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Approfondimenti della finanziaria 2008 dopo telefisco

La Finanziaria 2008

Dopo Telefisco

Aggiornato al 12 febbraio 2008

Sommario

PROROGATI FINO AL 2010 GLI SCONTI DEL 36% E 55% PER INTERVENTI DI

RECUPERO EDILIZIO ............................................................................................ 3

La detrazione del 36% .................................................................................. 3

La detrazione del 55% .................................................................................. 5

L'imposta comunale sugli immobili ................................................................... 7

Il valore normale dei fabbricati .......................................................................... 8

L'antiriciclaggio ................................................................................................... 9

RITORNA L’ESCLUSIONE AGEVOLATA DALL’IMPRESA .................................. 10

L’estromissione dei beni............................................................................. 10

Gli immobili dei professionisti ................................................................... 12

L’ambito soggettivo.................................................................................... 12

L’ambito oggettivo ..................................................................................... 13

La base imponibile ...................................................................................... 13

Le conseguenze ai fini dell’Iva ................................................................... 14

La rettifica delle detrazioni ........................................................................ 15

Modalità e pagamento dell’imposta sostitutiva...................................... 15

La rivalutazione dei terreni............................................................................... 16

La redazione della perizia .......................................................................... 17

Il versamento ............................................................................................... 18

PROROGATI FINO AL 2010 GLI SCONTI DEL 36% E 55% PER

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La Finanziaria 2008 stabilisce nuovi termini e modalità , valide ai fini delle detrazioni fiscali inerenti l’acquisto, la ristrutturazione e il recupero edilizio . Agevolazioni, queste, che non

riguarderanno soltanto i singoli proprietari, bensì anche imprenditori e società.

Una nuova spallata all’evasione fiscale sta avendo quindi inizio agevolando i “contribuentionesti” e punendo chi “omette il pagamento”

delle tasse o assolve a questo obbligo in

ritardo.

Esistono due diversi tipi di detrazioni: una del 36 %, l’altra del 55%. Analizziamo la prima.

La detrazione del 36%

Con la nuova Finanziaria (Articolo 1, comma da 17 a 19) vengono prorogate le agevolazioni fiscali inerenti gli interventi di recupero edilizio . Attraverso tutta una serie di leggi vengono

fissate le modalità di recupero da parte del contribuente per quanto riguarda alcune detrazioni.

Nello specifico, gli articoli che andremo tra breve ad elencare, prestano particolare riguardo alla

detrazione per interventi di recupero effettuati dal contribuente su ogni unità immobiliare ,

nonché il recupero delle parti comuni di un edificio residenziale : Articolo 1 della legge 499/97;

l’articolo 2 comma 5 della legge 289/2002 e l’articolo 9, comma 2 della legge 448/2001 .

Tali agevolazioni non riguarderanno solo i singoli contribuenti ma potranno essere estese

anche alle imprese che hanno effettuato interventi di recupero su interi fabbricati.La

Finanziaria 2008 infatti fissa la detrazione Irpef lorda concessa nella misura del 36% (fino ad

un massimo di 48mila euro per unità immobiliare) a tutti quei soggetti che possono dimostrare

le spese sostenute per interventi di recupero delle parti comuni di un intero edificio o gli

interventi effettuati su ogni singola unità immobiliare . La documentazione valida ai fini fiscali

deve comprovare il pagamento tramite bonifico bancario o postale nel periodo compreso

dall’anno 2008 all’anno 2010.

La detrazione fiscale sarà ripartita in quote eguali . Vale a dire che su dieci periodi d'imposta

il termine si riduce a cinque anni se il contribuente non ha superato l'età di 75 anni oppure a

tre anni se il contribuente non ha superato l’età di 80 anni, alla data del 2010.

A questo punto rendiamo nota la definizione di “beneficio fiscale ”. Tecnicamente il beneficio

fiscale è una detrazione e non un credito pertanto, se l'importo della detrazione è superiore rispetto

l'Irpef lorda , non si potrà richiedere il rimborso della differenza.

