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Tariffario per le prestazione professionali dei geologi (parte 4°)

Tabella Ve: Collaudi finali e in corso d’opera

Importo delle opere (€)

Percentuale sull’importo delle opere

Importo delle opere (€)

Percentuale sull’importo delle opere

25.000, 00

0, 516

2.500.000, 00

0, 136

50.000, 00

0, 383

5.000.000, 00

0, 136

100.000, 00

0, 257

10.000.000, 00

0, 136

200.000, 00

0, 207

20.000.000, 00

0, 136

500.000, 00

0, 163

50.000.000, 00

0, 136

1.000.000, 00

0, 163

oltre

0, 136



Note: per importi intermedi a quelli indicati si applica l’interpolazione lineare. Per collaudi in corso d’opera si applica una maggiorazione del 50%.

a) Il collaudo finale e/o il collaudo in corso d'opera devono essere eseguiti in conformità alle norme e prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere pubbliche e comprende tutte le operazioni e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

b) L'importo da prendere a base per il calcolo del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

c) Se un’opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l’importo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo.

d) In aggiunta agli onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese di cui agli articoli 22 e 38, comma 1 a). Il rimborso delle spese accessorie può essere determinato anche in misura forfettaria, per ogni singolo componente, nella misura del 30% del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60%.

e) Nel caso di commissioni di collaudo, il compenso, aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

TITOLO V - ONORARI A DISCREZIONE

Art. 51

(Campi di applicazione)

1. Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre alle consulenze, tutte le prestazioni nelle quali i fattori tempo, quantità, costo e valore non sono determinabili e nelle quali è richiesto un parere o una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica o di lunga esperienza e in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

2. Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:

a) ricerche e studi di carattere geologico-economico;

b) studi ed esperimenti di carattere geologico-generale;

c) studi generali di idrogeologia;

d) programmazione di ricerche geologiche, geominerarie e geotecniche;

e) giudizi arbitrali, componimenti amichevoli e pareri tecnico-legali per problemi di natura geologica e geotecnica;

f) discussioni tecniche e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza;

g) costruzione di modelli idrogeologici, idrologici, geologico-tecnici e tettonico-strutturali;

h) consulenze su brevetti;

i) consulenze per operazioni immobiliari;

j) collaudi di studi e di progetti elaborati da altro professionista;

k) partecipazioni a commissioni;

l) prestazioni per direzione di cantiere.

Art. 52

(Criterio di valutazione)

1. Gli onorari a discrezione o preconcordati saranno commisurati all'importanza dell'incarico, alla difficoltà e complessità del lavoro e alla competenza specifica del professionista, al valore economico o al beneficio associato alle risultanze della consulenza stessa.

2. Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione o preconcordati non potranno essere inferiori a quelli derivanti dalle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.

TITOLO VI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLE PROSPEZIONI STRUMENTALI, ANALISI E PROVE

Art. 53

(Norme generali)

1. Rientrano in questa classe le prestazioni relative all'acquisizione, al trattamento e all'interpretazione di dati provenienti da prospezioni gravimetriche, magnetiche, radiometriche, geotermiche, del Remote Sensing, elettriche ed elettromagnetiche, sismiche a rifrazione o riflessione e geofi-siche in generale, carotaggi geofisici in fori di sonda, etc., prospezioni geognostiche e geotecniche, analisi e prove in situ, compresi i test idrogeologici (slug test, prove tipo Lefranc, prove tipo Lugeon, prove di strato etc.) ed in laboratorio, compilazione di stratigrafie geologiche e/o litologiche basate su dati provenienti da sondaggi meccanici, scavi, assaggi, cunicoli esplorativi, carotaggi geofisici, etc.

2. Si tratta di studi che possono essere finalizzati alla ricerca scientifica e tecnica, alla geologia e alla geologia applicata, alla petrografia applicata ai calcoli di meccanica delle terre e delle rocce e a qualsiasi tipo di indagine che interessi il suolo e il sottosuolo, le opere, le loro interazioni, e la morfogenesi dei pendii e delle scarpate.

