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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi (parte 1°)

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI

CAPO I - NORME GENERALI

TITOLO I – FORMAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1

(Oggetto della tariffa)

1. La presente tariffa ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità e i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi e si applica alle prestazioni professionali eseguite in Italia o all'estero per conto di tutti i soggetti pubblici e privati.

2. La presente tariffa si applica anche alle prestazioni professionali rese dai geologi iunior nel'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle disposizioni normative vigenti.

3. Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi posti a salvaguardia del decoro della professione ; essi sono applicati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 2

(Modifica della tariffa)

1. Qualsiasi integrazione o modifica della presente tariffa è proposta dal Consiglio Nazionale dei Geologi, sentiti i Consigli degli Ordini territoriali.

2. Gli onorari previsti nella presente tariffa sono applicati alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale ; esso si applicherà per la prima volta agli incarichi conferiti posteriormente a tale data.

Art. 3

(Adeguamento della tariffa)

1. Gli opportuni adeguamenti, riferiti alle variazioni degli indici generali del costo della vita e delle costruzioni, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, saranno determinati ogni due anni su proposta del Consiglio Nazionale dei Geologi con decreto del Ministro della Giustizia.

2. Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento della tariffa, il nuovo valore degli onorari si ricaverà per mezzo della seguente formula:

O = P (1 + V)

dove:

O = onorario aggiornato

P = onorario precedente

V = valore percentuale di variazione del costo della vita

3. L'adeguamento comporta l'adozione di nuove tabelle.

Art. 4

(Vigilanza e disciplina)

1. La vigilanza e la disciplina per l'applicazione della presente tariffa e la vidimazione o la liquidazione degli onorari professionali spettanti ai geologi competono al Consiglio dell’Ordine dei Geologi nel cui Albo è iscritto il professionista.

Art. 5

(Competenze sull'applicazione della tariffa)

1. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, oltre ad essere deputato alla predisposizione e proposizione di qualsiasi aggiornamento, variazione o integrazione parziale o generale della presente tariffa, è legittimato a fornire pareri e interpretazioni della tariffa, anche al fine di rendere uniforme l'ap-plicazione della tariffa stessa da parte degli Ordini territoriali.

2. I Consigli degli Ordini dei Geologi sono gli organi competenti ad esprimere pareri sull’applicazione della presente tariffa, da parte dei geologi incaricati particolarmente per quanto concerne:

– tipi di onorario da applicare alle prestazioni professionali;

– entità delle prestazioni professionali;

– percentuale di forfetizzazione delle spese e dei compensi accessori;

– competenze derivanti da discrezionalità e interpretazioni per analogia.

TITOLO II – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Art. 6

(Conferimento dell’incarico)

1. Il conferimento dell’incarico avverrà preferibilmente per iscritto, in conformità con la norma ISO; il conferimento potrà essere anche verbale e comunque potrà essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova.

2. Il conferimento dell'incarico è da intendersi sempre integrale, salvo specifica limitazione espressamente indicata dal Committente.

Art. 7

(Tipi di incarico)

1. Gli incarichi professionali possono essere del seguente tipo:

a) Incarico individuale: è quello conferito a uno o più geologi volontariamente associati o comunque operanti in solido per l'espletamento delle stessa prestazione professionale, con responsabilità diretta verso il committente. In tal caso il compenso per le prestazioni effettuate sarà calcolato una sola volta e per un solo professionista.

b) Incarico a più geologi riuniti in gruppo: si ha quando l'incarico è affidato a più professionisti ciascuno dei quali esegue una o più prestazioni parziali o anche specialistiche, costituenti nell'insieme una prestazione integrale completa, per la quale si deve nominare un coordinatore. In tal caso il compenso spettante al gruppo sarà pari all'onorario corrispondente alle prestazioni effettuate, aumentate del 10% per ogni componente del gruppo oltre il primo, mentre l'onorario aggiuntivo spettante al coordinatore sarà pari al 10% della sommatoria degli onorari concernenti le singole prestazioni coordinate. Per quanto attiene alla responsabilità verso il committente, ogni professionista incaricato risponde delle prestazioni parziali o specialistiche effettuate nel quadro e nei limiti del coordinamento generale. Il coordinatore risponde del buon esito funzionale ed economico della prestazione complessiva nei limiti in cui essa dipenda dai compiti affidatigli.

c) Incarico a più geologi riuniti in collegio: si verifica quando, per la complessità dell'oggetto dell'incarico, il committente reputa necessario avvalersi dell'opera di più professionisti riuniti in collegio e quindi a ciascuno viene conferito un incarico individuale per eseguire in cooperazione la stessa prestazione. In tal caso ogni geologo ha diritto all'intero compenso derivante dall'applicazione della presente tariffa e, qualora del collegio facciano parte professionisti appartenenti ad altri ordini, a ciascuno di essi spetterà il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali indipendentemente dai compensi dovuti ai geologi. Nel caso di incarico collegiale tutti i componenti rispondono in solido verso il committente.

