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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi (parte 2°)

Art. 37

(Prestazioni comprese)

1. Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'espletamento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno in quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico.

2. Gli onorari e i relativi compensi aggiuntivi rappresentano il corrispettivo dell'intera prestazione professionale fino alla consegna degli elaborati definitivi, inclusa l'assistenza tecnica durante l'iter di approvazione dello studio.

Art. 38

(Prestazioni escluse)

1. Sono da calcolarsi a parte ed in aggiunta i compensi per:

a. il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento;

b. l’informatizzazione dei dati e l’implementazione di sistemi G.I.S. da computarsi a vacazione.

Art. 39

(Obblighi del committente)

1. E' obbligo del committente fornire al geologo incaricato la deliberazione o lettera di incarico con gli orientamenti e le linee programmatiche di tipo urbanistico, amministrativo e tecnico-economico nonché tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'incarico, definito d'accordo con il professionista stesso e con la sua assistenza e consulenza.

2. In particolare è a carico del committente la fornitura di tutto il materiale cartografico e topografico alle scale dal geologo ritenute necessarie nonché le informazioni, i dati e i materiali disponibili e utili per lo sviluppo della prestazione geologica.

TITOLO IV – ONORARI A PERCENTUALE

Consulenze di Geologia applicata alle opere di ingegneria civile

Progettazione geologica, geologico-ambientale e dell'ambiente fisico generale

Art. 40

(Campi di applicazione)

1. Sono normalmente compensate a percentuale, salve le integrazioni previste per prestazioni accessorie e rimborsi spese, le attività di consulenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica, gli altri studi specialistici idrologici, idraulici, sismici, geotermici, archeologici che riguardano il suolo e il sottosuolo e loro varianti funzionali all’esecuzione di opere il cui costo è definito o attendibilmente preventivato, nella fattispecie di:

1) costruzioni edili;

2) opere complementari all'edilizia, scavi compresi;

3) impianti sportivi, opere di arredo;

4) aeroporti;

5) strade, parcheggi, piste poderali forestali, ferrovie, funivie, funicolari, seggiovie, teleferiche, elettrodotti, reti telefoniche e/o di trasmissione dati, antenne, postazioni provvisorie di impianti e di cantieri industriali (accessi, piazzali, opere connesse a impianti di grande perforazione, cantieri per gallerie, dighe, centrali elettriche, centrali nucleari, etc.);

6) gallerie ed opere sotterranee;

7) opere subacquee;

8) cimiteri e opere accessorie;

9) briglie, argini di qualsiasi tipo, opere di difesa costiera, portuali e di navigazione interna;

10) acquedotti, condotte e reti di distribuzione di acque di qualsiasi natura, condotte di fluidi in generale, fognature, opere idrauliche in genere;

11) opere di captazione delle acque e dei fluidi sotterranei;

12) dighe, ponti, viadotti;

13) serbatoi, impianti di depurazione, etc.;

14) strumenti urbanistici attuativi quando insieme alla localizzazione e zonizzazione esiste la progettazione delle opere o di parte di esse;

15) opere di forestazione e parchi, migliorie fondiarie, per quanto di competenza;

16) cavità naturali ed artificiali;

17) impianti di piscicoltura;

18) ogni altra opera riconducibile a quelle elencate.

2. E’ altresì compensata a percentuale, salve le integrazioni previste per prestazioni accessorie e rimborsi spese, la progettazione geologica, idrogeologica, geologico-ambientale, dell'ambiente fisico generale (escluso il dimensionamento e la verifica delle strutture), la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), ai fini di interventi, il cui costo è definito o attendibilmente preventivato, concernenti:

1) il recupero, salvaguardia e inserimento ambientale e paesaggistico;

2) il consolidamento dei terreni, sistemazione di versanti e bacini vallivi e montani, frane, valanghe, ivi comprese le opere di sostegno e di miglioramento delle caratteristiche di resistenza dei terreni e delle rocce;

3) le opere sotterranee, "microtunneling" e opere "no-dig";

4) le erosioni del suolo e sottosuolo;

