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Detraibilità dell'iva congressuale

DICHIARAZIONE

REDDITI

Modello Iva – seconda parte

Aggiornato al 28 Marzo 2008

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Sommario

Detraibilità sui telefonini aziendali adeguata alla

normativa comunitaria ................................................. 3

La telefonia mobile .............................................................................. 3

Schede telefoniche............................................................................... 5

Detraibilità dell’Iva congressuale ................................ 7

Fatturazione elettronica nei confronti delle Pa........... 9

Recepita la nuova classificazione delle attività

economiche ai fini statistici ........................................ 11

Novità per i modelli anagrafici Iva ............................. 12

Effetto retroattivo da fine giugno 2007 per le

detrazioni dei costi auto ............................................. 14

Cambiano i beni di lusso....................................................................15

Agenti e rappresentanti di commercio............................................15

La rivendita .........................................................................................16

La seconda cessione del veicolo .......................................................16

Il recupero in dichiarazione ..............................................................17

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Detraibilità sui telefonini aziendali adeguata alla

normativa comunitaria

Nell’ambito delle novità inerenti le regole della Comunità europea, spiccano

numerose introduzioni normative per quanto riguarda l’Iva, Qui di seguito analizzeremo le

più significative come, ad esempio, quella riguardante la tanto utilizzata “telefonia

mobile”.

La telefonia mobile

Quando parliamo di disciplina sulla detrazione relativa ai cellulari facciamo

riferimento all’articolo 1, comma 261, lettera a) e lettera e) della legge 244 del 2007 che

rivede l’articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

recante le indicazioni dell’impossibilità di applicare le detrazioni in base alla natura dei beni

e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’acquisto o dell’importazione. Risulta, infatti,

soppressa la lettera g9 di questo articolo, cioè quella lettera che regolamentava l’Iva

relativa all’acquisto, all’importazione alla prestazione di servizi e alle relative spese di

gestione. La detrazione, che avveniva in maniera forfetaria, era pari al 50 per cento del

valore. Nel 2005, la Commissione Europea aveva, con parere motivato, emesso un

provvedimento di infrazione nei confronti del nostro Stato perché giudicava una violazione

la cosiddetta clausola di “ standstill , dal momento in cui tale limitazione era stata introdotta

in Italia nel 1991, vale a dire ben oltre l’entrata in vigore di quando era sorta la direttiva.

Nulla da eccepire, invece per quanto riguarda la misura della detrazione, ritenuta essere

equa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 29 aprile 2004,

C17/01, Sudholz.

Si decide così di riconoscere ai contribuenti il diritto di detrarre l’Iva senza alcun

limite, (se non quello regolamentato dal principio “dell’inerenza”, così come sanciva

l’articolo 19, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972).

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i contribuenti hanno la possibilità legittima

di recuperare l’imposta assolta a monte nella misura in cui beni o servizi vengono

impiegati ai fini dell’attività professionale o d’impresa. Lo stesso articolo 1 della

Finanziaria 2008, apportando modifiche al Dpr 633/1972, prevede il ricorso al valore

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normale per la determinazione della base imponibile nel caso dell’utilizzo di cellulari,

nonché della prestazione di gestione da parte del titolare dell’impresa o datore di lavoro

nei riguardi del dipendente.

Ai fini dell’applicabilità della norma e, soprattutto, ai fini antielusivi c’è il corrispettivo

pattuito fra le parti che non deve essere inferiore al valore dei beni e dei servizi scambiati.

Questa norma è recentissima; infatti la sua decorrenza è a partire dal 1° marzo del 2008.

E’ importante sottolineare che la stessa disposizione che fonda le sue basi nella

modifica dell’articolo 3 del Dpr 633, esclude da oggi in poi l’uso personale o familiare dei

beni per ottenere la detrazione dell’Iva.