Art. 54

(Articolazione delle prestazioni e compensi)

1. Le prospezioni, analisi e prove vengono compensate come dall’allegata Tabella VI e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali, in diretta attinenza con le stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione di prospezioni, analisi e prove e delle spese relative che vengono compensate a parte.

2. L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai paragrafi A e B della Tabella VI, con stesura di grafici, schizzi illustrativi e relazione, viene compensata secondo le indicazioni di cui all'art. 50 punto 2 ovvero, in mancanza dei dati di cui al citato art. 50 punto 2, a discrezione e/o a vacazione.

3. La contabilità dei lavori relativi al presente articolo è compensata a vacazione.

4. Le prestazioni professionali che utilizzano i dati ottenuti mediante prospezioni, analisi e prove in situ e in laboratorio, di cui al precedente articolo 53, rientrano negli onorari già previsti per le prestazioni oggetto dell'incarico.

TABELLA VI - ANALISI, PROSPEZIONI, PROVE

A -Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

1) Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica.

Per ogni determinazione € 5, 78

2) Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia.

Per ogni campione € 19, 28

3) Analisi micropaleontologica che comprende:

a) analisi micropaleontologica con elenco dei fossili, determinazione di età e di ambiente.

Minimo 10 campioni

Per ogni campione € 9, 64

b) log biostratigrafico con litologia, "distribuzione" dei fossili diagnostici, zonatura, età e ambiente.

Per ogni 300 metri di log € 28, 92

4) Analisi sedimentologiche che comprendono:

a) analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni

Per ogni campione € 9, 64

b) log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti.

Per ogni 300 metri di log € 28, 92

c) analisi granulometriche che comprendono tabelle dei risultati, diagrammi delle granulometrie,

analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione, determinazione dei tipi granulometrici.

Minimo 10 campioni:

- con setaccio: definizione dei diagrammi CM, FM, LM.

Per ogni campione € 7, 72

- con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.

Per ogni campione € 9, 64

- misurazione al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM.

Per ogni campione € 5, 78

Analisi granulometrica per sedimentazione: i prezzi precedenti aumentati del 50%.

5) Analisi miscellanee:

- stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).

Per ogni campione € 3, 85

B - Prospezioni geofisiche, determinazioni e prove geotecniche, geopedologiche, geochimiche e varie (spettrografia, diffrattometria, microscopia elettronica, etc.)

Le prestazioni del geologo per l'esecuzione di prospezioni geofisiche di prove geotecniche, geopedologiche, geochimiche e varie sono compensate come segue:

a) prove in situ: a vacazione con le modalità e le tariffe di cui al Capo III Titolo II della presente tariffa

b) prove di laboratorio: a percentuale in ragione del 37, 32 %del costo della singola prova.

TITOLO VII – CAVE, MINIERE, MOVIMENTI TERRA

Art. 55

(Norme generali)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme indicate negli articoli precedenti, gli onorari per le prestazioni inerenti ad attività d’estrazione o di coltivazione a cielo aperto o in sotterraneo di risorse di materiali sciolti, lapidei e minerali destinati alla commercializzazione e a movimenti di terra in genere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti.

2. In ogni caso vanno computati a parte e in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 38 e il rimborso delle spese di cui all'art. 22.

Art. 56

(Ricerche geo-minerarie – Piani di coltivazione - Movimenti terra)

1. Gli studi e le ricerche geo-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca, di una concessione mineraria, limitatamente ai rilievi di superficie, inclusa la cartografia e le relative descrizioni, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe indicate al Capo III, Titolo III (articoli 33 e seguenti) e Titolo VIII (articoli .61 e seguenti).

2. I piani di coltivazione e la direzione dei lavori delle attività estrattive in genere sono compensati a percentuale secondo le modalità indicate al Capo III, Titolo IV (articoli 40 e seguenti).

3. Il dimensionamento delle attività di movimento terra finalizzato alla costruzione di opere è compensato a percentuale secondo le modalità indicate al Capo III, Titolo IV (articoli 40 e seguenti); le relative verifiche di stabilità sono compensate a discrezione.