5) le sistemazioni idraulico-forestali, dissesti della rete idrografica superficiale;

6) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e dei versanti in dissesto;

7) le opere d’ingegneria naturalistica;

8) l’esecuzione di drenaggi superficiali e profondi;

9) la stabilizzazione di scavi e reinterri;

10) la salvaguardia naturale e la difesa dalle alluvioni , le opere di mitigazione della pericolosità geologica nel breve e lungo termine (d’emergenza e permanenti);

11) il recupero di zone degradate per attività estrattive;

12) il controllo della subsidenza, l’erosione delle coste, il ripascimento e la difesa delle spiagge;

13) il controllo dell'inquinamento delle acque e del suolo;

14) la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, il loro stoccaggio e le forme di utilizzazione (pozzi, sorgenti, acquedotti, laghetti collinari e invasi minori in genere);

15) i campi di irrigazione e di innevamento artificiale;

16) le discariche e le colmate con le relative bonifiche;

17) le bonifiche di siti inquinati e degli acquiferi;

18) le opere di scarico sul suolo o nel sottosuolo di acque meteoriche e/o di reflui provenienti da impianti di trattamento o depurazione;

19) le opere connesse con lo stoccaggio, il trattamento, il riciclaggio ed il controllo dell'inquinamento di rifiuti o di sottoprodotti di lavorazioni, compresi quelli radioattivi nonché i "gas serra", di captazione, sfruttamento e reiniezione delle acque reflue degli impianti geotermici e di estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde;

20) la sistemazione a fini scientifici, didattici, ricreativi e di destinazione turistica, di cavità naturali od artificiali e, in generale, di siti di interesse geologico (geositi);

21) le analisi del degrado dei beni culturali e ambientali, attività di prevenzione e conservazione;

22) i sistemi di monitoraggio dell’ambiente fisico e delle opere di trasformazione antropica;

23) ogni altra opera riconducibile a quelle elencate.

3. E’ inoltre compensata a percentuale la progettazione e la direzione dei lavori di interventi nel campo delle georisorse concernenti:

1) la coltivazione di giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e termali nonché di campi geotermici;

2) la coltivazione delle cave;

3) ogni altra opera riconducibile a quelle elencate.

Art. 41

(Estensione delle prestazioni)

1. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano di norma, e salva espressa precisazione in contrario, l'intero complesso dei singoli interventi che concorrono alla realizzazione dell'opera in forma unitaria, organica e funzionale. Il costo dell’opera viene inoltre rapportato al grado di pericolosità geologica della zona, ove si prevede l’intervento, in modo da definire il rischio secondo la nota espressione R = H x E x V dove H è il grado di pericolosità, E il valore economico dell’opera (elemento a rischio) e V la sua vulnerabilità.

2. Le competenze del geologo comprendono lo studio geologico e le rilevazioni per l’individuazione e definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, delle precondizioni di integrità fisica degli ambienti da impegnare con le opere di progetto e con esse interferenti nonché delle condizioni per la compatibilità di interventi e opere con gli equilibri strutturali e funzionali del suolo e del sottosuolo.

3. Sono altresì di competenza del geologo, per la parte geognostica, i relativi preventivi, la stipulazione dei contratti di esecuzione ove questi occorrano, la direzione dei lavori, l'assistenza ai collaudi e la liquidazione finale.

4. Tale articolazione, compiutamente specificata nel successivo articolo, si riferisce sia al caso in cui la prestazione abbia per oggetto opere di una singola classe o categoria, sia al caso che riguardi opere comprese in più classi o categorie.