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Schede telefoniche

Il regime dell’Iva monofase
stabilito dall’articolo 74, comma 1 lettera d) del già citato Dpr , stabilisce per estensione che i servizi di telefonia e telecomunicazione

telematica siano calcolati seguendo criteri diversi da quelli già esaminati. Questo nuovo

metodo di calcolo viene definito “ regime impositivo ” dei gestori telefonici al servizio del

pubblico attraverso vendita e fornitura di servizi di comunicazione fissa, mobile o

telematica.

Il sistema di applicazione dell’Iva è quello già conosciuto come tipo “monofase”, ciò

vuol dire che l’Iva deve essere calcolata sulla base del corrispettivo che l’utente deve

versare così come è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare il

servizio.

Visti gli effetti delle modifiche apportate al decreto, si evince che nel caso in cui il

corrispettivo dovuto dall’utente non sia ancora determinato, il metodo di calcolo

dell’imposta avverrà sulla base del prezzo al pubblico.

Anche i soggetti non residenti in Italia, ma che operano comunque nel nostro Paese,

possono accedere ai benefici della norma utilizzando come intermediario:

· Una stabile organizzazione

· Un rappresentante fiscale

· L’identificazione diretta

· Commissionari o altri soggetti che abbiano acquistato il bene da persone non

residenti

Nel caso di realizzazione o commercializzazione predisposta direttamente o tramite

terzi, le indicazioni vanno raccolte sull’eventuale supporto fisico veicolante il mezzo

tecnico.

Questo sistema è utile anche e soprattutto per capire quale soggetto ha utilizzato il

“regime monofase”, nonché per individuare i vari passaggi subiti dai mezzi tecnici prima di

giungere all’utente finale.

Nella stessa disposizione, al comma successivo vengono riportate le sanzioni previste

per i soggetti che non documentano in maniera corretta le operazioni effettuate. Nello

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specifico, l’articolo 6, comma 3-bis del Decreto legislativo n 47 del 1997 prevede una

sanzione pari al 20% :

· a carico del cedente che non ha integrato il documento con le indicazioni predette;

· a carico del soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e non integra il

supporto fisico stesso mediante terzi in maniera predisposta e diretta, indicando i

dati già menzionati.

Nel caso in cui risultino informazioni non corrispondenti a verità, o incomplete, la

sanzione viene raddoppiata. A questo punto dal 20 % si passa ben al 40%.

L’articolo 1, comma 159, lettera a) della legge 244 del 2007 introducente il comma 9-

ter dell’articolo 6 del medesimo Decreto legislativo 471 del 1997
prevede nuove

disposizioni. In primis viene applicata una sanzione pari al 20% del corrispettivo

dell’acquisto carente di documentazione, a carico del cessionario che ha acquistato un

mezzo tecnico privo di documentazione o con indicazioni non corrispondenti a verità.

Resta salva la responsabilità del cedente. Al cessionario viene data la possibilità di

sanare la sua posizione, presentando all’ufficio competente un documento contenente

tutte le informazioni corrette entro quindici giorni dall’acquisto.

Inoltre, l’articolo 1, comma 159 alla lettera b) introduce il comma 2-quinquies all’articolo 12 del Decreto legislativo 471 del 1997 che stabilisce in caso di

contestazioni rivolte al cessionario inerente la mancata emissione dello scontrino fiscale o

della ricevuta Tale contestazione deve avvenire entro dodici mesi dalla data di acquisto

del bene.

A carico dell’autore della violazione può essere imputata anche la pena della

sospensione della licenza dell’esercizio dell’attività per un periodo compreso da tre giorni

a un mese o, se l’ammontare della contestazione è superiore all’importo di euro 50 mila,

la sospensione dell’attività che va da un minimo di un mese fino a sei mesi nei casi più

gravi.