Art. 57

(Rilievi di dettaglio in sottosuolo e simili)

1. I rilievi di dettaglio in sottosuolo, in scavo aperto profondo più di 2 m, in cunicolo, in galleria, in grotta a fine descrittivo e geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala adeguata (da 1:50 a 1:200) e la relativa descrizione vengono retribuiti a vacazione

Art. 58

(Cubatura di giacimenti minerari)

1. Per studio e cubatura di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva, oltre agli onorari di cui agli articoli 56 e 57, viene attribuito un compenso per metro cubo di materiale in base all'allegata Tabella VII:

TABELLA VII - CUBATURA DI GIACIMENTI MINERARI.

fino a 10.000 metri cubi,

per ogni m 3 ............................................... ........................... € 0, 0200

sul più da 10.000 a 25.000 m 3 ,

per ogni m 3 ........................................................ ...................€ 0, 0157

sul più da 25.000 a 50.000 m 3 , per ogni m 3 ....................................................................... € 0, 0118

oltre i 50.000 m 3 . € 0, 0059

Art. 59

(Compensi per programmazione, assistenza lavori e contabilità)

1. La programmazione dei lavori di ricerca mineraria e dell’attività di estrazione finalizzata alla commercializzazione dei materiali in genere viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacazione secondo le modalità e le tariffe indicate al Capo III, Titolo II (articoli 29 e seguenti); la contabilità dei lavori è compensata a vacazione.

Art. 60

(Compensi per stima di cave e miniere)

1. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 56 e 57, viene attribuito un onorario a percentuale in base all’allegata Tabella VIII:

TABELLA VIII - STIMA DI CAVE E MINIERE

Minerali rari e preziosi : %

per un valore sino a € 2.500 3, 33

sull’eccedenza sino a € 5.000 2, 67

sull’eccedenza sino a € 12.500 1, 99

sull’eccedenza sino a € 25.000 1, 33

sull’eccedenza sino a € 37.500 0, 66

sull’eccedenza sino a € 50.000 0, 33

sull’eccedenza sino a € 250.000 0, 26

sull’eccedenza sino a € 500.000 0, 20

sull’eccedenza 0, 13

Altri minerali: percentuali raddoppiate

TITOLO VIII – IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA

Art. 61

(Norme generali)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme indicate negli articoli precedenti, gli onorari per le prestazioni relative a:

- studi idrologici, studi di carattere generale per la costruzione del modello concettuale della struttura idrogeologica;

- studi finalizzati a ricerche d'acqua e a opere di captazione di sorgenti o di falde, comprese quelle di tipo provvisionale;

- valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche anche tramite l’uso di modelli analitici e numerici per le simulazioni di flusso e di trasporto di contaminanti;

- studi e ricerche per acque minerali e termominerali;

- progettazione, direzione e assistenza a prove di pompaggio in pozzo o di portata in corsi d'acqua;

- misure e test in falda o nel terreno non saturo,

- monitoraggio qualitativo e quantitativo in falda,

sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti.

2. In ogni caso vanno computati a parte e in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 38 e il rimborso delle spese di cui all'art. 22.

Art. 62

(Compensi per rilievi idrogeologici e idrologici)

1. I rilievi idrogeologici e idrologici di una regione per l’autorizzazione e la concessione di derivazione di un corpo idrico sotterraneo, inclusa la cartografia e le relative descrizioni, sono normalmente retribuiti a quantità secondo le modalità e le tariffe indicate al Capo III, Titolo III (artt. 33 e seguenti).

Art. 63

(Compensi per prestazioni relative a prospezioni strumentali)

1. Le prestazioni relative a prospezioni strumentali, analisi e prove, sono compensate con le modalità e le tariffe indicate al Capo III, Titolo VI. (artt. 53 e seguenti).

Art. 64

(Compensi per prestazioni di consulenza)

1. Le prestazioni di cui all’art. 61 nonché il parere, la consulenza e la parte interpretativa complessiva, compresa la stesura della relazione generale, sono compensate, in aggiunta, a discrezione.

TITOLO IX - FOTOINTERPRETAZIONE GEOLOGICA, TELERILEVAMENTO

Art. 65

(Norme generali)

1. Gli onorari relativi alla preparazione delle carte ottenute direttamente dall'interpretazione di fotografie aeree e/o satellitari sono computati a quantità e non comprendono il costo dei fotogrammi e/o delle immagini, che è a carico del committente.