Art. 42

(Articolazione delle prestazioni)

1. La prestazione del geologo per l'adempimento del suo mandato in riferimento alle attività di cui all’art. 40 comma 1 si articola nelle seguenti operazioni:

a) studio geologico e/o specialistico relativo al progetto preliminare dell'opera, comprendente gli elementi fisici e ambientali che ne condizionano la fattibilità, il progetto di massima, il preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geognostico;

b) compilazione del progetto e del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove e delle analisi in situ e in laboratorio con il relativo preventivo di spesa particolareggiato e il capitolato speciale d'appalto;

c) studio geologico e/o specialistico relativo al progetto definitivo dell'opera, comprendente:

– direzione lavori e assistenza alle prospezioni, prove, analisi in situ e in laboratorio e accertamento della regolare esecuzione;

– elaborazione ed interpretazione dei dati derivanti da rilevamento geologico di dettaglio e dalle prospezioni, analisi e prove, esame del progetto definitivo sotto il profilo della compatibilità di interventi ed opere con gli equilibri strutturali e funzionali del suolo e del sottosuolo, programmazione e definizione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi ai problemi di natura geologico-tecnica e ambientale;

– stesura della relazione definitiva corredata di elaborati e di disegni in numero e scala sufficienti per individuare le parti oggetto dell’intervento;

d) studio geologico e/o specialistico relativo al progetto esecutivo dell'opera comprendente:

- aggiornamento e compilazione del progetto e del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove e delle analisi in situ e in laboratorio con il relativo preventivo di spesa particolareggiato e il capitolato speciale d'appalto;

- direzione lavori e assistenza alle prospezioni supplementari, alle prove, analisi in situ e in laboratorio e accertamento della regolare esecuzione;

- elaborazione ed interpretazione dei dati derivanti dagli approfondimenti, dalle prospezioni, analisi e prove, esame del progetto definitivo sotto il profilo della compatibilità di interventi ed opere con gli equilibri strutturali e funzionali del suolo e del sottosuolo, programmazione e definizione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi ai problemi di natura geologico-tecnica e ambientale;

- stesura della relazione esecutiva corredata di elaborati e di disegni in numero e scala sufficienti per individuare le parti oggetto dell’intervento;

e) assistenza geologica alla direzione dei lavori ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori, con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, eventualmente in collaborazione con la direzione lavori, le disposizioni e gli ordini per la regolare attuazione sotto l'aspetto geologico-tecnico dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita.

2. La prestazione del geologo per l'adempimento del suo mandato in riferimento alle attività di cui all’art. 40 comma 2 si articola nelle seguenti operazioni:

α) progettazione preliminare dell'opera conforme alle leggi, ai regolamenti e alle norme tecniche in materia di opere pubbliche e private;

β ) progettazione definitiva dell'opera conforme alle leggi, ai regolamenti e alle norme tecniche in materia di opere pubbliche e private;

γ) progettazione esecutiva dell'opera conforme alle leggi, ai regolamenti e alla norme tecniche in materia di opere pubbliche e private, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

δ ) direzione lavori conforme alle leggi, ai regolamenti e alle norme tecniche in materia di opere pubbliche e private, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 43

(Compensi accessori, rimborso spese, conglobamento)

1. Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di ufficio sia di concetto che di ordine, di cancelleria, di copisteria, di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte e in aggiunta i rimborsi ed i compensi di cui agli articoli 22 e 38.

2. Il geologo ha la facoltà di conglobare le spese di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a), b), c), d), ed e) e i compensi di cui all'articolo 38 nella misura massima del 60% degli onorari a percentuale, comprensivi di tutte le maggiorazioni previste dalla presente tariffa, ma con l'esclusione di quelle previste agli articoli: 8, 10, 11, 22 comma 1 lettere g) e h), e 44.

Art. 44

(Prestazioni non comprese)

1. Non rientrano nelle prestazioni professionali individuate nell'art. 42 e devono essere liquidate a parte le seguenti operazioni eseguite per lo sviluppo degli studi e delle indagini indicate nell'art. 40:

a) i rilievi planimetrici e altimetrici dell'area interessata dall'intervento;

b) le prestazioni specialistiche, lo sviluppo di modellazioni e analisi numeriche, le prove geotecniche, le prospezioni geofisiche e i sondaggi necessari per lo studio del progetto nonché per l’esecuzione dell’opera;

c) lo sviluppo degli eventuali disegni che restano di competenza delle ditte esecutrici, salva sempre la supervisione del geologo;

d) le spese per eventuali modelli, plastici, bozzetti e simili il cui costo deve essere preventivamente autorizzato dal committente;

e) i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza giornaliera e continua ai lavori di cantiere;

f) la tenuta e il controllo dei libretti delle misure, dei registri di contabilità e degli altri documenti contabili.