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Detraibilità dell’Iva congressuale

Con la Finanziaria 2008
viene prevista la possibilità, per chi opera nel settore dei

viaggi e turismo attraverso agenzie di applicare il “regime ordinario” in merito alla

determinazione dell’Iva per i casi in cui l’agenzia, stessa debba organizzare congressi,

meeting, convegni ecc. Questo regime viene “ suggerito ”, appunto, dall’articolo 1, comma 77 della Finanziaria che introduce il comma 8-bis all’articolo 74-ter . E’

opportuno ricordare che esiste una speciale disposizione in merito alla determinazione

dell’Iva quando si opera nell’ambito dei servizi resi dalle agenzie di viaggio.

Ai fini di un vantaggio nei confronti del viaggiatore viene stabilito che «il

corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi» . Il criterio utilizzato è da

definirsi semplificato ed è commisurato al margine – ricavi meno costi – realizzato dal tour

operator o dall’agenzia viaggi. A differenza della detrazione “imposta da imposta ”, quella

appena esaminata è detta “base da base

Esempio di imposta “base da base ”

Corrispettivo dovuto all’agenzia 1.000

Costo di beni e servizi acquistati a diretto vantaggio

del cliente 700

Determinazione dell’imponibile (1.000 – 700) x 100:120 =250

Determinazione dell’Iva dovuta 250x20% = 50

Per quanto riguarda i servizi acquistati dalle agenzie che apportano vantaggio ai

clienti, la detrazione può avvenire mediante la “regola ordinaria ”. Nel momento in cui è

esigibile l’importo dovuto, scatta per il contribuente il diritto di richiedere la detrazione.

Questo è quanto sancisce il nuovo comma 8-bis introdotto dalla Legge 244 del 2007 .

La nuova norma, inoltre, lascia intendere altre agevolazioni a carico delle agenzie di

viaggi che, come stabilisce la legislazione, possono applicare contemporaneamente

entrambe i regimi; quello “ordinario” e quello “ speciale”. La scelta è subordinata alle

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caratteristiche delle “operazioni” compiute. E’ obbligatorio, in questo caso, registrare

separatamente le due operazioni.

L’ Agenzia delle Entrate con circolare 16 del febbraio 2007 n°11/E e l’ Assonime , con circolare 27 del luglio 2007 n° 44, estende alla misura intera, cioè pari

al 100 % , l’imposta che fino all’anno scorso era fissata nel limite del 50%. Vale a dire che

esiste una detraibilità totale dell’Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni

di bevande ed alimenti durante il corso di meeting e congressi. Tali agevolazioni inducono

il cliente a rivolgersi sempre più agli albergatori piuttosto che alle agenzie di viaggi. Poiché

quest’ultime vanno ancora soggette alla fattura dell’Iva, che conseguentemente non risulta

detraibile per le imprese committenti, la scelta verso chi può offrire condizioni vantaggiose

appare a questo punto d’obbligo. Inoltre, resta la personalizzazione dell’applicazione della

norma in base all’utilizzo di bevande e generi alimentari. Ai sensi dell’articolo 395 della

Direttiva 2006/112/Ce , l’effettiva applicazione del nuovo regime è subordinata alla

concessione di una deroga.

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Fatturazione elettronica nei confronti delle Pa

Ai sensi dell’articolo 1, comma 209 della Finanziaria 2008, vige l’obbligo di

fatturazione elettronica per quei soggetti che mantengono rapporti con le Amministrazioni

dello Stato e con gli enti pubblici, anche se ciò avviene in forma privata. Tutto ciò che

riguarda la fatturazione, conservazione di bollette, fatture, conti e quant ‘ altro, dovrà

essere conservato esclusivamente su supporto elettronico. Anche la trasmissione di tali

dati è da effettuarsi in maniera telematica. Ciò è quanto prescrive il Decreto Legislativo

52 del 2004 di attuazione della Direttiva 2001/115/Ce, che armonizza e semplifica il

sistema di versamento dell’Iva supportato dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al

Decreto Legislativo 82 del 2005.

