che gli stati aderenti all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si sono impegnati a rispettare, vi è in primis quello volto ad assicurare una maggiore t rasparenza bancaria su investimenti e depositi, oltre a rendere più efficiente lo scambio di informazioni ed incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. La recente ridefinizione della normativa volta a consentire l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia (vale a dire il cosiddetto “scudo fiscale”), introdotta dall’articolo 13-bis della legge legge 1° Luglio 2009, n. 102 , rappresenta per coloro che hanno esportato o detenuto all’estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, una importanteopportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale. Tali disposizioni si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, a nteriormente al 31 dicembre 2008 , hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (vale a dire dalle norme contenute nel decreto legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nel articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195), e degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

In tal modo è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale attraverso il cosiddetto “rimpatrio” e la “regolarizzazione”. Va precisato tuttavia, che il rimpatrio è consentito nel solo caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell’Unione europea, e ai Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (See), che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. In caso sia di rimpatrio che di regolarizzazione l’ emersione di suddette attività produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, in riferimento ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. Per i periodi d’imposta che terminano il 31 dicembre 2008 , l’emersione preclude ogni accertamento nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati. Al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento è assicurata la massima riservatezza dei dati e delle notizie comunicate agli intermediari relative all’attività oggetto di emersione. Tali informazioni, infatti, sono coperte per legge da un elevato grado di segretezza, essendo preclusa all’Amministrazione finanziaria la possibilità di venirne a conoscenza. Per regolarizzare la propria posizione il contribuente è tenuto al versamento di un ’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e all’effettuazione degli adempimenti richiesti per ilrimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 . Per beneficiare delle disposizioni in esame, il contribuente è tenuto al versamento di una somma pari al 50 per cento - comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti- di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite. Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW).

Ambito soggettivo

I destinatari delle disposizioni che riguardano l’emersione delle attività detenute all’estero sono quelli interessati dalla normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”, le persone fisiche , gli enti , non commerciali , le società semplici ed associazioni equiparate , fiscalmente residenti nel territorio dello stato, ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir). In tale ambito soggettivo sono ricomprese:

 le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo

sono invece esclusi:

 gli enti commerciali e le società siano esse società di persone o società di capitali , ad eccezione delle società semplici.

I soggetti interessati, devono poi essere residenti nel territorio dello stato . Riguardo alle persone fisiche ci si deve riferire all’articolo 2, comma 2, del Tuir , in base al quale vengono considerati residenti “ le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del Tuir, stabilisce che si devono considerare residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Si considerano poi, fino all’emanazione del citato decreto i cittadini emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal Dm 4 maggio 1999 (la cosiddetta black list). Tali soggetti, dati tali presupposti, rientrano nell’ ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni. Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del Tuir , stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello stato. Il requisito della residenza nel territorio dello stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009 o 2010). Ne consegue che possono essere inclusi nel novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente a tale data detto requisito. Si precisa inoltre, che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

Ambito oggettivo

Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie , tra le quali:

 azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati

 quote di società ancorché non rappresentate dai titoli

 titoli obbligazionari

 certificati di massa

 quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio

 polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria detenute all’estero in qualsiasi paese europeo ed ex tra europeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene predisposto per il contribuente il trasferimento in Italia (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente).Pertanto possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le attività finanziarie emesse dai soggetti residenti in Italia , purché siano detenuti all’estero in violazione delle disposizioni inmateria di monitoraggio fiscale , nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia. Rientrano nell’ambito oggettivo delle disposizioni concernenti l’emersione dei capitali detenuti all’estero i finanziamenti a soggetti esteri.L’operazione di regolarizzazione invece ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie appena elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria , quali ad esempio immobili, fabbricati situati all’estero e opere d’arte, suscettibili di produrre reddito e detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo che garantisce uno scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, per le quali non deve essere necessariamente disposto dal contribuente il trasferimento in Italia. Al riguardo si ricorda che anche con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie il presupposto per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale.

Intermediari abilitati

Per effettuare le operazioni di emersione è necessario l’intervento degli intermediari individuato dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n.350 del 2001 . Tali intermediari sono costituiti da:

1. banche italiane;

2. società di intermediazione mobiliare (Sim) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico della finanza, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 (Tuf);

3. società di gestione del risparmio (Sgr) previste dall’articolo 1, comma 1, lettera 0) , del Tuf, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

4. società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966;

5. agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’articolo 201 del Tuf;

6. Poste Italiane Spa;

7. stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Termini per l’effettuazione delle operazioni di emersione

Il comma 6 dell’articolo 13-bis del decreto stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010 . All’interno di questo arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, mentre quelli a cura degli intermediari possono essere non ancora completati . Il termine importante è quello del 15 aprile 2010 , entro il quale i soggetti interessati devono aver presentato la dichiarazione riservata, conferendo l’incarico all’intermediario di ric evere in deposito le attività provenienti dall’estero, devono aver fornito la necessaria provvista per il versamento dell’imposta str