d) Incarico come componenti di commissioni di studi, di concorsi e comitati tecnici o scientifici: la nomina del geologo anche se conferita dallo Stato o da Enti Pubblici, costituisce incarico professionale e il compenso sarà determinato in base alla natura della prestazione richiesta, facendo eventualmente ricorso ad apposita convenzione; sono fatte salve le tariffe fissate da leggi e norme nazionali o regionali per la partecipazione a comitati e commissioni istituzionali, e per l'effettuazione di consulenze per incarico dell’autorità giudiziaria.

e) Incarico come componenti di commissioni di collaudo: quando il geologo presta la sua opera in qualità di componente di commissione di collaudo o di liquidazione, ovvero di collaudo e liquidazione, definitiva o in corso d'opera, gli onorari sono compensati a percentuale secondo modalità e tabelle riportate al Titolo IV.

f) Incarico come direttore dei lavori: quando il geologo presta la sua opera in qualità di direttore dei lavori gli onorari sono compensati a percentuale secondo modalità e tabelle riportate al Titolo IV.

Art. 8

(Urgenza)

1. L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà al professionista il diritto a una maggiorazione del 25 % delle competenze complessive previste dalla presente tariffa, sempre ché il professionista abbia espletato l’incarico nei termini richiesti.

2. L'urgenza deve risultare dalla natura stessa dell'incarico ovvero deve essere stata enunciata con espressa pattuizione all'atto del conferimento dell'incarico o al momento in cui le ragioni di urgenza siano sopravvenute.

3. La maggiorazione compete al professionista anche quando egli abbia chiesto, per motivi ogget-tivamente rilevabili, e ottenuto una proroga dei termini previsti originariamente per il rispetto dell’urgenza.

Art. 9

(Prestazione integrale e prestazione parziale)

1. Le prestazioni professionali del geologo possono essere integrali, parziali o di tipo specialistico.

2. E' da considerare prestazione integrale quella corrispondente per intero a una o più classi o voci previste dalla presente tariffa.

3. E' da considerare prestazione parziale quella limitata a una parte delle aliquote previste in una o più classi o voci della presente tariffa.

Art. 10

(Limitazione dell'incarico)

1. La limitazione originaria delle prestazioni va espressamente precisata per scritto dal committente all’atto del conferimento dell’incarico.

2. Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo delle indagini o dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali per effetto di una limitazione stabilita nell’incarico originario, il professionista ha diritto a una maggiorazione del 25% delle relative competenze.

3. Nel caso di limitazione richiesta dal committente successivamente al conferimento dell’incarico, il professionista ha diritto a una maggiorazione del 30% delle competenze spettantigli per l’opera svolta.

4. Sono salve le particolari norme stabilite nell’art. 49 in materia di prestazioni parziali.

Art. 11

(Sospensione dell'incarico, revoca, e altre cause di cessazione del rapporto)

1. Qualora sopraggiungano gravi e documentati motivi, il committente può chiedere al geologo una sospensione temporanea dell'esecuzione dell'incarico.

2. Tale sospensione di norma non può superare i 90 giorni consecutivi, ma quando si protragga oltre i 90 giorni il professionista ha facoltà di recedere dall'incarico oppure di richiedere l'adeguamento delle sue competenze, per le prestazioni che restano da espletare, in base alla tariffa vigente al momento della ripresa.

3. Il professionista può recedere dall’incarico solo quando sussista una giusta causa; in tal caso egli ha diritto alle competenze professionali per l’opera svolta e alle maggiorazioni previste nei commi 3 e 4 del precedente articolo.

4. Nel caso di revoca dell'incarico determinata da giusta causa, il committente è comunque obbligato a corrispondere al geologo gli onorari e il rimborso delle spese relativi al lavoro fatto e predisposto; ma quando la revoca dipenda da cause non attribuibili al professionista, a quest'ultimo è dovuta inoltre la maggiorazione nella misura del 30%.

5. Quando la cessazione del rapporto è dovuta a decesso del professionista o ad altra causa personale che non consenta il normale espletamento dell'incarico, le maggiorazioni previste dall'articolo precedente non vengono applicate.

Art. 12

(Prestazioni specialistiche - Indagini geognostiche - Laboratori specializzati)

1. E' da considerare prestazione specialistica quella che richiede l'intervento di esperti di settore e/o impiego di strumentazioni che non fanno parte o esulano dal normale corredo professionale del geologo. Rientrano fra le prestazioni specialistiche anche quelle indicate al successivo articolo 53.

2. Gli onorari dovuti a specialisti o per prestazioni specialistiche nonché le spese spettanti a laboratori e imprese per l’esecuzione e le determinazioni afferenti prospezioni, analisi e prove, eseguite o fatte eseguire per conto del committente, sono a carico di quest’ultimo, indipendentemente dalle competenze professionali dovute al geologo.

3. Il preventivo e l'affidamento delle prestazioni specialistiche e/o delle indagini e prove da acquisire, di cui al presente articolo, deve essere approvato e sottoscritto dal committente.

Art. 13

(Collaboratori - Ausiliari)

1. Qualora il geologo incaricato , per la natura della prestazione affidatagli , ritenga indispensabile avvalersi - sotto la propria direzione e responsabilità - dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari a norma dell'art. 2232 del Codice Civile, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è compensato nella misura forfettaria massima del 30% degli onorari a percentuale e a quantità dovuti al geologo incaricato. 2. Negli altri casi, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è compensato a vacazione, indipendentemente dalle compet e nze spettanti al professionista incaricato.