In passato l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito indicazioni in merito alla

questione emanando la circolare 19 dell’ottobre 2005 n° 45/E e 6 dicembre 2006 n°

36/E.

L’esigenza di trasformare tutta la documentazione e l’archiviazione da cartacea ad

elettronica non solo rappresenta un sistema più rapido ed efficace di comunicazione tra

contribuente e Pa, ma abbatte notevolmente i costi di gestione e acquisto di materiale da

destinare alla documentazione tradizionale su carta.

L’obbligo di applicare tale procedura decorrerà a partire da tre mesi dall’entrata in

vigore del regolamento definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in concerto

con quello inerente le riforme e le innovazioni in materia di pubblica amministrazione.

La trasmissione e la documentazione elettronica avverrà attraverso un sistema di

interscambio gestito dal Mef (Ministero delle economie e delle Finanze). A partire dalla

data di entrata in vigore del regolamento, le Amministrazioni Pubbliche non potranno più

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accettare materiale e documentazione cartacea e al contribuente che non avrà rispettato

la norma sarà richiesta la remissione dei dati, questa volta in formato elettronico.

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Recepita la nuova classificazione delle attività

economiche ai fini statistici

La codificazione di tutte le attività che si svolgono a fini statistici vengono definiti

codici Ateco. La nuova classificazione è entrata in vigore il 1° gennaio del 2008

uniformandosi alla versione nazionale della nomenclatura europea (Nace rev. 2,

pubblicata sull’Official Journal il 30 dicembre 2006 con Regolamento Ce 1893 del 2006 del

PE e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

Le caratteristiche generali

La normativa che regolamenta l’applicazione dei codici Ateco è stata definita ed

approvata da un apposito Comitato di gestione.

Oltre all'Istat, che lo coordina, esistono tantissime altre figure istituzionali che hanno

caldeggiato e sostengono queste innovazioni. In primo luogo è da ricordare la presenza di

numerosi Ministeri, alcuni Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle

imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) nonché associazioni

imprenditoriali di rilevanza nazionale.

Importante sottolineare la collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di

Commercio che hanno tanto lavorato per poter pervenire ad una classificazione unica.

E’ il caso di dire che, per la prima volta sullo scenario delle statistiche ufficiali, sarà

adottata la stessa classificazione delle attività economiche. Per le Pubbliche

Amministrazioni questo è motivo di grande soddisfazione, poiché da oggi in avanti la

gestione e l’informazione da parte delle Pa risulteranno estremamente semplici.

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Novità per i modelli anagrafici Iva

Il 28 dicembre 2006 è stato emanato un provvedimento che approvava l'ottava

versione dei modelli anagrafici delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

previste dall'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 . Si fa

riferimento al modello AA9/8 per le persone fisiche e al modello AA7/8 per i soggetti

diversi dalle persone fisiche..

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’aggiornamento della modulistica si è

reso necessario in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 223 del 2006 , che haistituito il regime di franchigia per i

«minimi » (articolo. 32-bis, Decreto Presidente della

Repubblica n 633 del 1972) e introdotto nell'art. 35 del medesimo decreto 633 con il

comma 15-ter . Tale articolo prevede emissione di un provvedimento da parte dell'Agenzia

delle Entrate ai fini dell'individuazione di specifiche informazioni che saranno richieste in

sede di attribuzione del numero di partita Iva, nonché l’identificazione di talune tipologie di

contribuenti cui è consentito di effettuare acquisti intracomunitari previa prestazione di

idonea garanzia. Inoltre, un aggiornamento della modulistica può risultare utile per poter

meglio recepire le novità in materia di regime speciale agricolo , così come viene introdotto

dall'art. 2, comma 31, del Decreto Legge n. 262/2006.

Particolarmente importante è il cosiddetto “Quadro «I» ” nel quale vengono indicate le informazioni specifiche e l' obbligo di garanzia prima dell'effettuazione di alcune

tipologie di acquisti intracomunitari.

