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Sovraindebitamento

LA SOLUZIONE

La Legge 03/2012 (Legge 27/01/2012 n.3 – G.U. 30/01/2012) “Legge salvasuicidi” permettere di ridurre, gestire, ritardare, rateizzare o annullare i debiti. Siano essi contratti con banche, Equitalia, creditori vari, fisco, ecc. Permette sostanzialmente di gestire tutti i debiti contratti ed in essere in un’unica procedura. È obiettivo di questa Legge fornire al debitore gli strumenti per liberarsi dalla pressione dei debiti, talvolta insostenibile, ottenendo la possibilità di pagare quanto nelle sue effettive possibilità, in base alla sua situazione economica attuale.

La nostra associazione ti assiste nel valutare la possibilità di accedere a questa procedura e nel predisporre le attività che la rendano operativa.

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i cittadini italiani sovraindebitati, cioè coloro che si trovano in una situazione economica critica, caratterizzata dallo squilibrio tra i pagamenti da effettuare per debiti contratti e le entrate mensili. Ad esempio chi è impossibilitato a far fronte a debiti pregressi, disponendo di un reddito anche se minimo, o al limite di un patrimonio immobiliare. Gli stessi che sono già stati segnalati nelle banche dati creditizie (Centrale dei Rischi, CRIF, ecc.) o che stanno subendo azioni di pignoramento o altro.

COME FUNZIONA

Grazie alla L. 03/2012 è possibile avviare la procedura per la gestione definitiva dei propri debiti, che possono essere ridotti considerevolmente oppure cancellati. I professionisti dell’associazione procedono, coadiuvati dai legali convenzionati, all’analisi dettagliata della situazione debitoria, allo studio della strategia più efficace e percorribile ed alla presentazione dell’istanza al Giudice.

COSA SI PUO’ OTTENERE

Alcuni benefici della legge sono immediati, come ad esempio la sospensione di eventuali procedure esecutive già in essere e la sospensione dal pagamento delle rate di mutuo per un anno. Alla fine della procedura si può ottenere la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati, ripulendo il proprio curriculum creditizio.

LA PROCEDURA : COME SI SVOLGE L’ITER

Il debitore deve presentare un’istanza al Tribunale per la nomina di un ente o professionista abilitato (denominato Organo di Composizione della Crisi) che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.

Tre sono i tipi di azioni adottabili :

  • Accordo con i creditori
  • Piano del Consumatore
  • Liquidazione del patrimonio

L’accordo (rivolto a piccole imprese) richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% di essi, infatti la procedura mira a raggiungere un accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza. Il debitore viene ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni, purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.
Analogo scopo ha la procedura piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l’accordo con i creditori in quanto il piano può essere omologato (cioè reso efficace dal Giudice nei confronti di tutti) sulla base della sola valutazione del Tribunale.

Con entrambe le procedure la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di eventuali propri crediti futuri. In ogni caso il debitore deve indicare come intende ristrutturare i debiti o soddisfare i creditori, con scadenze e modalità di pagamento, precisando per quali elementi il piano o l’accordo risulta realizzabile. È possibile prevedere l’intervento di terzi che prestino garanzie, previo loro consenso scritto.

Dopo il deposito della richiesta (istanza) prende il via un procedimento teso a verificare la sussistenza delle condizioni per l’omologazione (accettazione) che rende il piano o l’accordo vincolante per tutti i creditori.

Il Giudice omologa il piano a prescindere dal consenso dei creditori quando :

  • Verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse)
  • Esclude che il debitore abbia assunto dei debiti senza ragionevole prospettive di adempimento
  • Esclude che il debitore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

Durante il procedimento il Giudice può sospendere ogni azione esecutiva (pignoramenti, aste, ecc.) sui beni del debitore.

Qualora non sia possibile accedere al piano del consumatore o all’accordo con i creditori, che permettono una certa discrezionalità circa quali e quanti beni eventualmente cedere, è possibile chiedere la liquidazione del patrimonio volontaria e complessiva (ad eccezione dei beni impignorabili). L’intero patrimonio viene quindi messo a disposizione dei creditori, liberando il debitore da tutti i suoi impegni e obbligazioni. Si può accedere a tale procedura anche se si è già sottoposti a procedure esecutive, o se si è già tentata senza successo la strada dell’accordo con i creditori o del piano del consumatore. Tale procedura, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi :

  • Quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria
  • Nel caso in cui durante le procedure risultino compiuti atti volti a frodare le ragioni dei creditori
  • Quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo
  • Quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo o dal piano, quando le garanzie promesse non vengono costituite, o quando l’esecuzione dell’accordo o del piano diviene impossibile anche non per demerito del debitore
VANTAGGI PER IL DEBITORE

Con l’esecuzione dell’accordo con i creditori, o del piano del consumatore, o della liquidazione del patrimonio, il debitore risulta esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dagli obblighi residui verso i creditori, anche se non tutti soddisfatti o soddisfatti in parte. Terminata con successo la procedura il debitore avrà di fronte a se una “fresh start” un nuovo inizio.

LE SOLUZIONI ATUB

Sei un consumatore privato? Un Professionista? Una piccola impresa? Un’azienda agricola?
Hai una complessiva situazione debitoria alla quale non riesci più a fare fronte, oppure addirittura stai già subendo delle procedure esecutive sui tuoi beni (pignoramenti, ipoteche legali, fermi amministrativi, etc.)?

Per la legge italiana eri considerato un soggetto non fallibile, con la conseguenza che gli eventuali debiti non pagati (nei confronti di qualsivoglia creditore) avrebbero continuato ad accumularsi e ti avrebbero portato, prima o poi, ad una situazione psicologica e finanziaria insostenibile, coinvolgendo anche il patrimonio dei tuoi familiari e degli eventuali eredi.

Grazie alla nuova Legge n.03/2012 si aprono scenari del tutto nuovi sul fronte della soluzione del sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese: è infatti possibile andare a pianificare, posticipare, rateizzare o addirittura annullare le posizioni debitorie (anche quelle apparentemente meno gestibili, come quelle con il fisco) avvalendosi di una procedura giudiziaria chiara ed efficace.

ATUB associazione consumatori e imprese, PROCEDERA’ NEL TUO INTERESSE A :

  • Analizzare la tua situazione patrimoniale e debitoria, per quantificare le tue effettive esposizioni rapportandole alle garanzie eventualmente concesse (ipoteche, pegni su titoli, fidejussioni)
  • Studiare la strategia più vantaggiosa da applicare al tuo caso
  • Rappresentarti nei rapporti e nelle trattative con i creditori
  • Impostare la tua pratica di ripianamento dei debiti, curando l’iter di raccolta di dati e documentazione
  • Provvedere alla stesura e presentazione al Giudice competente dell’istanza con cui chiedere la nomina dell’apposito Organismo o Professionista che ti dovrà assistere fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da eccessivo indebitamento

BENEFICI IMMEDIATI COLLEGATI ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE :

  • Sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei tuoi confronti e divieto di inizio di nuove
  • Sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui (c.d. moratoria)

BENEFICI FINALI AL BUON ESITO DELLE PROCEDURE :

  • Esdebitazione, cioè liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti (c.d. principio del “fresh start”)
  • Cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati creditizie e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito

LA LEGGE: Legge 27/01/2012 n.03

Disposizioni in materia di usura, estorsione e crisi da sovraindebitamento

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento in capo a soggetti “non fallibili”, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

Lo prevede la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine ;
  • l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi ;
  • la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Il provvedimento contiene inoltre alcune tutele per le imprese contro l’usura e flessibilità nell’accesso ai finanziamenti antiracket.