2. Quando il committente, con il consenso del geologo, non ravvisi la necessità dell'assunzione di apposito personale per l'assistenza ai lavori e questa venga assunta dallo stesso professionista, il maggiore impegno e i maggiori oneri e responsabilità del medesimo vanno compensati con un onorario aggiuntivo fissato nella misura del 5 % per le prestazioni che ricadono nelle Classi I-a, I-b e I-c, e del 7, 5 % per le prestazioni che ricadono nelle Classi II, III, IV, V, VI; in ogni caso la richiesta di detto maggior compenso, oltre che del rimborso delle spese di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 45

(Direttore di cantiere)

1. Le prestazioni del professionista in qualità di direttore di cantiere vengono valutate a discrezione con apposita convenzione e sono escluse dalle attività elencate nell’articolo 42.

Art. 46

(Classi e categorie dei lavori)

1. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo, le opere considerate nel precedente articolo 40 vengono raggruppate nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se la prestazione professionale interessa più di una classe o categoria, gli onorari spettanti al geologo vanno calcolati separatamente, commisurandoli all'importo dei lavori di ciascuna classe o categoria, e non globalmente.

Classe I Costruzioni civili e rurali, chiese, loculi cimiteriali, edifici per attività agricole, industriali o artigianali non inquinanti, impianti sportivi, postazioni provvisorie di impianti e di cantieri di lavoro, antenne e ripetitori, camini industriali, torri piezometriche, silos, serbatoi pensili, opere di arredo urbano e ambientale, cimiteriale, etc.:

cat. a) Parchi , monumenti ed opere di arredo urbano e ambientale, verde attrezzato, piazze, giardini e opere accessorie quando non rientrino in altre classi o categorie; interventi di recupero, salvaguardia e inserimento ambientale e paesaggistico;

cat. b) Costruzioni in terreni lapidei omogenei e in terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità dei versanti o comunque in contesti caratterizzati da bassa pericolosità geologica, con dimensioni non superiori a una delle seguenti per ogni singola costruzione:

max altezza f.t. = 7, 50 m.

max perimetro = 100 m

cat. c) Costruzioni di dimensioni superiori a quelle indicate per la categoria b) e costruzioni di dimensioni inferiori a quelle indicate per la categoria b) quando ri-cadano in terreni compressibili, con disomogeneità litologiche, in contesti ad alta pericolosità geologica; costruzioni che comportino la realizzazione di strutture ad uso pubblico ad alta concentrazione (scuole, ospedali, teatri, caserme, carceri) tali da richiedere rilevamenti dettagliati, verifiche e calcoli specifici, nonchè: antenne e ripetitori, camini industriali, torri piezometriche, silos, serbatoi pensili, allevamenti intensivi e piscicoltura.

Classe II Strade, superstrade, autostrade, piste aeroportuali, eliporti, trasporti su rotaie, piste da sci, reti telefoniche, di trasmissione dati, impianti di risalita su traliccio, elettrodotti, parcheggi di superficie, piste poderali e forestali, etc.:

cat.a) opere in zone caratterizzate da morfologie con difficoltà geologiche, geotecniche ed orografiche scarse o nulle e/o ricadenti in contesti caratterizzati da bassa pericolosità geologica;

cat.b) opere in zone caratterizzate da morfologie con difficoltà geologiche, geotecniche ed orografiche rilevanti o notevoli e/o ricadenti in contesti caratterizzati da alta pericolosità geologica.

Classe III Opere di captazione e stoccaggio di fluidi sotterranei (pozzi, drenaggi, sorgenti, gallerie filtranti e appresamenti subalvei, serbatoi); impianti di irrigazione e di innevamento artificiale.