In base al nuovo comma 15-ter dell'art. 35, Decreto del Presidente della Repubblica633/72

, vengono individuate con provvedimento del 21 dicembre 2006 , le informazioni richieste nel quadro «I» inserito nei nuovi modelli anagrafici.

Il quadro in questione deve essere compilato esclusivamente all’atto della

presentazione della dichiarazione di inizio attività; ciò vuol dire che non è più necessario

presentare apposita variazione dati nel caso in cui uno o più degli elementi richiesti nel

quadro «I» dovessero cambiare dopo il rilascio della partita Iva .

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Le informazioni richieste sono :

· il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web

· gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, specificando se

in possesso o detenzione

· in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del contratto

· l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei

confronti di operatori dell'Ue;

· nel caso di società di persone o a responsabilità limitata con un numero di soci

inferiori a dieci, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione

.

In caso di omissione dei dati, la circolare precisa che l’inesattezza o mancata dei

dati richiesti costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della

programmazione dei controlli di cui all'articolo 37, comma 20, del dl 223 .

Questi controlli sono finalizzati esclusivamente all’individuazione di soggetti passivi

fittizi, pertanto l’omissione non è da considerarsi motivo di emanazione di sanzione.

Inoltre, l’Amministrazione dovrà anche valutare l’impossibilità del soggetto a poter fornire i

dati richiesti.

Il metro di paragone per individuare la “gravità” della mancata trasmissione dei dati

è in relazione soprattutto al tipo di attività svolta dal soggetto. Di qui partiranno, appunto, i

controlli necessari nei confronti delle posizioni anomale o incongruenti

E’ indispensabile sottolineare che questo nuovo sistema di codifica ha il “compito”

soprattutto di ridurre la richiesta di inizio attività finalizzate alla frode nei confronti della

“legge”. Un forte deterrente “antifrode” è dato dalla richiesta di fideiussione bancaria o di

una polizza fideiussoria.

Le garanzie da presentare sono relative agli acquisti dei beni di cui all’articolo 60-

bis del decreto Presidente della Repubblica 633 del 1972 . Questo articolo è stato

introdotto dal comma 386 della legge 311 del 2004 vedendo il sorgere dell’”istituto della

“responsabilità solidale dell’acquirente nel pagamento dell’imposta dovuta dal cedente”

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L’istituto non viene sempre applicato poiché la responsabilità dell’acquirente è

limitata al commercio dei beni individuati con provvedimento regolamentare del 22

dicembre 2005 emanato dall’Economia e dalle Finanze.

Le maggiori irregolarità riscontrate in questi anni fanno riferimento a beni quali auto,

telefonini, materiale informatico ecc vale a dire beni di largo consumo appetibili un po’ da

tutti.

Effetto retroattivo da fine giugno 2007 per le

detrazioni dei costi auto

Con la Finanziaria 2008 sono state introdotte, come abbiamo visto in precedenza,

tante novità anche in materia di imposta sul valore aggiunto.

Con decreto del 18 giugno 2007 da parte del Consiglio dell’Unione Europea , all’Italia

viene data la possibilità di inserire l’applicazione forfetaria per la detrazione sull’acquisto di

veicoli a motore e relative spese accessorie, mentre viene fissato al 40% la percentuale

d’imposta recuperabile.

In precedenza, vigeva al 31 dicembre 2007 la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 che non

risultava perfettamente compatibile necessitando, pertanto, di essere riformulata.

La nuova norma è entrata in vigore il 28 giugno 2007 e prevede la limitazione della

detrazione al 40% per l'Iva relativa all'acquisizione di veicoli stradali a motore, nonché alle

relative spese di manutenzione, riparazione, custodia, impiego e pedaggi stradali.

Per veicoli stradali a motore si intendono:

· «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al

trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera

3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è

superiore a otto».