Art. 66

(Campi di applicazione)

1. Le carte fotogeologiche comprendono i seguenti tipi fondamentali:

a) carte a limitata componente interpretativa (Tipo I)

b) carte ad elevata componente interpretativa (Tipo II)

2. Tra le carte del primo tipo sono comprese, ad esempio:

- le carte delle fratture e lineazioni;

- le carte del reticolo idrografico;

- le carte delle antropizzazioni.

3. Tra le carte del secondo tipo sono comprese, ad esempio:

- le carte fotogeologiche;

- le carte fotogeomorfologiche;

- le carte dell'uso del suolo

- le carte finalizzate a ricerche archeologiche;

- le analisi ambientali multitemporali, su coperture aerofotografiche storiche.

4. Le stesse sono compensate con tariffa a quantità a norma dell’articolo 68.

Art. 67

(Prestazioni non comprese)

1. Le tariffe della Tabella IX, di cui al successivo articolo si intendono relative al solo studio delle foto aeree con resa della fotointerpretazione su supporto lucido sovrapposto ad una delle due foto della coppia in visione stereoscopica.

2. L'interpretazione, l'elaborazione e la restituzione della fotointerpretazione su supporto cartografico aerofotogrammetrico o comunque di tipo topografico, sono compensate a quantità secondo la tabella X.

3. Il tempo impiegato dal professionista per i controlli di campagna e per la stesura delle note illustrative è computato a vacazione.

Art. 68

(Criteri di valutazione e tabelle)

1. Gli onorari relativi alle fotointerpretazioni fondamentali di cui all'art. 65 sono una funzione di due parametri: la scala delle aerofotografie e l'estensione dell'area studiata.

2. Le tariffe, che tengono conto dei due parametri, sono indicate nell’allegata Tabella IX per ogni unità di superficie analizzata.

3. Il compenso per la restituzione su supporto cartografico è funzione della scala della carta, oltre che della scala delle aerofoto e dell'estensione dell'area studiata.

4. Le tariffe che tengono conto dei tre parametri sono riferite alla superficie realmente restituita cartograficamente e si ricavano applicando le tariffe di cui all’allegata Tabella X.

5. Per lavori specialistici relativi ad aree molto limitate, al di sotto dei minimi tabellari, la prestazione potrà essere quantificata a discrezione.

TABELLA IX - FOTOINTERPRETAZIONE

Fotointerpretazione su aerofotografie in scala approssimativa compresa tra 1:5000 e 1:10000

fino a 500 ha 0, 34 €/ha

oltre 500 ha fino a 5.000 ha 0, 24 €/ha

oltre 5.000 ha fino a 25.000 ha 0, 17 €/ha

oltre 25.000 ha 0, 15 €/ha

Fotointerpretazione su aerofotografie in scala approssimativa compresa tra 1:10.000 e 1:20000

fino a 1.000 ha 0, 21 €/ha

oltre 1.000 ha fino a 10.000 ha 0, 13 €/ha

oltre 10.000 ha fino a 50.000 ha 0, 10 €/ha

oltre 50.000 ha 0, 09 €/ha

Fotointerpretazione su aerofotografie in scala approssimativa compresa tra 1:20.000 e 1:40000

fino a 2.000 ha 0, 11 €/ha

oltre 2.000 ha fino a 20.000 ha 0, 07 €/ha

oltre 20.000 ha fino a 100.000 ha 0, 05 €/ha

oltre 100.000 ha 0, 04 €/ha

Fotointerpretazione su aerofotografie in scala approssimativa compresa tra 1:40.000 e 1:50.000

fino a 4.000 ha 0, 03 €/ha

oltre 4.000 ha fino a 40.000 0, 02 €/ha

oltre 40.000 ha fino a 200.000 ha 0, 01 €/ha

oltre 200.000 ha 0, 008 €/ha

Fotointerpretazione su aerofotografie e immagini satellitari in scala approssimativa oltre 1:50.000

fino a 6.000 ha 0, 02 €/ha

oltre 6.000 ha fino a 60.000 ha 0, 01 €/ha

oltre 60.000 ha fino a 300.000 ha 0, 009 €/ha

oltre 300.000 ha 0, 007 €/ha

Fattore di aumento per foto in scala con denominatore minore di 5.000:

Fa da 1, 20 a 1, 80 a seconda della scala.