3. Le spese sostenute per mettere i collaboratori di concetto e gli ausiliari in grado di svolgere le loro prestazioni sono sempre a carico del committente.

TITOLO III – ESAURIMENTO DELL’INCARICO E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Art. 14

(Diritti del committente)

1. Il committente ha diritto, all’esaurimento dell’incarico nei termini previsti dall’affidamento, di ricevere una specifica di tutte le prestazioni eseguite, con indicazione dei relativi compensi, indennità e rimborsi di spese, in conformità alla presente tariffa; ha altresì diritto di ricevere i documenti, in originale o in copia, che costituiscono l’oggetto o comprovano il risultato dell’incarico eseguito dal geologo.

2. Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, un solo esemplare di tutti gli elaborati di cui si compone l’opera commessa.

3. Il geologo è tenuto a fornire al committente tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile avvalersi pienamente dell’opera compiuta e non ha diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, quando essi possano implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 15

(Proprietà scientifica, diritti d'autore)

1. Le remunerazioni previste nella presente tariffa non comprendono in alcun caso i compensi per diritti di proprietà intellettuale, brevetti, concessioni e simili che, non facendo parte della normale attività professionale, non sono preventivabili né quantificabili.

2. Pertanto il geologo conserva i diritti d'autore, conformemente alle leggi, sugli studi e le relazioni, sui disegni, sui progetti e su tutto ciò che rappresenta la sua opera, anche dopo l'avvenuto pagamento delle competenze, salvi gli eventuali accordi speciali intervenuti con il committente.

3. Il committente ha il diritto di utilizzare studi, relazioni, disegni, progetti, etc. del geologo una sola volta e soltanto per lo specifico fine per il quale essi sono stati eseguiti, senza potervi apportare modifiche o variazioni di alcun genere.

4. Qualora uno studio o parti di esso dovessero servire per applicazioni diverse da quelle per le quali erano stati originariamente commissionati, deve esserne richiesta esplicita autorizzazione al professionista il quale è l'unico che, riconosciutane la possibilità a suo insindacabile giudizio, ha il diritto di concederla o di negarla.

5. Nel caso in cui il committente apporti modifiche al lavoro consegnatogli dal geologo, o utilizzi singole o separate parti dello stesso, senza assenso preventivo del geologo stesso, il professionista è per ciò stesso sollevato da qualsiasi responsabilità sia civile, che penale, economica, intellettuale e professionale in ordine al lavoro e alle conseguenze dello stesso.

Art. 16

(Anticipi, rimborsi, acconti)

1. Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese rimborsabili.

2. Durante il corso delle prestazioni, il geologo ha altresì il diritto al pagamento, entro trenta giorni dalla richiesta, di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e dell'80% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita al momento della richiesta medesima, a corredo della quale il professionista è tenuto a presentare specifica provvisoria.

3. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il geologo può richiedere l'anticipo integrale delle spese e competenze presunte.

4. Quando il committente nonostante la richiesta fattagli non abbia provveduto al versamento dei fondi per le spese, al professionista compete l'interesse legale sull'ammontare di esse, dal giorno delle singole erogazioni di spesa ovvero - se successivo - dal giorno della richiesta.

Art. 17

(Pagamento a saldo)

1. Il saldo delle competenze professionali deve essere corrisposto dal committente al geologo, salvo diverse previsioni contrattuali, entro trenta giorni dalla data di presentazione della specifica definitiva , in conformità alla Direttiva dell’Unione Europea 2000/35/CE, attuata con Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. Decorso inutilmente tale termine, sulle somme dovute e non pagate si applicano gli interessi di mora al tasso legale, salva sempre la risarcibilità del maggior danno.

CAPO II – LE SPECIFICHE

TITOLO I – VIDIMAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE

Art. 18

(Compilazione delle specifiche)

1. Ogni parcella o specifica professionale inviata o consegnata al committente deve contenere e precisare:

a) il nome, cognome, codice fiscale, partita IVA e domicilio del geologo;

b) l’indicazione completa del committente;

c) l’oggetto dell'incarico e il periodo di svolgimento, nel caso di incarico urgente;

d) la specifica degli onorari, dei diritti fissi, delle indennità, delle spese e dei rimborsi concernenti il geologo incaricato, i suoi collaboratori e il personale ausiliario;

e) il tipo delle prestazioni professionali e delle voci tariffarie corrispondenti, con l'indicazione delle quantità, degli onorari analitici e delle competenze complessive;

f) l’indicazione degli oneri contributivi previdenziali e delle rivalse di imposta, come per legge;

g) gli eventuali acconti ricevuti;

h) la tassa corrisposta al Consiglio dell'Ordine, nei casi di vidimazione o di liquidazione.

Art. 19

(Vidimazione e liquidazione delle specifiche)

1. La vidimazione o la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti all'Albo quanto dai committenti delle opere alle quali le specifiche si riferiscono.

2. Le domande di vidimazione devono essere accompagnate da un originale della specifica e da una copia conforme all'originale per l'archivio dell'Ordine.

3. Le domande di liquidazione devono essere accompagnate anche da copia degli elaborati, relazioni ed eventuali tabelle e disegni dello studio eseguito, per consentire al Consiglio dell'Ordine la verifica di merito sulla prestazione fornita onde determinare correttamente il compenso.