Altra innovazione introdotta dalla Finanziaria 2008 è il ripristino della detrazione nella misura

del 25%. Questo accade per l'acquisto di appartamenti da parte di imprese che hanno

effettuato opere di restauro o ristrutturazione di un intero fabbricato a patto che i lavori di

recupero siano iniziati dal 1 gennaio 2008 per essere ultimati entro il 31 dicembre 2010 e che

l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2011 .

Analizziamo ora per quali opzioni è previsto lo sconto Irpef :

· Interventi di recupero su abitazioni

· Acquisto di autorimesse dal costruttore destinate a pertinenza di abitazioni

· Interventi di recupero su parti comuni di edifici residenziali

Le detrazioni si suddividono in quote uguali nei casi in cui si verifica:

· Regola ordinaria in 10 anni

· Se il beneficiario ha meno di 75 anni per il pagamento in cinque anni

· Se il beneficiario ha meno 80 anni per il pagamento in tre anni

Per ottenere lo sconto bisogna osservare le seguenti le regole :

· Il costo della manodopera deve essere esposto in fattura

· Occorre pagare con bonifico

Per quanto riguarda la detrazione , essa spetta a chi acquista l’abitazione da un’impresa che ha

ristrutturato l’intero immobile. Le detrazioni variano in base alle opzioni evidenziate di seguito:

· Sconto del 25% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 48mila euro

· Obbligo di svolgere i lavori tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

· Il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2011

· La detrazione spetta anche sugli sconti se il compromesso è registrato

Anche per l’imposta Iva sono previste diverse percentuali a seconda delle opzioni che si

presentano. Queste percentuali variano nella misura del :

· 10% per restauri e ristrutturazioni di qualsiasi tipo di edificio

· Tra il 10% ed il 20 % per manutenzione ordinaria e straordinaria su abitazioni (10%) ed

edifici diversi da abitazione (20%)

· Nella misura del 20% per la cessione di bene con posa in opera

Bisogna prendere in considerazione anche la diversa applicazione delle aliquote . Esse mutano

a seconda del valore del bene o della fornitura .

Di seguito troveremo alcuni pratici esempi:

· Valore totale della fornitura > € 1.000 – Iva al 10% sulla differenza tra € 1.000 e € 700 > € 300

· Valore del bene > € 700 – Iva al 10% sulla parte del valore del bene pari alla differenza tra €

1.000 e € 700 > € 300

· Iva al 20% sulla restante parte del valore del bene > € 400

La detrazione del 55%

L'Articolo. 1, comma 10 della Finanziaria 2008 proroga fino al 2010 la possibilità di detrarre l 'Irpef

nella misura del 55% per le spese effettuate per la riqualificazione energetica degli edifici .

Oltre questa agevolazione, il beneficio di detraibilità viene esteso anche alle spese sostenute per

la sostituzione parziale o totale di impianti di climatizzazione . Lo sconto sarà ripartito in

quote annuali non inferiori a tre anni e non superiori a dieci. I termini di scadenza sono

irrevocabili a seguito della scelta del contribuente.

Le detrazioni nella misura del 55 % riguarderanno non solo i privati ma anche gli

imprenditori, le società e le ditte individuali. L'unica differenza è data dalle modalità di

detrazione:

Ø il privato detrae per cassa,

Ø mentre l'imprenditore per competenza.

Esistono dei limiti di detrazione del 55% .

Questi valori massimi fanno riferimento a :

· Le spese per riqualificazione energetica degli edifici per una spesa massima di 181.818, 18

euro con detrazione di 100.000 euro

· Le spese per interventi su involucro degli edifici con una spesa massima di 109.090, 90

euro con detrazione di 60.000 euro

· Le spese per pannelli solari fino ad un massimo di 109.090, 90 euro con detrazione 60.000

euro

· Le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali fino ad un massimo

di 55.545, 45 euro con detrazione di 30.000 euro

Sono detraibili:

· Le spese sostenute fino al 2010

· La detraibilità deve esse compresa in un periodo di tempo tra i 3 ed i 10 anni

· Gli interventi sono effettuabili su qualsiasi tipo di fabbricato

· La detrazione è utilizzabile da privati, imprenditori individuali e società

L'imposta comunale sugli immobili

All'Articolo. 1, comma 5, la Finanziaria introduce ulteriori detrazioni ICI per l'abitazione

principale . Oltre la d etrazione di euro 103, 29 sono previsti altri benefici in base alle delibere comunali con riduzione

dell'imposta o dell'aliquota , nonché l'aumento della detrazion e. Un

ulteriore sconto, pari all'1, 33 per mille fino ad un massimo di 200 euro è previsto per gli

immobili esclusi gli edifici di categoria A/1 - A/8 e A/9 . Per A/1 s'intendono le abitazioni

signorili, mentre A/8 le ville e A/9 i castelli.