TAB. X – RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DELLA FOTOINTERPRETAZIONE

Tabella dei compensi per la restituzione cartografica della fotointerpretazione eseguita con qualsiasi metodo e tecnologia, con redazione di cartografia tematica tradizionale, a prescindere dalla scala della fotografia e della fotointerpretazione, ma presumendo l'una e l'altra massimamente congrue rispetto alla scala della resa cartografica finale:

per restituzioni cartografiche alla scala 1:5.000:

fino a 100 ha 4, 21 €/ha

oltre 100 ha fino a 1.100 ha 2, 11 €/ha

oltre 1.100 ha fino a 2.200 ha 1, 69 €/ha

oltre 2.200 ha fino a 11.000 ha 1, 26 €/ha

oltre gli 11.000 ha fino a 30.000 ha 0, 85 €/ha

oltre 30.000 ha 0, 57 €/ha

per restituzioni cartografiche alla scala 1:10.000:

fino a 200 ha 2, 53 €/ha

oltre 200 ha fino a 2.200 ha 1, 40 €/ha

oltre 2.200 ha fino a 5.000 ha 1, 12 €/ha

oltre 5.000 ha fino a 20.000 ha 0, 85 €/ha

oltre 20.000 ha fino a 100.000 ha 0, 51 €/ha

oltre i 100.000 ha 0, 17 €/ha

per restituzioni cartografiche alla scala 1:25.000:

fino a 500 ha 1, 12 €/ha

oltre 500 ha fino a 5.000 ha 0, 62 €/ha

oltre 5.000 ha fino a 20.000 ha 0, 48 €/ha

oltre 20.000 ha fino a 100.000 ha 0, 37 €/ha

oltre i 100.000 ha fino a 500.000 ha 0, 25 €/ha

oltre i 500.000 ha 0, 14 €/ha

per restituzioni cartografiche alla scala 1:50.000:

fino a 1.000 ha 0, 57 €/ha

oltre 1.000 ha fino a 10.000 ha 0, 34 €/ha

oltre 10.000 ha fino a 40.000 ha 0, 23 €/ha

oltre 40.000 ha fino a 200.000 ha 0, 14 €/ha

oltre i 200.000 ha fino a 1.000.000 ha 0, 09 €/ha

oltre il 1.000.000 ha 0, 04 €/ha

Fattore di aumento per restituzione cartografica su base topografica a scala con denominatore minore di 5.000 e fino a 2.000:

Fa, da 1, 4 a 1, 8 del compenso calcolato per la restituzione a scala 1:5.000, a seconda della complessità della carta tematica e delle caratteristiche territoriali.

Fattore di aumento per restituzione cartografica su base topografica a scala con denominatore minore di 2.000:

Fa, da 1, 6 a 3 del compenso calcolato per la restituzione a scala 1:5.000, a seconda della complessità della carta tematica e delle caratteristiche territoriali.

Fattore di riduzione per restituzione cartografica su base topografica a scala con denominatore maggiore di 50.000 e fino a 100.000:

Fr, da 0, 7 a 0, 4 del compenso calcolato per la restituzione alla scala 1:50.000, a seconda della complessità della carta tematica e delle caratteristiche territoriali.

Fattore di riduzione per restituzione cartografica su base topografica a scala con denominatore maggiore di 100.000:

Fr, da 0, 4 a 0, 1 del compenso calcolato per la restituzione alla scala 1:50.000, a se-conda della complessità della carta tematica e delle caratteristiche territoriali.

Fattore di riduzione per restituzione cartografica di fotointerpretazione eseguita ad integrazione o come contributo intermedio ad un prodotto cartografico rilevato anche direttamente:

Fr, da 0, 30 a 0, 50 del corrispondente compenso di cui alla tab. X, a seconda dei tematismi, del livello della cartografia di rilevamento diretto, delle caratteristiche del territorio rilevato.