4. Il Consiglio dell’Ordine può richiedere al professionista interessato una relazione analitica e descrittiva sul tipo di prestazione professionale richiesta ed eseguita, sulle difficoltà e sugli oneri incontrati, sui risultati e sui vantaggi ricavati dal committente e tutti i chiarimenti che possano valere a meglio determinare onorari e competenze accessorie.

Art. 20

(Procedimento di vidimazione e liquidazione delle specifiche)

1. Durante ciascuna seduta del Consiglio dell'Ordine sono prese in esame, in ordine cronologico, almeno le richieste giunte alla sede dell'Ordine sette giorni prima della data di convocazione.

2. Il presidente designa se stesso o uno dei consiglieri per esaminare la specifica e gli eventuali allegati e per riferire poi al Consiglio, nel più breve tempo possibile.

3. Ogni decisione del Consiglio dell'Ordine è trascritta nel libro dei verbali delle sedute e la speci-fica viene restituita al richiedente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

4. In ogni caso, il Consiglio, può chiedere al professionista copia completa dello studio eseguito, la relazione comprendente gli elaborati grafici e tutti gli allegati vari relativi alla prestazione; può essere chiesto altresì di riferire verbalmente ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della prestazione effettuata.

5. Qualora venissero rilevati errori di calcolo nella formulazione della specifica, il Consiglio procede alle relative correzioni, sentito l'interessato.

6. L'interessato, per motivi giustificati, può chiedere che la stesura e la liquidazione della specifica vengano effettuate direttamente dal Consiglio dell'Ordine; in tal caso deve fornire tutti gli elementi necessari per l'esatta e completa definizione della specifica e una copia integrale dello studio eseguito e della relativa documentazione.

Art. 21

(Tassa per la vidimazione o liquidazione)

1. Per la vidimazione o la liquidazione di ogni specifica è dovuta al Consiglio dell’Ordine da parte del richiedente, oltre al rimborso delle relative spese e imposte di legge, se dovute, una tassa proporzionale all’onorario complessivo liquidato.

2. Nel caso che l’interessato chieda che la stesura della specifica venga effettuata direttamente dal Consiglio, la tassa da corrispondere sarà raddoppiata rispetto a quella prevista per la vidimazione.

TITOLO II – INDENNITA’ E RIMBORSI DA INSERIRE NELLE SPECIFICHE

Art. 22

(Spese a carico del committente)

1. Il committente deve rimborsare al professionista le spese di:

a. viaggio, vitto e alloggio fuori residenza sostenute dal professionista incaricato e dal personale di aiuto, le spese accessorie e quelle di trasporto fuori dallo studio professionale anche di bagagli e strumenti;

b. bollo e registro del contratto professionale;

c. scritturazione, dattilografia, riproduzione di relazioni, tabelle e disegni; predisposizione degli originali dei disegni in versione riproducibile, restituzione della cartografia su supporto informatico; traduzioni in lingue estere; fotografie; documenti; collazione, rilegatura fascico-i; spese postali, telefoniche, telegrafiche e di trasmissione a distanza di testi o di dati;

d. autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, etc.;

e. personale di mero aiuto, di concetto o d'ordine, nonché ogni altro ausilio, strumento, mezzo d'opera, occorrente fuori studio per prospezioni, analisi, prove, assaggi, rilievi, indagini, misure e ricerche tecniche, amministrative e simili, indispensabili per l'espletamento dell'incarico;

f. diritti spettanti ai laboratori di prova dei materiali ed agli istituti scientifici e di noleggio di strumenti tecnici e scientifici;

g. tassa di vidimazione o liquidazione delle specifiche da parte dell'Ordine professionale;

h. diritti di uffici pubblici e privati;

i. contributi integrativi e/o indiretti a favore della Cassa di previdenza.

Art. 23

(Spese di viaggio)

1. Le spese di viaggio su ferrovie e navi vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle del vagone letto o cabina nei viaggi notturni) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti ed aiuti.

2. Per le spese di viaggio aereo si fa, di norma, riferimento alla tariffa turistica.

3. Le spese per percorrenza su strada con mezzi propri sono rimborsate integralmente secondo le tariffe chilometriche elaborate dall’Automobile Club d’Italia o da altro ente istituzionale similare, oltre ai pedaggi autostradali; le spese per spostamenti con mezzi noleggiati sono rimborsate secondo gli importi effettivamente spesi, dietro presentazione di documenti giustificativi.

Art. 24

(Diritti di copia)

1. Per il rilascio di copie di atti, di tabelle, di diagrammi o di disegni, oltre alle spese di scritturazione e di riproduzione, spetta al geologo per diritti di collazione e di archivio un compenso in ragione del 50% delle spese stesse, oltre le vacazioni eventualmente impiegate per la collazione.

Art. 25

(Forfetizzazione delle spese)

1. Nel caso che l’elencazione delle spese, che non possono esser mai nulle e che devono essere rimborsate da parte del committente, sia eccessivamente laboriosa in ragione della quantità o della frammentazione di esse, ovvero nel caso che per il tipo delle prestazioni effettuate non sia agevole la documentazione esatta delle spese medesime, il geologo ha la facoltà di scegliere il rimborso a forfait di tutte le spese, sia specifiche dell’incarico, sia generali di studio, in una somma fino al 60% degli onorari a percentuale e fino al 30% degli onorari di altro tipo.