I termini di pagamento sono fissati entro il 16 giugn o per la prima rata e tra il 1° ed il 16

dicembr e a saldo d'imposta per l'intero ann o .

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno in cui la destinazione dell'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale .

In caso di separazione o divorzio , l'assegnazione della casa coniugale non comporta l'obbligo diversare l'ICI per il coniuge non proprietario

ma semplicemente assegnatario dell'abitazione. Ciò

vuol dire che il coniuge proprietario o comproprietario, pur non dimorando nell'abitazione, può

beneficiare dell'aliquota ridotta e di tutte le altre detrazioni fiscali in virtù del “ diritto di

abitazione principale”.

La condizione di separazione o divorzio deve essere comprovata mediante provvedimento

giurisdizionale.

Il valore normale dei fabbricati

Guerra dichiarata dal Fisco all'evasione fiscale anche nel settore delle imprese edili.

La Finanziaria 2008 dispone a ll'Aricolo. 1, comma 165 che nel caso di cessione di un immobile,

l'acquirente è responsabile in solido con il venditore per l'Iva non versata .

Per evitare la sanzione , il cessionario può versare entro 60 giorni dalla stipula dell'atto ,

l'imposta dovuta presentando all’Ufficio territoriale copia dell'avvenuto pagamento.

L'assoggettamento alla sanzione Iva dell'acquirente che esercita attività d'impresa è già stabilito

dall' Articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 471/97 che regola la procedura di

“autofatturazione”.

Tale decreto prevede la punizione del cessionario, fatta salva la responsabilità del cedente,

mediante sanzione amministrativa del 100% dell'imposta . La sanzione non viene applicata se il cessionario produce all 'Agenzia delle Entrate un

documento con i dati indicanti la fattura emessa irregolarmente o non emessa affatto e pagando

l'imposta non versata.

Prima della Finanziaria 2006 (Legge 266/2005) il sistema era impostato su un principio

totalmente diverso. Tale principio era relativo al valore dichiarato in contratto del beneoggetto della compravendita

oppure dal corrispettivo pattuito in mancanza di valore o se il

corrispettivo pattuito era superiore al valore dichiarato (Articoli 51 e 52 del Dpr 131/86). Questo

principio gettava le basi nella norma della “ valutazione automatica catastale” per cui gli uffici

fiscali non potevano esercitare azione di controllo se il valore o il corrispettivo dichiarati non

erano inferiori al valore che risultava aggiornando la rendita catastale del bene trasferito con i

coefficienti di aggiornamento.

Per effetto della Finanziaria 2006 , in caso di contratto soggetto ad imposta di registro

riguardante il trasferimento di un'abitazione a una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa, l'acquirente può chiedere al notaio rogante di applicare il coefficiente di

aggiornamento 115, 5 se si tratta di prima casa o il coefficiente 126 se si tratta di abitazione

diversa da prima casa . Questo regime è maggiormente conosciuto come il regime del “ prezzovalore”. A seguito delle modifiche apportate della Finanziaria 2008

, la regola della “valutazione

automatica catastale” non trova più sistema di applicazione per quei casi in cui sia applicabile l’altra regola, cioè quella del

“prezzo-valore” . Esistono, però, altre circostanze in cui vengono

applicate regole diverse da quelle finora elencatene. Nel caso in cui avviene la mancanza della

dichiarazione del valore o se il corrispettivo pattuito è superiore al valore dichiarato, viene

applicato il sistema di dichiarazione del valore di contratto , con la precisazione che l'Ufficio

accertatore può pretendere una tassazione maggiore se ritiene inidoneo il valore dichiarato nel

contratto stesso.