TITOLO X - IDROCARBURI, ENERGIA GEOTERMICA, GAS SOTTERRANEI IN GENERE E OPERE DI CONFINAMENTO GEOLOGICO DI GAS SERRA

Art. 69

(Criteri di valutazione)

1. Le prestazioni professionali concernenti lo studio, la ricerca e la valutazione di idrocarburi, di campi geotermici e giacimenti di gas, vengono compensate con le seguenti modalità:

a) rilevamento geologico di superficie: a quantità, in base a quanto definito negli articoli 33 e seguenti;

b) fotointerpretazione: a quantità, e secondo quanto specificato negli articoli 65 e seguenti e tabelle corrispondenti;

c) progettazione delle esplorazioni, delle prospezioni geofisiche, dei sondaggi, direzione lavori, assistenza, collaudi e contabilità: a vacazione, a quantità o a discrezione con i criteri di cui al Capo III, Titoli II, III e V;

d) relazione generale illustrativa con schizzi e disegni: a discrezione, in base a quanto specificato negli articoli 51 e 52.

2 Le prestazioni professionali per consulenze e/o progetti di sfruttamento dell'energia geotermica per la climatizzazione di edifici sono calcolate a percentuale sul costo dell’opera, in base a quanto specificato negli articoli 40, 46 e 47.

3 Le prestazioni professionali per consulenze e/o progetti di opere di confinamento nei sistemi geologici di gas serra sono calcolate a percentuale sul costo dell'opera, in base a quanto specificato negli articoli 40, 46 e 47.

TITOLO XI - STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 70

(Norme generali)

1. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A) prevedono, dal punto di vista tecnico, la produzione di studi di impatto ambientale (S.I.A.).

2. Lo studio di impatto può essere indipendente dal progetto nel senso che esso può essere successivo al progetto esecutivamente definito, o interagente con il progetto (interno al progetto), o anteriore al progetto che non è elaborato ma è comunque identificato nelle sue caratteristiche generali o anche riferito ad opere esistenti.

3. Nel primo caso lo studio è mirato ad individuare in maniera autonoma gli impatti prodotti dal progetto, indicare gli spazi di miglioramento tecnico, sottolineare l'esistenza di eventuali alternative.

4. Nel secondo caso lo studio d'impatto è distribuito lungo l'iter progettuale e può consentire la localizzazione ottimale, l'abbandono delle alternative ambientalmente incompatibili, la scelta delle soluzioni tecnologiche per il superamento di vincoli tecnologici e ambientali, l'introduzione delle mitigazioni necessarie, la quantificazione definitiva degli impatti residui e delle compensazioni.

5. Nel terzo caso lo studio condotto con riferimento a soluzioni tecniche standard per quella categoria di opere ha la possibilità di contribuire ad individuare tra le varie alternative di localizzazione e di processo tecnologico quella che meglio risponde alle esigenze dell'ambiente.

6. Lo studio d'impatto e/o le verifiche di compatibilità ambientale sono condotti utilizzando le metodologie in uso e compatibili. Le prestazioni professionali possono essere svolte dal geologo nel ruolo di professionista di settore e/o di coordinatore del gruppo di studio.

7. Le procedure per la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) prevedono, dal punto di vista tecnico, la verifica della rispondenza dei Piani di Sviluppo e dei programmi Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto della diretto incidenza dei piani sulla qualità ambientale.

8. Il prodesso di V.A.S. si articola nelle fasi di valutazione ex ante, intermedia ed ex post.

9. Lo studio della V.A.S. è condotta utilizzando le metodologie in uso e compatibili. Le prestazioni professionali possono essere svolte dal geologo nel ruolo di professionista di settore e/o di coordinatore del gruppo di studio.

Art. 71

(Criteri di valutazione)

1. Gli onorari per gli S.I.A. e/o per le verifiche di compatibilità ambientale sono calcolati facendo ricorso alle tariffe per gli onorari a quantità previste al Capo III, Titolo III della presente tariffa (artt. 33 e seguenti), quando lo studio è condotto anteriormente al progetto, tenendo presente che se lo S.I.A. riguarda più siti va fatta la sommatoria degli onorari competenti per ogni singolo sito.