Uso personale o familiare del veicolo

«Per i veicoli per il cui acquisto si è operata la limitazione, è irrilevante ai fini impositivi

l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito degli

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stessi a favore del personale dipendente, come prevede il nuovo articolo 3 del Dpr

633/72».

Tale irrilevanza non si verifica, invece, qualora si sia detratta interamente l'imposta per

veicoli che vengono successivamente impiegati anche per usi privati. In relazione a questo

utilizzo promiscuo è necessario applicare l'Iva sulla base del relativo valore normale.

Cambiano i beni di lusso

All’interno della tabella che accoglie i “beni di lusso” viene eliminata la lettera a)

che comprende «gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a

pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di

cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel a 2500 cc». Questi veicoli “ad uso

promiscuo” non vengono ritenuti omologati da 1° ottobre 1998 in seguito alla divisione insole due categorie secondo le regole comunitarie. Le categorie sono la

M per i veicoli destinati ad uso di persone, la N per quelli destinati invece al trasporto di merci.

L’indetraibilità totale oggettiva resta quella citata nella lettera f) della tabella B che

riguarda le acquisizioni relative alle spese di impiego di motocicli ad uso privato con

motore a cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Agenti e rappresentanti di commercio

Nella riformulazione della disciplina applicabile ai costi di acquisizione e alle relative

spese di gestione di veicoli usati da agenti di commercio e rappresentanti, ben poco è

cambiato.

Viene infatti riconfermato il diritto della piena detraibilità, anche nei casi in cui

l’agente di commercio dimostra di possedere due auto entrambe ad uso esclusivo. Nel

caso di una verifica, una delle due auto potrebbe risultare parzialmente a titolo personale.

Va invece accolta la modifica riguardante l’Iva assolta sui pedaggi autostradali;

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uniformando le spese di gestione a partire dal 2008 gli agenti potra nno recuperare il

100% dell’imposta assolta, così come avviene per spese di carburanti, lubrificanti,

manutenzione e riparazione.

La rivendita

Per quanto riguarda l’aspetto della rivendita dei beni per i quali al momento

dell’acquisto non è stato possibile applicare la detrazione perché inapplicabile per motivi

oggettivi, viene in soccorso il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della

Repubblica 633/1972 introducendo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 13nell’ordinamento nazionale che regola il principio della “ simmetria

”, pilastro della

disciplina comunitaria.

Invece, in riferimento ai veicoli, la Finanziaria 2008 non ha risoluzioni efficaci per

poter risolvere la questione delle cessioni successive alla prima per poi decidere di

applicare o meno il regime del “margine”.

Il vigente articolo 30 della legge 388/2000 assoggetta all’Iva il 10 o il 15 % del

corrispettivo di cessione. Viene ammessa la detrazione in misura del 40% per i beni

assoggettati alle nuove disposizioni che ammettano tale detrazione.

La seconda cessione del veicolo

La rivendita del veicolo è disciplinata dal comma 6 dell’articolo 30 della legge

388/2000. Tale regime è lo stesso previsto per i venditori di beni usati e trova applicazione

nella disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 85 della legge 22 marzo 1995 . La

citata disposizione stabilisce che il corrispettivo di vendita della cessione del veicolo deve

essere assoggettata ad Iva così come stabilisce il regime definito “ del margine ”. Questo

regime trova applicazione per le cessioni di beni usati per i quali all’atto dell’acquisto non è

stata operata la detrazione al momento dell’acquisto. Il solo margine che porta

all’assoggettamento dell’Iva risponde alla necessità di evitare una duplicazione

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dell’imposta per i beni fuoriusciti dalla produzione e, pertanto, da considerarsi giunti a

termine della fase del consumo.

Una eccezione al “regime del margine”, avviene mediante cessione se, all’atto

dell’acquisto, è stata operata una detrazione anche se in misura minima del 10 o del 15%.