L'antiriciclaggio

Le principali regole antiriciclaggio impongono di non effettuare pagamenti con denaro contante o assegni trasferibili per i mporti superiori a 12.500 euro (limite che scenderà a 5 mila

euro dal prossimo 30 aprile 2008). I pagamenti superiori a questi importi devono essere

effettuati a mezzo assegno bancario o circolare comprendente la clausola di non trasferibilità.

Sono previste pesanti sanzioni amministrative che vanno da 5 mila a 50 mila euro per chi

viola la legge.

RITORNA L’ESCLUSIONE AGEVOLATA DALL’IMPRESA

L’estromissione dei beni

L’Articolo 1, comma 37 della Legge 244/2007
regola la possibilità, per l’imprenditore

individuale , di estromettere dalla sfera dell’impresa gli immobili strumentali .

Le leggi più significative riguardanti l’estromissione dei beni sono ;

· Articolo 43, comma 2, primo periodo, del Dpr 917/86 che contiene il T.U delle imposte sui

redditi o Tuir, utilizzati al 30 novembre 2007

· L’agevolazione riproposta dalla legge 413/91, art 58, ripresa dalla legge 449/97 /art 30) e

prorogata dalla legge 133/99 (art 159 ) e dalla legge 448/2001 /Art 3, comma da 4 a 6)

Con l’articolo 58 della legge 413/91 per i nuovi acquisti l’imprenditore è libero di attribuire o no il fabbricato alla sfera d’impresa. La norma è ora recepita nell’articolo 65, comma 1 del

Tuir.

Se l’immobile acquistato viene considerato nell’esercizio dell’impresa e quindi appartenente

alla sfera aziendale, l’imprenditore all’atto dell’acquisto può detrarre l’Iva.

L’articolo 65 del Tuir, e l’art 43, comma 2 del Tuir considerano di individuare quali immobili

strumentali all’esercizio d’impresa distinguendo tra:

· Immobili strumentali “ per destinazione ” se sono usati solo per l’esercizio d’impresa o se

sono usati dal possessore

· Immobili strumentali “per natura ” se per le loro caratteristiche possono essere utilizzati

esclusivamente per attività d’impresa

Secondo la risoluzione del 3 /330/1989 della Direzione del Catasto si considerano immobili

strumentali per natura, quegli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D-E e A/10

In base all’Articolo 65, comma 1 del Tuir , si considerano immobili strumentali relativi

all’impresa solo quelli che :

· Sono inseriti nell’inventario;

· Sono inseriti nel registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplificata;

· Sono in linea con le modalità indicate nell’articolo 13 del Dpr 435/2001 e nell’art 2, comma 1,

del Dpr 695/96

Vengono altresì considerati “immobili strumentali ”:

· Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 43 si considerano relativi

all’impresa solo se indicati nell’inventario oppure;

· Per i soggetti indicati nell’art 66 (imprese minori), nel registro dei “beni ammortizzabili”.

Vengono esclusi dai beni relativi all’impresa gli “immobili strumentali per natura ”, vale a dire

quegli immobili non usati nell’esercizio dell’impresa ma utilizzati per altri scopi.

Prima della modifica, vigeva la presunzione di considerare tutti i beni strumentali “per natura

beni relativi all’impresa. Anche l’Amministrazione finanziaria , prima del 31 dicembre 1987 , permetteva di inserire questa norma della compilazione del

modello 740 per i redditi del 1988 .

Così accadeva anche con la legge 90/1990 in base all’articolo 2217 del Codice Civile per il

periodo d’imposta 1988 in base al quale erano da considerarsi immobili relativi all’impresa

anche gli immobili indicati nel periodo successivo o, per le imprese in contabilità semplificata, gli

immobili inseriti nel registro dei beni ammortizzabili.