2. In mancanza di accordo con il committente, la congrua misura della percentuale di forfetizzazione è stabilita dal Consiglio dell’Ordine.

CAPO III – TARIFFA DEGLI ONORARI

TITOLO I – CRITERI GENERALI

Art. 26

(Criteri di determinazione dell’onorario)

1. L’onorario spettante al geologo per le prestazioni fornite può essere determinato:

a) in ragione del tempo impiegato (a vacazione);

b) in ragione della misura (a quantità);

c) in ragione dell’importo dell’opera (a percentuale);

d) in ragione dell’importanza, della natura o dell’esito dell’incarico (a discrezione);

e) in maniera comune a più di una delle forma sopraddette (a forma mista) o in maniera composita in ragione di materia (tariffari speciali).

2. L'ammontare delle competenze dovute al professionista è dato dalla somma dei vari tipi di onorario, dei compensi accessori, delle spese e delle eventuali maggiorazioni previste nella presente tariffa.

Art. 27

(Onorari superiori ai minimi)

1. Indipendentemente dagli aumenti di tariffa già previsti per le prestazioni svolte in particolari condizioni di tempo e di luogo, il geologo può chiedere che gli vengano liquidati onorari superiori ai minimi qualora tra la prestazione compiuta e l’onorario previsto dalla tariffa appaia, per particolari ed oggettive circostanze del caso, una manifesta sproporzione.

2. Si considera esistente una manifesta sproporzione ai fini di cui al comma precedente:

a) quando la pratica per la quale le prestazioni sono state compiute sia di natura o di valore eccezionale;

b) quando il numero e l’importanza dei problemi tecnici affrontati siano particolarmente numerosi ed elevati;

c) quando i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente in diretta conseguenza del pregio e della tempestività dell’opera prestata dal geologo siano decisivi o comunque di particolare rilevanza.

3. In mancanza di accordo con il committente la misura dei compensi spettanti in applicazione dei commi precedenti è stabilita, dietro apposita motivata richiesta del geologo, dal Consiglio dell’Ordine, fermo quanto previsto relativamente alla liquidazione delle specifiche.

Art. 28

(Analogia)

1. Qualora gli onorari non possano essere determinati in base a una precisa disposizione della presente tariffa, dovrà aversi riguardo, in mancanza di pattuizioni delle parti, alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe.

TITOLO II – ONORARI A VACAZIONE

Art. 29

(Campi di applicazione)

1. Sono normalmente compensate a vacazione tutte le prestazioni nelle quali il tempo costituisce l'elemento precipuo di valutazione e concorre in maniera determinante nello sviluppo dell’incarico.

2. Rientrano in tale tipo di onorario:

a) sopralluoghi preliminari di qualunque natura;

b) visite e trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;

c) convegni e rapporti informativi;

d) tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;

e) varianti a progetti o studi se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;

f) acquisizione dei dati e ricerche bibliografiche relative a studi precedenti;

g) sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili, minerari, di geoarcheologia, etc. o per misurazioni o controlli quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario;

h) rilievi geostrutturali e geomeccanici e relativa stesura, rilievi e stesura di profili pedologici;

i) esame ed interpretazione di prove geotecniche, prospezioni geofisiche, prospezioni geoarcheologiche, prospezioni geotermiche, sondaggi geognostici, stesura di stratigrafie;

j) applicazioni di modellazioni con valutazioni analitiche e numeriche finalizzate alla geotecnica, alla geomeccanica, all’idrogeologia, all’idrologia, alla geotermia, all’idraulica e all’amplificazione sismica;

k) implementazione di sistemi G.I.S. e analisi cartografiche in ambiente G.I.S., etc., quando non siano già compensate da altro tipo di onorario;

l) sviluppo degli eventuali disegni di cantiere e di laboratorio che restano di competenza delle ditte esecutrici, salvo sempre la supervisione del geologo;

m) plastici, bozzetti e simili;

n) tracciamenti generali e ubicazione di postazioni per indagini in situ;

o) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;

p) esecuzione e direzione delle prove di pompaggio in pozzo, delle prove in falda o nel terreno insaturo, delle prove di scambio termico, di prove di portata di corsi d’acqua ed esecuzione di monitoraggi in genere;

q) lavori che non hanno altro elemento di valutazione che il tempo e lavori non contemplati nella tariffa i quali perciò non si possono assegnare ad altri tipi di onorario.

Art. 30

(Criterio di valutazione)

1. Gli onorari minimi a vacazione spettano al geologo per ogni ora o frazione di ora.

2. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, ha il diritto a un rimborso ai sensi dei precedenti articoli 13, comma 2, e 22, comma 1, lett. e).

3. Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti come segue:

Geologo specialista ALBO A (€/h)

Geologo Iunior ALBO B (€/h)

Professionista incaricato

74, 00

48, 98

Aiuto laureato iscritto all'Albo

48, 98

40, 34

Aiuto di concetto

37, 00



TITOLO III - ONORARI A QUANTITA’

Rilievi e controlli del terreno, Studi di geologia generale e ricerca scientifica, Analisi

geoambientali di risorse e rischi, Studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistico-territoriale, ambientale e alla difesa del suolo

Art. 33

(Campi di applicazione)

1. Sono normalmente compensate a quantità le misurazioni del terreno, i controlli strumentali di superficie sulle frane, le prestazioni relative a studi ed indagini che hanno a base fondamentale il rilevamento geologico s.s. e la restituzione di cartografia di base, di cartografia tematica, di cartografia di sintesi, di cartografia degli interventi, di ogni altra cartografia comunque collegata a rilevamenti geologici o da questi direttamente derivabili.

2. Rientrano in questo caso:

- studi per la programmazione e pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale ai vari livelli (piani territoriali di coordinamento, piani territoriali di settore, piani di bacino, piani regolatori generali e simili, programmi di fabbricazione, piani paesistici, piani dei parchi, etc.);

- strumenti urbanistici attuativi solo quando non esiste la progettazione delle opere o di parte di esse; nel caso contrario l'onorario va calcolato a percentuale con aliquote corrispondenti alle singole classi, categorie e prestazioni parziali;

- studi per l’individuazione di situazioni di particolare interesse, riguardanti il dissesto idrogeologico, frane e valanghe, il dissesto della rete idrografica superficiale, il degrado del territorio per attività estrattive, la subsidenza, l'erosione delle coste, la vulnerabilità all'inquinamento delle acque e del suolo e in generale di aree caratterizzate dal disequilibrio dei sistemi ambientali, dal degrado e dall'inquinamento delle risorse naturali;

- studi per le carte di zonazione sismica e per le analisi di amplificazione sismica;

- studi e analisi per i rischi ambientali , compresi quelli derivanti dalle emissioni naturali del gas radon

- studi per la redazione dei piani di emergenza di cui alle normative vigenti nel settore della Protezione Civile;

- studi di fattibilità di interventi per i quali non esista ancora il progetto;

- studi per l’individuazione di risorse idriche, di acque minerali, di minerali, di materiali da costruzione;

- studi per l'individuazione di risorse ambientali in generale;

- studi geoambientali;

- studi, verifiche paesistiche e relazioni di incidenza ambientale di progetti nonché redazione di relazioni paesistiche;

- analisi e verifiche per gli studi di impatto ambientale;

- studi e prospezioni idrogeologiche, geochimiche, geominerarie, geoarcheologici a qualunque scala e con qualunque finalità.

3. L'elenco di cui sopra non preclude la possibilità di applicare la tariffa a quantità a qualsiasi altra attività pianificatoria che risponda ai requisiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 34

(Calcolo degli onorari)

1. Le prestazioni relative a misurazioni topografiche e controlli su capisaldi di superficie in aree in frana, sono compensate a quantità secondo l’apposita tabella. I rilevamenti geologici comunque finalizzati e restituiti in apposita cartografia sono compensati a quantità, applicando, sulla base delle tabelle di valutazione allegate (tabelle I, II e III) ed i criteri successivamente esposti, la formula:

O = S x U x P

dove:

O: onorario in €;

S: funzione della scala di rilevamento;

U: coefficiente di densità di popolazione del territorio;

P = Cb + C1 + C2 + C3 funzione che esprime finalità del rilevamento, fattori morfologici e di difficoltà.

Rilievi e controlli topografici

Scala

Punti per ha

Equidistanza (m)

Onorario per ha (€)

1:200

100

0, 20

1.632, 60

1:500

70

0, 50

756, 44

1:1.000

30

1, 00

496, 31

1:2.000

20

1, 00

355, 91

1:5.000 (1)

14

2, 50

315, 64

1:10.000 (1)

8

2, 50

263, 39

Maggiorazioni per particolari difficoltà

Terreni con pendenza superiore al 3% (n%: pendenza assoluta)

+1, 5% x (n%/3)

Terreni alberati, chiusi da siepi o vigneti

+30%

Terreni con bosco ad alto fusto

+40%

Terreni con bosco ceduo

+120%

Terreni acquitrinosi o invasi dalle acque

+120%

Lavori in montagna a quota superiore a 1.300 m

+20%

Profili longitudinali e sezioni trasversali

Profilo

Punti per km

Scala

Onorario per km (€)

In terreni di

qualsiasi natura

60

1:2.000 (lunghezze)

1:200 (altezze)

710, 73

20

1:5.000 (lunghezze)

1:500 (altezze)

240, 54

Sezioni

Larghezza (m)

Scala

Onorario per sezione (€)

Trasversali per un minimo di 15 sezioni

20

1:200/1:100

17, 41

Per ogni metro in più di larghezza

1, 44

Rilievi di caposaldi con tecniche GPS

Descrizione

Onorario (€)

Per ciascun punto con tolleranza planimetrica ± 5 mm ed altimetrica ± 10 mm (incluso raccordo topografico con 3 caposaldi e pilastrino in calcestruzzo)

458, 22

I controlli periodici sui caposaldi sono compensati a vacazione

(1) Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per zone di estensione massima 10 ha



TABELLA I - GRUPPI CARTOGRAFICI

ELABORAZIONI

TEMATISMI

Coefficienti tematici

A) CARTOGRAFIA DI BASE

Carte geologiche s.s.