Il “regime del margine” inoltre, stabilisce che l’imposta sia determinata con il metodo “base da base” piuttosto che quello tradizionale conosciuto come “imposta da imposta ”.

L’imposta, in questo caso, sarà scorporata dal margine precedentemente

determinato facendo la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto.

Se l’autovettura è stata oggetto di rimborso in seguito ad istanza all’atto

dell’acquisto, (così come accade per con detrazione del 4’%) si determina che in

riferimento alla seconda cessione non risulta più applicabile la disciplina speciale recata

dal citato comma 6. In tal caso si dovrà assoggettare ad Iva il corrispettivo di cessione

nella misura del 40% così come accade per la prima cessione.

Il recupero in dichiarazione

Dal 14 settembre 2006 al 27 giugno 2007 i contribuenti hanno potuto esercitare il

diritto di detrazione sull’Iva in relazione alle spese sostenute per veicoli interessati dal

principio di inerenza” come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 633

del 1972 all’articolo 19, comma 4.

Ogni contribuente ha dovuto provare con quale percentuale ha utilizzato il bene al

servizio dell’azienda. Con la risoluzione del 12 ottobre 2007, 55/E l’Agenzia delle

Entrate ha stabilito che con un utilizzo superiore al 40% -quindi in linea con il regimeintrodotto dal

Consiglio Ue del 18 giugno 2007 e successiva Finanziaria 2008 (lettera

c) art 19-bis “decreto Iva” – non è obbligatorio, per il contribuente, giustificare l’usoprofessionale del veicolo. Per quanto riguarda le spese sostenute nel cosiddetto

“periodo

transitorio ” (dal 14 settembre 2006 al 27 giugno 2007) bisogna operare una divisione

ulteriore del periodo:

1. quello che va dal 14 settembre 2006 al 31 dicembre 2006

2. il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 27 giugno 2007

Per poter ottenere il recupero della detrazione inerente il primo periodo viene, anzi

veniva, considerata la scadenza del 1° ottobre 2007 in ambito di dichiarazione dei redditi.

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Viene però ancora concessa la possibilità di presentare una dichiarazione Iva

integrativa così come previsto dal comma 8-bis dell’articolo 2 del Decreto Presidente

della Repubblica 322/1998. I termini di scadenza sono fissati al prossimo 31 luglio 2008.

Secondo la C ircolare Assonime 62/2007 si può procedere al recupero d’imposta non

detratta anche nelle dichiarazioni annuali Iva relative al 2008 e 2009 per esplicita

previsione contenuta nel comma 1 articolo 19 del “Decreto Iva ” che cita: « il diritto alla

detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno

successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto»

Invece, per quanto riguarda il secondo periodo, i termini di presentazione per

esercitare il diritto alla detrazione sono quelli fissati per la dichiarazione annuale Iva 2008.

Le modalità di compilazione della dichiarazione ai fini del recupero della detrazione

sono:

· Quadro VF relativo all’ammontare degli acquisti bisogna ripartire l’imposta e

l’imponibile relativi alle spese dei veicoli sostenute nel “periodo transitorio” tra

quota detraibile del 40% e quota non detraibile del 60% . Le prime quote, quelle

detraibili, saranno riportate nel rigo VF11 che riguardano gli acquisti imponibili al

20% mentre le quote non detraibili saranno riportate nel rigo VF18, cioè rigo

relativo agli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione d’imposta.

· Nei quadri VL (Iva da versare a credito) e VX (Iva da versare a credito) le

rispettive Iva saranno determinate in fase di dichiarazione dei redditi, per effetto di

una imposta minore rispetto a quanto versato in base alle liquidazioni periodiche

del 2007 o di una maggiore imposta a credito.

Questa dichiarazione assolverà anche alla funzione di “tredicesima liquidazione”

operando un maggior credito rispetto all’esito delle liquidazioni periodiche spendibile in

compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.