L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 90/1990 disponeva infatti che: «gli immobili di cui

all’ultimo periodo del comma 1, dall’articolo 77 (ora 65) del Testo unico delle imposte sui

redditi (…) indicati nell’inventario redatto o vidimato ai sensi dell’art 2217 del Codice civile

relativo al periodo d’imposta in corso dell’anno 1988 si considerano, per detto periodo

d’imposta, relativi all’impresa purché indicati nell’inventario relativo al periodo di imposta in

corso dell’anno 1989 o, per i soggetti indicati nell’art. 79 dello stesso Testo unico, nel registro

dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della

diversa qualificazione degli immobili per il periodo d’imposta 1988».

La Finanziaria 2008, invece, considera la sola estromissione degli immobili strumentali per

destinazione.

Con l’Articolo.65 del Tuir, modificato dalla legge 413/91 è’ stata eliminata la locuzione del

secondo periodo ”, estendendo la possibilità, per gli imprenditori, di escludere dai beni relativi

all’impresa sia gli immobili strumentali “per natura ” che ” per destinazione ”. Con la stessanorma l’imprenditore può privatizzare gli

immobili strumentali per destinazione risultanti al 31

dicembre 1991 pagando un’imposta sostitutiva entro il 30 aprile 1992 .

In sintesi, viene considerato l’immobile relativo all’impresa se:

· Acquistato prima del 1° gennaio 1992 e non privatizzato in base alla legge 413/91

· Acquistato dopo il 1° gennaio 1992 e indicato nell’inventario.

Gli immobili dei professionisti

La Finanziaria 2008 non prevede l’estromissione degli immobili strumentali agli esercenti arti

e professioni . La tassazione della plusvalenza è stata introdotta dal 1° gennaio 2007 con lalegge

296/96 che ha modificato l’articolo 54, comma 1-bis del Tuir . L’interrogazione parlamentare n 5-00752 del 21 febbraio 2007 già aveva chiarito l’estromissione dei beni

immobili strumentali dal regime del reddito per lavoro autonomo che genera plusvalenza tassabile

con riferimento agli immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2007 . Gli immobili acquistati fino al 15 giugno 1990

, ammortizzabili per i professionisti, non generano plusvalenza secondo la norma

del «legittimo affidamento» .

L’ambito soggettivo

I soggetti che al 30 novembre 2007 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale

potranno avvalersi dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali. Ciò a patto che tale

qualifica sia stata da loro conservata fino al 1° gennaio 2008 . In questa data, infatti, subentra

l’esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa.

La circolare 40/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate , ha chiarito che tale agevolazione decade se decade la qualifica dell’imprenditore al 1° gennaio 2008 . In questo caso, il bene viene trasferito

nella sfera del patrimonio privato dell’imprenditore e viene applicata, pertanto, l’imposta

ordinaria sulle plusvalenze.

Non ci si può avvalere dell’agevolazione anche se l’impresa, al 1° gennaio 2008 era concessa

in affitto o in usufrutto visto che l’intera durata della concessione o dell’affitto viene a cessare

con l’attività dell’impresa. Ciò in virtù degli effetti delle imposte sui redditi (art 67, comma

1, lettera h) del Tuir.

Non può inoltre procedere all’estromissione dell’immobile, l’impresa coniugale venutasi a

costituire dopo il matrimonio e che viene assimilata alla società di persone.

L’ambito oggettivo

I beni immobili strumentali suscettibili di agevolazioni
, sono quei beni che, in base all’articolo 43, comma 2, primo periodo del Tuir vengono utilizzati dall’imprenditore solo per

l’esercizio dell’impresa.

Non possono essere estromessi gli immobili che:

· Costituiscono beni “merce”

· Sono strumentali per natura e non sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa , anche se

indicati nell’inventario;

· Anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.

· Gli immobili strumentali dati in locazione e/o comodato

· Gli immobili utilizzati promiscuamente e quelli adibiti ad uso personale

La base imponibile

La base imponibile
per calcolare l’imposta sostitutiva è data dalla differenza del bene ed il

relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Il valore fiscalmente riconosciuto viene determinato dal valore iscritto nel libro degli

inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento

fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta relativo al 2007.