(geolitologiche, cronostratigrafiche, formazionali, etc.)

Cb = 3

B) CARTOGRAFIA TEMATICA O DI ANALISI

Carte geomorfologiche (morfotipi, dissesti, valanghe, morfoevolutive, etc.)

Carte geostrutturali (lineazioni, tet-toniche, discontinuità, etc.)

Carte idrogeologiche (idrogeochimiche, permeabilità, piezometriche, etc.)

Carte geominerarie

Carte geoarcheologiche

Carte del paesaggio

Carte litotecniche

Carte geopedologiche

Carte degli elementi relativi all’amplificazione sismica

Altre carte

Ct = 0, 50-0, 70

C) CARTOGRAFIA DI

SINTESI

Carte dei rischi, delle pericolosità geologiche e relative zonazioni

Carta di vulnerabilità

Carte della fattibilità delle previsioni urbanistiche

Altre carte

Cs = 0, 70 - 1, 00



Carte degli interventi

Carte della progettazione geoambientale

Carte di analisi di impatto paesaggistico, valutazioni di incidenza in aree protette

Altre carte:

Cp = 0, 60



I gruppi cartografici sopra individuati sono gerarchizzati, nel senso che una carta di un certo gruppo fa normalmente seguito a quelle dei gruppi che la precedono; ad esempio, è opportuno che una Carta degli interventi del gruppo D sia accompagnata da una Carta dei rischi del gruppo C, da una Carta geomorfologica del gruppo B e, necessariamente, da una Carta di base del gruppo A; in ogni caso, una Carta di base del gruppo A deve obbligatoriamente accompagnare qualunque altra carta tematica alla stessa scala. Qualora la carta di base A sia già rilevata, l’onorario per la revisione dell’elaborato esistente sarà computato solo al 50%, mentre i conteggi relativi alla carta del gruppo B, C, e D faranno riferimento all’intero valore della carta A.

Le eventuali analisi propedeutiche all’elaborazione di carte tematiche eseguite tramite codici di calcolo analitici o numerici saranno compensate a parte con criterio a vacazione.

Il rilevamento e la compilazione di schede di censimento (frane, valanghe, etc.) sarà compensato a vacazione.

TABELLA II - CALCOLO DI S

Il parametro S si ottiene sommando ad un diritto fisso il prodotto tra la superficie rilevata e la corrispondente tariffa unitaria.

In ogni caso S deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento. SCALA

DIRITTO FISSO

(€)

TARIFFA UNITARIA

(€)

1:500

326, 52

10, 88per ha

1:1.000

272, 10

9, 80 per ha

1:2.000

272, 10

5, 44per ha

1:5.000

326, 52

32, 65per km 2

1:10.000

326, 52

21, 77 per km 2

1:25.000

217, 68

13, 06 per km 2

1:50.000

163, 26

5, 44 per km 2



Per scale intermedie si applica l'interpolazione lineare.

La semplice riduzione cartografica va computata a vacazione. VALORI DEL COEFFICIENTE DENSITÀ DI POPOLAZIONE DEL TERRITORIO U

Per tenere conto della consistenza dei singoli Comuni in relazione al grado di urbanizzazione, ele-mento che incide direttamente sulla determinazione dei rischi geologici, si applica il seguente parametro di correzione. Nel caso di studi a scala sovracomunale, quali i piani di bacino, il valore di U da adottarsi costituisce la media fra i valori ottenuti per ciascun comune ricadente nel bacino stesso.

DENSITA’ DI POPOLAZIONE ISTAT

(ab/km 2 )

U

< 20

0, 8

20-100

0, 9

100-1000

1, 0

> 1000

1, 2

Nota: per lavori di rilevamento, di analisi specifiche non finalizzate alla pianificazione territoriale si applica U = 1



TABELLA III - CALCOLO DEI COEFFICIENTI C1, C2, C3

C1 - Coefficiente di approfondimento e del dettaglio reso

Livello Valore di C1

Basso (sezioni interpretative in scala 1:2000 o inferiore) 0, 00

Medio (fino a 6 sezioni interpretative con dettaglio in scala tra 1:2000 e 1:1000) 1, 25

Alto (più di 6 sezioni oppure di grande dettaglio in scala 1:1000 e superiori) 2, 50

C2 - Coefficiente della complessità geologica

Livello Valore di C2

Basso 0, 00

Medio 1, 25

Alto 2, 50

C3 - Coefficiente delle difficoltà morfologico-ambientali

Livello Valore di C3

Minimo 0, 00

Medio 1, 50

Massimo 3, 00

CALCOLO DEGLI ONORARI

A) Cartografia di base - tab. I

Gli onorari relativi ai rilevamenti ed alla resa della cartografia di base, di cui al gruppo A della tab. I, sono dati da:

O1 = S x U x P

dove:

O1 = onorario espresso in €;

S = diritto fisso + (superficie rilevata per tariffa unitaria), tab.II;

U = coefficiente di densità di popolazione, tab.II;

P = Cb + C1 + C2 + C3 in cui:

Cb = 3 Coefficiente tematico, tab. I;

C1 = 0, 0 – 1, 25 – 2, 50 Coefficiente di approfondimento e di dettaglio reso, tab. III;

C2 = 0, 0 – 1, 25 – 2, 50 Coefficiente della complessità geologica, tab. III

C3 = 0, 0 – 1, 50 – 3, 00 Coefficiente della difficoltà morfologico-ambientale, tab. III

B) Cartografia tematica - tab. I

Gli onorari dovuti per la Cartografia tematica, di cui al gruppo B della tab. I, sono dati da:

O2 = O1 x Ct

dove:

O2 = onorario espresso in €;

O1 = onorario dovuto per la cartografia di base, di cui al gruppo A della tab. I;

Ct = 0, 50 - 0, 70 coefficiente tematico, tab. I.