Opere per il trasporto di sostanze liquide o gassose (acquedotti, condotte per fluidi termali, gasdotti, oleodotti, fognature, canali di irrigazione, etc.).

Opere per il confinamento geologico di gas serra (metano, anidride carbonica, ecc.).

Classe IV Interventi e opere di stabilizzazione di versanti, opere di ingegneria naturalistica , scarpate, pareti in roccia, frane, e cavità naturali, opere di prevenzione valanghe, opere di sostegno e contenimento, opere di sistemazione idrogeologica (terrazzamenti e profilature di pendii, drenaggi e canalette di scolo, rimboschimenti, etc.) e di difesa o sistemazione idraulica (briglie, pannelli, argini in muratura e terra, traverse, etc.), sbarramenti di ritenuta di piccole dimensioni, casse di espansione e opere di laminazione delle piene, bonifiche, colmate, discariche di inerti, opere di controllo della subsidenza, opere di forestazione; sistemi di monitoraggio.

Classe V Interventi ed opere inerenti:

miniere, cave e torbiere, acque termali e minerali, estrazione di inerti fluviali.

Classe VI Interventi ed opere con elevata possibilità di inquinamento delle falde, dei terreni e dell'atmosfera (discariche, impianti di depurazione, inceneritori, cimiteri con campi d’inumazione, edifici e/o attività inquinanti o ad alto rischio, etc.). Interventi di mitigazione della vulnerabilità degli acquiferi. Depositi per lo stoccaggio geologico di scorie radioattive, impianti geotermici a bassa entalpia, sistemi di geoscambio.

Ponti, viadotti, rilevati di grandi dimensioni, sovrappassi, sottopassi, pontitubo e ponticanale, etc.

Dighe, diaframmi e sbarramenti di subalveo, gallerie e opere in sotterraneo, parcheggi interrati, microtunneling e opere no-dig , opere costiere, portuali e di navigazione interna, canali sfioratori, opere di difesa da erosione o da interramenti (dighe foranee, moli, difese litoranee, conche, argini etc.). Fondazioni e opere speciali nel sottosuolo, palificate, paratie, tiranti, trattamenti colonnari, chimici, elettrici, iniezioni, congelamenti, vibroflottazione, tumping , consolidamento edifici.

Centrali idroelettriche, geo-termoelettriche, di cogenerazione, a celle a combustibile, alimentante con fonti rinnovabili e centrali nucleari.

Art. 47

(Determinazione degli onorari)

1. Gli onorari del geologo per la progettazione geologica e per gli studi geologici, geotecnici, idrogeologici, sismici, idrologici, idraulici , geoarcheologici e la progettazione geologica, idrogeologica, geologico-ambientale e dell’ambiente fisico generale, per gli interventi precedentemente elencati, sono calcolati in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera, riportata nelle tabelle, che è assunto come semplice parametro convenzionale di riferimento. La percentuale viene corretta in funzione di un coefficiente di pericolosità geologica H.

2. Gli onorari relativi alle attività di supporto del Responsabile del Procedimento, alle attività di responsabile di progetto e alle attività dei coordinatori in materia di sicurezza, quando riferite al-le opere pubbliche, sono quelli stabiliti con decreti dei Ministri competenti .

3. Agli effetti del calcolo delle competenze l'importo delle opere viene determinato tenendo conto di tutti gli elementi di costo che concorrono alla loro realizzazione, nell'ambito delle classi alle quali si riferiscono.

4. Il consuntivo lordo è la somma di tutti gli importi di spesa computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle imprese in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore possano aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

5. Nel consuntivo lordo vanno altresì compresi i costi relativi a prodotti dell'industria e agli elementi prefabbricati impiegati per la realizzazione dell'opera stessa; non si tiene conto, invece, dei costi delle espropriazioni, delle spese di finanziamento, dei contributi per allacciamento ai pubblici servizi, dell'importo di eventuali oggetti artistici e di antiquariato, degli onorari dei professionisti, delle eventuali imposte o tasse e delle somme per imprevisti non utilizzate.

