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Codice deontologico

Codice Deontologico riguardante
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA

Consiglio Nazionale dei Geologi - Delib. n. 143 del 19.12.2006 emendato con Delib. n. 65 del 24.03.2010

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Princìpi Generali

Articolo 1 – Interesse Pubblico e Generale
La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale.
Il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali princìpi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia.
In particolare il geologo si riconosce nei princìpi costituzionali di salvaguardia della salute e dell’ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da intervento antropico.

Articolo 2 – Responsabilità personale
Il geologo è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.

Articolo 3 – Applicazione
Chiunque eserciti la professione di geologo nel territorio nazionale è impegnato a rispettare e far rispettare le norme del presente Codice Deontologico.
Le norme si applicano per il geologo libero professionista - tanto iscritto alla Sezione “A” che alla Sezione “B” dell’albo, nonché nell’elenco speciale - che esplica l’attività professionale individuale, in forma societaria o associata, in maniera continuativa, oppure saltuaria per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all’albo in quanto autorizzato dall’Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
Le norme si applicano anche al geologo che svolga la propria attività nella Comunità Europea o all’estero senza che tale obbligo costituisca esonero dall’osservanza delle norme deontologiche del Paese ospitante, ove compatibili.
I geologi non cittadini italiani che operino nel territorio nazionale sono anch’essi tenuti all’osservanza delle presenti norme.
La loro inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità.

Articolo 4 – Comportamento
Il geologo deve evitare l’esercizio della professione in contrasto con norme specifiche, nonché l’esercizio senza autorizzazione delle competenti Autorità, ove necessarie.
Il geologo deve improntare il proprio comportamento, anche nei rapporti con professionisti di altre categorie, ai princìpi di probità, dignità ed integrità professionale e deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione.
Il geologo nell’espletare l’incarico assunto è impegnato ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale.

Articolo 5 – Princìpi deontologici
I fondamentali princìpi deontologici consistono in: diligenza; competenza professionale; efficienza ed efficacia della prestazione professionale; formazione professionale; autonomia ed obiettività professionale; decoro professionale; correttezza nei rapporti di committenza e nei rapporti di colleganza; correttezza nei rapporti con le varie componenti della società; riservatezza, osservanza dell’obbligo di segretezza e rispetto della normativa sulla privacy; esaustività informativa; sostegno delle iniziative sociali delle professioni intellettuali.

Articolo 6 – La prestazione professionale
L’efficienza e l’efficacia della prestazione è data essenzialmente: dalla intrinseca difficoltà tecnica; dall’ampiezza della responsabilità assunta; dalla originalità della richiesta; dalla sussistenza o meno di precedenti soluzioni tecniche riferibili al caso di specie; dall’importanza degli elementi tecnici oggetto di valutazione; dall’entità degli elementi tecnici da coordinare; dall’originalità della soluzione; dalla quantità del tempo e dall’intensità dell’impegno profuso; dalla capacità di interazione con la committenza e con gli altri soggetti, anche imprenditoriali, coinvolti nella prestazione; dal valore dell’opera.

Articolo 7 – Il decoro professionale
Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell’organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l’aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere.

Articolo 8 – Cariche pubbliche
Ove investito di incarichi o di cariche pubbliche, anche connesse alla sua specificità professionale riguardante la geologia in senso lato il geologo, previa verifica di compatibilità, deve agire nell’osservanza dei fini istituzionali dell’Ente o organo pubblico e dei princìpi di imparzialità, disinteresse privato, efficienza e trasparenza.
Il geologo deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza o al Consiglio Nazionale, le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione degli stessi o di altri organismi.

Articolo 9 – Preparazione professionale
Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.
Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.

Articolo 10 – Le società professionali
Il geologo sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto e gli è vietato sottoscrivere relazioni geologiche unitamente a persone non iscritte all’albo.
Il geologo può partecipare a società professionali, nelle forme previste dalla legge, anche di ordine interdisciplinare aventi oggetto sociale comunque inerente all’attività libero professionale.
Il geologo non può partecipare a più di una società professionale. Nel caso di prestazioni professionali rese in società, gruppo o associazione devono essere specificati, sin dall’origine, i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo, società o associazione.
In ogni caso devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la specifica prestazione professionale assumendone la relativa responsabilità personale.
Devono altresì essere rilevate eventuali situazioni di incompatibilità che abbiano a riflettersi sulla posizione del geologo.
Il geologo deve anche verificare che gli statuti e i regolamenti societari siano conformi ai princìpi del presente Codice Deontologico.

Articolo 11 – Incompatibilità
È dovere del geologo evitare situazioni di incompatibilità che comportino la cancellazione dall’albo ai sensi della vigente normativa, nonché l’apertura di procedimento disciplinare.
Il geologo deve, altresì, evitare in via preventiva di assumere incarichi che determinino condizioni di incompatibilità e, in caso di dubbio, deve richiedere parere al proprio Consiglio dell’Ordine.