C) Cartografia di sintesi - tab. I

Gli onorari dovuti per la Cartografia di sintesi, di cui al gruppo C della tab. I sono dati da:

O3 = O1 x Cs

dove:

O3 = onorario in €;

O1 = onorario dovuto per la cartografia di base, di cui al gruppo A della tab. I;

Cs = 0, 70 – 1, 00 coefficiente tematico, tab. I.

D) Cartografia degli interventi - tab. I

Gli onorari dovuti per la Cartografia degli interventi, di cui al gruppo D della tab. I sono dati da:

O4 = O1 x Cp

dove:

O4 = onorario in €;

O1 = onorario dovuto per la cartografia di base, di cui al gruppo A della tab. I;

Cp = 0, 60 coefficiente tematico, tab. I.

E) - Cartografia compilativa

Gli onorari relativi alla Cartografia meramente compilativa (climatologica, dei bacini idrografici, delle acclività, dei sondaggi e dei dati di base, degli insediamenti e dell’uso del suolo, etc.) sono computati a vacazione.

F) - Cartografia rielaborata con controlli in campagna

Gli onorari relativi alla rielaborazione, con controlli in campagna ed alla stessa scala, di cartografia esistente con controlli in campagna, sono pari al 50% dei corrispondenti onorari a quantità. I controlli a terra devono avere una densità non inferiore a 12 punti per km2; questi ultimi devono essere identificati cartograficamente.

Art. 35

(Onorari aggiuntivi)

1. Quando la prestazione professionale del geologo comporta, per l'adempimento del suo mandato, oltre alla costruzione del quadro conoscitivo ed alla elaborazione di indicazioni di orientamenti e indirizzi, l'identificazione, in base all'analisi del sistema fisico-ambientale, degli interventi per l'utilizzo di risorse o per il mantenimento, la salvaguardia o il miglioramento degli equilibri esistenti in condizioni naturali o in connessione a previsione d'uso del territorio e delle risorse, ovvero comporta l'individuazione e l'analisi delle situazioni critiche riferite al sistema fisico ambientale, in condizioni naturali o in connessione all'utilizzo antropico del territorio e delle sue risorse, la ricerca delle cause e l'identificazione degli interventi per il ripristino di equilibrio e per il contenimento o il superamento delle situazioni di dissesto o di degrado ambientale, tale attività è compensata come segue:

a - quando gli interventi, adeguatamente esplicitati e motivati in una specifica relazione illustrativa, ed eventualmente cartografati, si limitano ad identificare azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturali, quali l'apposizione di vincoli, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonchè azioni di limitazione e prescrizione d'uso o similari, il compenso integrativo sarà definito incrementando del 10 % l'onorario dovuto per la cartografia;

b - quando gli interventi comportano anche la realizzazione di opere di cui il geologo, nell'adempimento del suo mandato, indica tipologia e localizzazione, il compenso integrativo sarà definito incrementando ulteriormente del 10 % l'onorario dovuto a norma del precedente paragrafo "a"; nel caso di successive fasi di sviluppo e realizzazione del progetto così definito, il professionista ha diritto agli onorari per le successive prestazioni secondo quanto indicato nella presente tariffa con l’applicazione, se del caso, della percentuale per limitazione d'incarico, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 36

(Direzione lavori e collaudi; contabilità)

1. Quando per la produzione della cartografia geologica sia richiesta la direzione dei lavori nonché collaudi e liquidazioni, con incarichi come definiti all’art. 7, i relativi compensi sono da calcolarsi in misura percentuale sul consuntivo lordo finale dei lavori come definito all’art. 47, nella seguente misura:

Importo

Direzione lavori

Collaudi e liquidazioni

Fino a € 25.000, 00

10, 88 %

6, 53%

Oltre e fino a € 50.000, 00

6, 53%

4, 35%

Oltre e fino a € 100.000, 00

5, 44%

3, 27%

Oltre e fino a € 250.000, 00

4, 35%

2, 72%

Oltre e fino a € 500.000, 00

3, 27%

2, 18%

Oltre e fino a € 750.000, 00

2, 72%

1, 63%

Oltre e fino a € 1.000.000, 00

2, 18%

1, 09%

Oltre e fino a € 5.000.000, 00

1, 63%

0, 87%

Oltre e fino a € 10.000.000, 00

0, 54%

0, 44%

Oltre

0, 33%

0, 22%



2. Le spese sono da calcolarsi secondo le modalità previste negli articoli seguenti. 3. La contabilità dei lavori relativi alla cartografia geologica è compensata a vacazione.