6. Al consuntivo lordo finale devono essere aggiunti gli importi relativi a forniture e prestazioni imprenditoriali direttamente effettuate dal committente, le maggiorazioni per aumenti di asta, aggiornamento e revisione prezzi, opere aggiuntive, etc..

7. Quando l'opera progettata non sia stata realizzata o sia stata realizzata solo in parte, l'importo al quale va applicata la specifica deve essere riferito al cumulo del consuntivo lordo come sopra definito per la parte realizzata ed al preventivo aggiornato per quella non realizzata.

8. La funzione di calcolo della percentuale, indicata nella tabella IVa, consente la determinazione diretta degli importi intermedi.

9. In assenza di una stima del valore dell'opera e nell'impossibilità di applicare la tariffa a percentuale, si farà ricorso alle altre tariffe di cui all'art. 26, adottando il criterio per analogia.

10. Per i lavori di importo superiore a € 50.000.000, 00 si applica la percentuale relativa all’importo di € 50.000.000, 00. 11. Per quanto riguarda la classe V, con esclusione delle acque termali e minerali, per consuntivo lordo dell’opera s’intende il valore relativo a tutto il volume di materiale, calcolato in banco , che, in base al progetto, verrà estratto.

Art. 48

(Onorari per prestazioni complete)

1. Gli onorari sono dovuti integralmente al geologo quando la prestazione viene eseguita dallo stesso in tutto il suo sviluppo, dal progetto preliminare al compimento e alla liquidazione dei la vori, ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano eseguite parzialmente alcune delle particolari operazioni specificate nell'art. 42, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superi il valore di 0, 20 della tabella Va.

Art. 49

(Onorari per prestazioni parziali)

1. Quando, per volontà del committente, le prestazioni del geologo non seguono l'intero sviluppo dell'opera, ma sono limitate ad alcune prestazioni parziali, gli onorari relativi sono stabiliti sulla base delle aliquote specificate nella tabella Va di parzializzazione con gli aumenti percentuali stabiliti nell’art. 10.

2. Nel caso in cui l'intervento del professionista sia limitato alla sola assistenza geologica alla direzione dei lavori, ivi compresa l’eventuale assistenza al collaudo, le relative aliquote definite nella tabella Va sono maggiorate del 100 %.

3. Nel caso di incarichi per prestazioni parziali, coordinate o di gruppo, se le prestazioni del professionista singolo non sono estese per limitazione originaria dell'incarico all'intero sviluppo dell'opera, ma sono riferite solo ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi vengono stabiliti in base a quanto previsto nel primo comma del presente articolo; le prestazioni residue affidate ad uno dei componenti del gruppo vengono compensate senza l'aumento per incarico parziale.

4. Il professionista incaricato della sola elaborazione dello studio geologico relativo al progetto esecutivo, previa accettazione e verifica delle attività precedentemente svolte, ha diritto all'aliquota del progetto esecutivo (c), del definitivo (d) nonché all'aliquota (b) del programma dettagliato delle indagini.

5. Il professionista incaricato della sola assistenza geologica alla direzione dei lavori, al quale venga fornito un progetto incompleto o comunque insufficiente alla identificazione ed esecuzione dell'opera in relazione con le caratteristiche geologiche e fisico-meccaniche del terreno, dovrà richiedere al committente l'integrazione del progetto stesso; ove il committente incarichi il professionista stesso di tale integrazione, questi ha diritto al compenso secondo la tariffa prevista per la prestazione integrativa da lui svolta nel progetto in aggiunta al compenso spettantegli per la direzione dei lavori.

6. L’aliquota da applicarsi per il calcolo delle competenze del professionista, in ogni caso, va riferita all'intero importo dell'opera così come definito nell'articolo 47.

7. Nel solo caso di completamento della prestazione iniziata da altro professionista e per qualsiasi motivo interrotta, deve applicarsi l'aliquota relativa all'importo di spesa riferito al completamento; in tal caso il professionista ha diritto alla maggiorazione per incarico parziale e l'onorario così ottenuto è ulteriormente aumentato del 30 %.