2. Nel caso in cui lo studio è interagente col progetto, gli onorari sono calcolati applicando la tariffa a percentuale prevista al Capo III, Titolo IV della presente tariffa (articoli 40 e seguenti) con riferimento alle classi e categorie di opere previste nella tabella IV e alle aliquote per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

3. Nel caso in cui lo studio sia indipendente e successivo al progetto o riguardi opere già esistenti, gli onorari sono calcolati applicando la tariffa a percentuale con riferimento alle classi e categorie di opere previste nella tabella IV e alle aliquote per il progetto relativamente al progetto pre-liminare definitivo esecutivo nelle condizioni ricorrenti, ed al progetto esecutivo nel caso di opere esistenti.

4. Gli onorari per la V.A.S. sono calcolati facendo ricorso alle tariffe per gli onorari a quantità previste al Capo III, Titolo III della presente tariffa (artt. 33 e seguenti).

5. Le prestazioni per la stesura delle relazioni di analisi e di valutazione sono compensate a vacazione;

Art. 72

(Esclusioni)

1. Le prestazioni del geologo per le valutazioni di impatto ambientale e V.A.S. non comprendono prospezioni, sondaggi, analisi e prove che, se effettuate, vanno compensate a parte con le modalità previste al Capo III, Titolo VI (articoli 53 e seguenti).

3. Nel caso in cui lo studio sia indipendente e successivo al progetto o riguardi opere già esistenti, gli onorari sono calcolati applicando la tariffa a percentuale con riferimento alle classi e categorie di opere previste nella tabella IV e alle aliquote per il progetto relativamente al progetto pre-liminare definitivo esecutivo nelle condizioni ricorrenti, ed al progetto esecutivo nel caso di opere esistenti.

4. Gli onorari per la V.A.S. sono calcolati facendo ricorso alle tariffe per gli onorari a quantità previste al Capo III, Titolo III della presente tariffa (artt. 33 e seguenti).

5. Le prestazioni per la stesura delle relazioni di analisi e di valutazione sono compensate a vacazione;

Art. 72

(Esclusioni)

1. Le prestazioni del geologo per le valutazioni di impatto ambientale e V.A.S. non comprendono prospezioni, sondaggi, analisi e prove che, se effettuate, vanno compensate a parte con le modalità previste al Capo III, Titolo VI (articoli 53 e seguenti).

TITOLO XII - CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Art. 73

(Norme generali)

1. Ai fini delle attività oggetto del presente titolo si riportano, preventivamente, le seguenti definizioni:

1. terre e rocce sicuramente di origine naturale: vale a dire terreni non interessati in passato da alcuna attività antropica ed esenti da fondo naturale superiore ai valori stabiliti dalla nor-mativa vigente.

2. terre e rocce con potenziale condizionamento antropico: si tratta di terre e rocce da scavo che per la storia pregressa possono avere avuto un qualche condizionamento antropico; vale a dire materiali di riporto di qualunque tipo, materiali riciclati, oppure terreni soggiacenti ad aree già urbanizzate sede di edifici residenziali o industriali, o di attività di superficie, anche agricola. In tale categoria sono incluse anche le aree interessate dagli effetti dell’attività mineraria esercitata in passato.

3. riporti antropici : tutte le terre e le rocce e i materiali inerti rimaneggiati, con deposizione non naturale, ivi compresi i materiali riciclati.

4. operazioni di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari non consentite : " qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo "; sono invece possibili lo scavo selettivo per litologie omogenee, la vagliatura e la riduzione volumetrica, nonché l’essiccamento, finalizzati all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale.