Obblighi informativi e pubblicità

Articolo 12 – Segni distintivi
Il geologo, al fine di informare esaustivamente la committenza ed il pubblico in genere, deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, specificando l’esatto valore di ogni titolo.
Se alla società, al gruppo o all’associazione viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.

Articolo 13 – Segreto professionale
L’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con la committenza.

Articolo 14 – La pubblicità in generale
A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l’esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall’ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.
E’ fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria.
È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto e ciascuna prestazione contemplata dalla tariffa professionale.

Articolo 15 – La pubblicità in particolare
E’ consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell’associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.
Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l’associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti “internet”, anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l’attività professionale.
Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l’indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università. Non è consentita l’indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l’attività professionale.
Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.
Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di “specializzato”, data l’attuale mancanza di scuole universitarie di specializzazione post-lauream.
La qualificazione di “esperto”, adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.
Le informazioni consentite possono essere fornite tramite stampa, mezzi televisivi e radiofonici, reti telematiche, siti internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.

Articolo 16 – Verifica della pubblicità
A garanzia anche della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, nonché della qualità delle prestazioni, il geologo deve trasmettere, per la verifica, all’Ordine di appartenenza il modello che intende adottare.
Ove l’Ordine ravvisi lesività del messaggio alla dignità della professione, alla trasparenza e veridicità degli elementi contenuti, o la violazione di quanto disposto dai precedenti art.li 12 e 13, obbliga il geologo singolo, socio o associato ad apportare ogni necessaria modifica.

Rilievo della tariffa professionale

Articolo 17 – Parametri tariffari
Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; al principio di adeguatezza di cui all’art. 2233 comma 2 Codice Civile, e comunque al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.
La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicata ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti.

Articolo 18 – Commisurazione della parcella
A garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell’art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale.
L’Ordine, tenuto conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull’osservanza.

Articolo 19 – Evidenza pubblica
Per le procedure di evidenza pubblica, anche ovela P.A.non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all’importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
Della mancata utilizzazione da parte della P.A. dei parametri compensativi di cui al precedente comma, il geologo informa l’Ordine territoriale di appartenenza.

Articolo 20 – Prestazioni gratuite
Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e documentati quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie.

Rapporti con i Committenti

Articolo 21 – Definizione degli incarichi – Responsabilità
Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.
Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell’osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti.
Il geologo assume la piena responsabilità dell’organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.

Articolo 22 – Interesse del committente
Nell’espletamento dell’incarico il geologo deve tutelare nel miglior modo possibile l’interesse del committente purché non contrasti con l’interesse e la sicurezza pubblica e con i doveri professionali, dovendo egli sempre operare nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente dal dissesto territoriale determinato da rischi naturali ed antropici.
Il geologo non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.
Il geologo non deve assumere incarichi su materie nelle quali non abbia competenza.
Il geologo ha l’obbligo di garantire la committenza, nonché eventuali terzi, da pregiudizi e danni che possano derivare dalla sua opera.
Il geologo non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 23 – Cointeresse
Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine. Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.

Articolo 24 – Conflitto di interessi
Il geologo non deve assumere incarichi in cui sussista o possa sussistere un proprio interesse personale concorrente con quello della committenza e deve rinunciare ad ogni incombenza, avendo però cura di evitare ogni danno e/o pregiudizio al committente, non appena si delinei una situazione conflittuale.
Il geologo non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed avere avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
Il geologo incaricato di svolgere una consulenza tecnica, anche in vertenza stragiudiziale, dovrà astenersi dall’assumere l’incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Articolo 25 – Recesso

Il geologo può recedere dall’incarico anche in corso dell’opera per giusta causa, ma senza danneggiare il committente, né i colleghi in caso di prestazione fornita in forma societaria o associata.

Articolo 26 – Divieto di accaparramento

Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo di procacciatori e di illecite attività di accaparramento della clientela.
È vietata al geologo l’utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.
Nemmeno è consentito al geologo di offrire la propria prestazione con condizioni che derogano ai princìpi di dignità e decoro, così come definiti nel presente codice, con offerte economiche non commisurate secondo il disposto di cui ai precedenti art.li 17 e 18.

Rapporti con l’Ordine professionale

Articolo 27 – Collaborazione con l’Ordine

L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale.
E’ dovere deontologico di ogni geologo di rispettare l’autonomia e l’indipendenza istituzionale dell’Ordine.
Il geologo deve collaborare con il Consiglio Nazionale e con l’Ordine Regionale per l’attuazione delle finalità istituzionali; conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli vengano richiesti, compatibilmente con l’obbligo dell’osservanza del segreto professionale.