L’articolo 3, comma 5 della legge 448/2001
determina il valore normale in base alle seguenti

norme:

· all’applicazione dei moltiplicatori delle singole leggi d’imposta, oppure;

· per gli immobili non ancora iscritti nel catasto edilizio con attribuzione di rendita, applicando la

procedura prevista dall’articolo 12 del decreto legge 70/98

Il decreto ministeriale del 14 dicembre 1991 stabilisce dei coefficienti moltiplicatori

indispensabili alla valutazione dell’imposta. Questi coefficienti vengono espressi in percentuale

nelle seguenti misure:

· 50 se l’immobile appartiene alla categoria catastale D(opifici) o, alla categoria A/10 (uffici)

· 34 se l’immobile appartiene alla categoria C/1 (negozi)

· 100 in tutti gli altri casi.

Per il periodo d’imposta relativo agli anni successivi al 1996, per le imposte dirette ed Ici, le

rendite catastali vanno rivalutate del 5% . Di conseguenza, i nuovi coefficienti di

moltiplicazione per determinare il valore dei fabbricati oggetto di estromissione saranno :

· 52, 50 per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D (opifici) o A/10 (uffici)

· 35, 70 , per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi)

· 105, 00 in tutti gli altri casi.

Successivamente altre tre disposizioni hanno previsto una maggiorazione dei coefficienti

pur avendo come riferimento le imposte di registro, catastali o ipotecarie. Queste disposizioni

trovano riferimento nei seguenti articoli di legge;

· Legge 350/2003 , all’articolo 2 dispone che i moltiplicatori previsti all’articolo 52 del Dpr 131/86

sono rivalutabili del 10%.

· I moltiplicatori sono rivalutati al 20% per effetto del decreto legge 168/2004 , articolo 1 bis.

Il decreto legge 262/2006, articolo 2, comma 45 dispone che il moltiplicatore previsto dall’articolo 52,

comma 5 del Dpr 131/86 deve essere rivalutato del 40% per le rendite catastali dei fabbricati

classificati nel gruppo B.

Le conseguenze ai fini dell’Iva

La Finanziaria 2008 prevede che l’estromissione dell’immobile strumentale dalla sfera dei

beni dell’impresa, può avvenire solo se l’imposta è stata detratta al momento

dell’acquisto (articolo 1, comma 37
). Viene disposto inoltre, che gli immobili la cui cessione è

soggetta ad Iva , l’imposta sostitutiva deve essere portata al 30% dell’Iva applicabile al valore

normale con l’aliquota propria del bene.

L’estromissione degli immobili acquistati senza aver esercitato il diritto di detrazione vengono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva anche se, gli immobili stessi, sono stati

oggetto di riparazioni o recupero edilizio per i quali è stata detratta l’imposta.

Invece, se al momento dell’acquisto del bene, è stata detratta l’Iva , l’imposta sostitutiva sarà

maggiorata del 30%, applicabile con l’aliquota propria dell’immobile . Di norma, l’aliquota è prevista nella misura del 20%, vale a dire che la maggiorazione sarà del 6% rispetto al valore

normale del fabbricato.

La rettifica delle detrazioni

Se dal 1° gennaio 1998 sono state sostenute spese incrementatrive che hanno conservato la

loro utilità al momento dell’estromissione – ciò vale per i fabbricati per i quali non è stata

detratta l’imposta al momento dell’acquisto – occorre procedere alla rettifica della

detrazione . La rettifica si ottiene dividendo per tanti decimi quanti sono gli anni chemancano al raggiungimento del decennio 2008

. Se al 1999 sono state sostenute spese

incrementative sull’immobile per un ammontare di 100 mila euro , all’Erario andranno versatiun

decimo dell’importo che è pari a 2 mila euro . Le rettifiche verranno effettuate nella

dichiarazione annuale, il versamento del tributo invece, deve essere effettuato in sede di

liquidazione periodica.

Modalità e pagamento dell’imposta sostitutiva

La modalità di pagamento dell’Ici non cambia , infatti tale imposta rimane dovuta sempre

nella medesima misura. Ciò che cambia invece, è la dichiarazione ai fini Irpef per la quale

occorre la dichiarazione della rendita catastale o il canone di locazione nel quadro B. R

Riveste determinata importanza il comportamento dell ’imprenditore che manifesta la volontà