5. progetto di utilizzo o riutilizzo : costituisce un allegato al progetto delle opere per le quali si richiede autorizzazione. In tale elaborato devono essere individuate le linee guida che si intendono seguire nella gestione dei materiali di scavo, finalizzate alla garanzia della qualità ambientale e alla rintracciabilità dei materiali in funzione delle volumetrie interessate. Qualora in fase di progettazione non possano essere individuati preventivamente i siti finali di destino, in quanto definibili solo ad appalto concluso dopo la scelta della ditta esecutrice degli scavi, il progetto di utilizzo o riutilizzo potrà essere ripresentato aggiornato alla data di inizio lavori. Il progetto verrà poi concluso dal tecnico incaricato, con l’inserimento di eventuali varianti, mediante la certificazione dei conferimenti avvenuti e la dichiarazione sottoscritta, controfirmata dai proprietari, sia del sito di produzione, che di conferimento/riutilizzo. 2. L’accertamento preliminare delle varie tipologie delle terre e rocce da scavo interessate dagli interventi e l’eventuale certificazione di sicura naturalità, ivi compresa l’assenza di un fondo natu-ale dovuto a stati di mineralizzazione diffusa, da assumere a supporto del " progetto di utilizzo " o del " piano di smaltimento ", di competenza del geologo, verrà resa con certificazione, come previsto dalla normativa vigente, sulla base della relazione geologica a supporto del progetto prevista obbligatoriamente dalle norme di legge per le costruzioni.

Art. 74

(Criteri di valutazione)

1. Le prestazioni professionali del geologo finalizzate alla classificazione e al riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti , sono compensate a corpo come di seguito riportato:

1. terreni di sicura origine naturale : compenso per la definizione del modello strati-grafico-geoambientale di dettaglio e certificazione ambientale di terreni che per le loro caratteristiche geologiche, mineralogiche e di naturalità risultano avere qualità ambientali idonee all’utilizzo come sottoprodotti in interventi che contemplano volumi di scavo ≤ 3.000 m 3 : € 800, 00; 2.

terreni con potenziale condizionamento antropico : compenso per la definizione del modello stratigrafico-geoambientale di dettaglio e certificazione ambientale di terreni non contaminati, che per la loro storia pregressa possono avere avuto un qualche condizionamento antropico, vale a dire materiali di riporto di qualunque tipo, materiali riciclati, oppure terreni soggiacenti ad aree già urbanizzate sede di edifici residenziali o industriali o di attività di superficie anche agricola, ivi comprese le aree interessate dagli effetti dell’attività mineraria esercitata in passato, per interventi che contemplano volumi di scavo ≤ 3.000 m 3 e una sola tipologia di terreno: € 1.200, 00; 3. maggiori volumi di scavo e/o tipologie di materiali : compenso per il prelievo (da eseguire secondo normativa tecnica vigente), la valutazione e l’elaborazione dei dati relativi ad ogni analisi in più per maggiori volumi e/o tipologie di materiali verificati, escluso il costo delle relative analisi da computarsi nelle voci di indagine: € 300, 00 cadauno.

Art. 75

(Esclusioni)

1. Dalle prestazioni sopraindicate sono esclusi gli interventi e le caratterizzazioni geoambientali relative a siti contaminati o ad aree a riconosciuta criticità ambientale da computarsi sulla base della tipologia di contaminazione e delle prestazioni effettuate.

TITOLO XIII – PERIZIE ASSICURATIVE

Art. 76

(Criteri di valutazione)

1. Le prestazioni del geologo finalizzate alla redazione delle perizie assicurative nei campi di competenza del geologo come individuati e definiti nella presente tariffa e nel vigente quadro normativo nonché, in particolare, delle perizie assicurative aventi ad oggetto la definizione del grado di esposizione alle pericolosità geologiche delle opere e degli interventi di cui ai precedenti articoli, sono computate a percentuale sul valore delle opere, calcolate per scaglioni:

1. Le prestazioni del geologo finalizzate alla redazione delle perizie assicurative nei campi di competenza del geologo come individuati e definiti nella presente tariffa e nel vigente quadro norma-tivo nonché, in particolare, delle perizie assicurative aventi ad oggetto la definizione del grado di esposizione alle pericolosità geologiche delle opere e degli interventi di cui ai precedenti articoli, sono computate a percentuale sul valore delle opere, calcolate per scaglioni: fino a € 20.000, 00

8, 0%

da € 20.000, 01 a € 100.000, 00 7, 5%

7, 5%

da € 100.000, 01 a €250.000, 00

6, 0%

da € 250.000, 01 a € 500.000, 00 4, 5%

4, 5%

da € 500.000, 01 a € 1.000.000, 00 3, 0%

3, 0%

da € 1.000.000, 01 a € 2.500.000, 00

1, 5%

oltre € 2.500.000, 00

0, 4%