Articolo 28 – Obbligo di comunicazione

Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l’Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.
Deve altresì dare comunicazione scritta delle cariche e degli incarichi pubblici, di cui al precedente art. 6, che abbia ad assumere, anche ai fini del controllo di compatibilità.
Il geologo denuncia all’Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l’uso abusivo del titolo di geologo e l’esercizio abusivo della professione.

Articolo 29 – Osservanza dei provvedimenti

Gli iscritti all’albo o all’elenco speciale, in entrambi le sezioni, sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell’Ordine istituzionalmente preposto e a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottati dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine Regionale di appartenenza.

Articolo 30 – Il geologo dipendente

Il geologo pubblico dipendente iscritto all’Albo professionale, cui sia concesso di svolgere, in via saltuaria, e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, atti di libera professione, deve preventivamente comunicare all’Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

Articolo 31 – Il geologo consigliere

Il geologo eletto a far parte del Consiglio Nazionale o dell’Ordine Regionale deve adempiere all’incarico con diligenza, riservatezza, imparzialità e nell’interesse generale della categoria.
Deve collaborare all’esercizio, da parte del Consiglio o dell’Ordine territoriale, dei poteri-doveri istituzionali ad essi rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
Costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine esercitare la vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche.
Il geologo consigliere deve, altresì, concorrere a promuovere l’immagine pubblica della professione, nonché della funzione di garanzia dell’integrità ambientale da essa svolta nell’ambito dei princìpi costituzionali, anche contribuendo a realizzare ed a consolidare collegamenti ed interazioni con gli Enti istituzionali del territorio, nell’interesse della salvaguardia dell’ambiente.

Rapporti con i Colleghi

Articolo 32 – Obbligo di lealtà

Ogni geologo iscritto all’albo e all’elenco speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinare il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica e di un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un collega deve informare l’Ordine di appartenenza di quest’ultimo.
L’obbligo deve intendersi esteso anche nei confronti di coloro i quali esercitano le professioni che hanno specifica connessione con l’attività del geologo.

Articolo 33 – Sostituzione di collega

Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l’incarico sia stato formalmente revocato dalla committenza e deve darne comunicazione scritta senza ritardo al collega.

Articolo 34 – Azione contro collega

Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un collega per motivi professionali, deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell’Ordine.

Articolo 35 – Utilizzazione di elaborati altrui

Quando nell’espletamento dell’incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l’autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.

Rapporti con la collettività ed il territorio

Articolo 36 – Tutela ambientale

Il geologo, nell’esercizio delle sue funzioni, in osservanza dei princìpi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e dell’integrità geologica del territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l’ambiente in via di prevenzione, contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi e deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.
Nell’espletamento dell’incarico il geologo è, inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
Per il perseguimento delle finalità ambientali, il geologo è tenuto, secondo quanto stabilito dal precedente articolo9, acurare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative culturali, tecnico-culturali, tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.

Norme relative a concorsi e commissioni

Articolo 37 – Partecipazione a bandi e concorsi

Il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l’affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine competente e quando siano contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti.
Dovrà altresì evitare di incorrere in situazioni di incompatibilità o inconciliabilità derivanti anche da rapporti con soggetti partecipanti.
Nella partecipazione a bandi e concorsi per opere pubbliche o ad affidamenti da parte di committenti privati il geologo dovrà far riferimento alla tariffa professionale e comunque commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.

Articolo 38 – Commissioni giudicatrici

Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice di un concorso - fermo l’obbligo di astensione in caso di incompatibilità e/o inconciliabilità - è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a darne immediata comunicazione al Presidente dell’Ordine della Regione in cui si svolge il concorso, oltre che all’Ordine della Regione di appartenenza.
Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte, a qualsiasi titolo di commissione giudicatrice, ivi compresa la commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione o che sia stato prescelto dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l’inserimento dell’attività professionale, nonché ad osservare le presenti norme e le disposizioni e direttive che lo stesso Ordine di appartenenza dovesse impartire nell’interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l’Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.

Articolo 39 – Commissioni edilizie

Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissione Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell’interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall’Ordine.
In particolare è considerato comportamento gravemente scorretto e disciplinarmente rilevante quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a permesso a costruire o ad autorizzazione da parte del Comune o dell’Ente che lo ha nominato.

Il procedimento disciplinare

Articolo 40 – Princìpi fondamentali

In caso di violazione delle norme di cui al presente codice deontologico, nonché di norme regolatrici l’attività professionale del geologo costituenti obbligo disciplinare, il procedimento, salvo specifica regolamentazione, dovrà svolgersi nell’osservanza dei seguenti inderogabili princìpi fondamentali: diritto dell’incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immodificabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto al contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento.

Validità territoriale

Articolo 41 – Limiti

Le presenti norme, salvo quanto disposto all’articolo 3, terzo comma, hanno valenza nell’intero territorio nazionale.

Vigenza

Articolo 42 – Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico e di Autodisciplina ha vigore a decorrere dall’1 gennaio 2007.