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Su cessioni del quinto

I contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, o pensione, possono essere viziati da usura all’origine, oppure contenere irregolarità attinenti alla trasparenza bancaria. Nel caso in cui il contratto fosse pattuito con tassi di interesse superiori al Tasso Soglia antiusura massimo consentito per legge, la clausola degli interessi sarebbe annullabile. Con la conseguenza che il finanziamento dovrebbe diventare non oneroso, ed il consumatore si vedrebbe rimborsati tutti gli interessi e le commissioni pagati per il finanziamento stesso, dovrebbe quindi restituire solo il capitale prestatogli.

Seguiamo tutto l’iter per l’ottenimento del rimborso, dalla verifica dei requisiti, alla redazione della perizia econometrica , fino alla gestione dell’ assistenza legale.

ILLEGITTIMITÀ DI USURA NELLE CESSIONI DEL QUINTO

In molti casi il costo complessivo che il consumatore si trova a dover affrontare, per ottenere e rimborsare un finanziamento contro cessione del quinto è assai gravoso, in quanto quest’ultimo deve farsi carico, oltre che degli interessi, degli oneri di assicurazione e di istruttoria, il più delle volte, della provvigione dell’intermediario con la società finanziaria. Tutti questi costi sono immediatamente posti a carico del consumatore, essendo decurtati dall’importo erogato, così che quest’ultimo riceve in prestito una somma di molto inferiore a quella che dovrà restituire attraverso la rateizzazione. Questa sproporzione tra prestito e rimborso appare talvolta ingiustificata. Quando il costo finale del finanziamento supera la Soglia massima consentita per legge si dice che il finanziamento è pattuito a condizioni usurarie all’origine.

Il riferimento normativo è sempre la Legge 108/96 e quindi dell’art. 644 CP: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” art. 644 Codice Penale. In base alla citata norma, secondo la recente e pressoché unanime giurisprudenza, i costi connessi all’erogazione di un finanziamento, ottenuto attraverso la cessione del quinto dello stipendio, vanno tutti ricompresi nel calcolo del tasso effettivo praticato (TEG); tra questi il costo delle polizze e delle varie spese di istruttoria. Infatti, come si accennava, molte banche e società finanziarie, seguendo peraltro le istruzioni di Banca d’Italia per il periodo precedente al 2009, non hanno tenuto in alcun conto gli oneri assicurativi e di istruttoria ai fini della determinazione del costo del finanziamento. Accade allora frequentemente che, in base ad una perizia econometrica redatta, si accerti che il contratto di finanziamento sia usurario, poiché l’incidenza di tutti gli oneri posti a carico del consumatore hanno fatto lievitare gli interessi oltre la soglia d’usura relativa al trimestre di contrattualizzazione del finanziamento. Gli effetti civilistici dell’illecito penale dell’usura, come è noto, consistono nella trasformazione del contratto di mutuo o finanziamento in corso da oneroso a gratuito; con la conseguenza che la banca o la società finanziaria dovrà restituire al cliente gli interessi pagati e tutti gli altri oneri ed accontentarsi di ricevere per il futuro il rimborso del solo capitale.

L’azione di accertamento della nullità delle clausole usurarie può essere esercitato anche per i finanziamenti già estinti, purché non siano trascorsi dieci anni dal pagamento dell’ultima rata.