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Rappresentanti Dei Lavoratori Per La Sicurezza (RLS)

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Descrizione

Rappresentanti Dei Lavoratori Per La Sicurezza (RLS)

Corso RLS

Normativa: Questo corso viene svolto in ottemperanza a quanto previsto D.Lgs. 81/08. I contenuti della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) sono quelli previsti dal D.M. 16 gennaio 1997. In ogni azienda, in base al numero dei dipendenti, devono essere eletti o nominati da uno a sei RLS che, per poter esercitare il proprio ruolo devono ricevere una specifica formazione.

L’art.37, comma 11. del D.Lgs 81/08 prevede che, per la formazione dell’RLS, la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Descrizione: Il corso si svolge in modalità on-line con il sistema della Formazione a Distanza. Per garantire una corretta applicazione della normativa in vigore, il sistema prevede delle procedure finalizzate alla verifica della fruizione dei corsi, in particolare al termine di ogni lezione è richiesto il superamento di un test, che consisterà in alcuni quiz a risposta multipla sulle tematiche affrontate nelle lezioni. I corsi sono tenuti da docenti con esperienza in materia di sicurezza del lavoro, gli attestati di partecipazione riporteranno il logo di CONFIMPRESA - Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato e A.N.Fo.P. - Associazione Nazionale Formatori Professionisti.

Il corso offre un percorso didattico basato da contributi multimediali integrati (videolezioni, filmati e documenti).

Ore: 32

Contenuti:

I contenuti della formazione per RLS sono i seguenti:

I L QUADRO NO R MA T I VO D ELLA S I CUR EZZA D EL L A VO RO

ü Evoluzione della n ormativa d i s i c urezza d al 1 955-56 ( D . P.R. 5 47, D . P.R. 1 64, D . P.R. 3 03) s i n oal recepimento delle D i r ettive E uropee;

ü D . L gs. 626/94: a rtt. 18, 19, 22, c o mm a 4 e 5 s pecifici;

ü D . M . 1 6 gennaio 1997;

ü D . P.R. 3 03/57, art. 4, c o mm a d;

ü D . L gs. 626/94 e le s u e disposizioni g enerali (artt. 1, 2, 3, 4, 5);

ü D efinizione di R . L.S.;

ü I l ruolo del R . L.S. nell’attuale sc e nario n ormativo;

I S OGG ETTI D EL S I ST E MA DI P R EVE N Z I ONE A Z I E NDA LE

ü I s oggetti c oinvolti nella gestione d ella s i c u rezza: D atore di L avoro, R a ppresentante d ei Lavoratori p erla Sicurezza ( R . L.S.), i l R esponsabile del S ervizio di Prevenzione e P rotezione ( R . S.P.P.) e gli A ddetti del S.P.P., i l M e dico C o m p etente, g li Addetti alla Prevenzione I ncendi, all’Evacuazione dei L avoratorie al Primo Soccorso;

C OM P I T I , OBB L I GHI E R ESP ON S A B I L I C I V I LI E PE N A L I :

ü Le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei p rincipali s o ggetti c oinvolti n ella s i c urezza;

ü La depenalizzazione dei r eati i n m ateria di r apporto di lavoro e l ’estinzione dei reati i n m ateria d i sicurezza del l avoro;

ü I l D ocumento di Valutazione dei R i sc hi: redazione e aggiornamento.

I ND I V I DUA Z I O N E , D EF I N I Z I ONE E V A L U T A Z I ONE D EI R I S CHI (durata 4 ore )

ü Acquisizione della terminologia di settore: concetti di Pericolo, Rischio, Danno, Prevenzione, Esposizione, Incidente, in relazione alla salute dei lavoratori;

ü D efinizione del c oncetto di V alutazione d ei R i sc h i ;

ü Processo logico della V alutazione d ei rischi: c osa s i gnifica – perché – o biettivo;

ü Attrezzature di Lavoro;

L A C L A SS I F I CA Z I ONE D EI R I S CHI

ü F attori di R i s c hio: luoghi di l avoro, a m biente t ermico, i lluminazione;

ü R i s c hio e lettrico;

ü Agenti f i s i c i : rumore, r adiazioni, v i brazioni;

ü R i s c hio c hi m i c o;

ü R i s c hio M ovimentazione M anuale dei C arichi (apparecchi di s ollevamento, m ezzi d i t rasporto);

ü R i s c hio Videoterminali;

ü D i s positivi d i Protezione I n dividuale e c ollettivi;

ü Le v erifiche periodiche obbligatorie d i apparecchi e i m piant.

L I NC E N D IO E LA P R EVE N Z I ONE I NC E N DI

ü Principi d ella c o m bustione;

ü T riangolo d el f uoco;

ü Prodotti d ella c o m b ustione;

ü Sostanze estinguenti;

ü Le principali c ause d’incendio i n r elazione allo s pecifico a m b i e nte di l avoro;

ü Specifiche m i s ure di P revenzione I ncendi;

ü M i s ure di p rotezione A T T I V A;

ü M i s ure di p rotezione P ASSIVA

M I S URE ( TE C N I CH E , ORGA N I ZZ A T I VE , P ROC E DURA L I ) DI P R EVE N Z I ONE E P RO TE Z I ONE

ü M i s ure di p revenzione e protezione i n riferimento alle t ecniche di p rotezione d elle m acchine;

ü M i s ure di p revenzione e protezione i n riferimento agli aspetti g estionali e procedurali;

ü I l piano di e m ergenza e d evacuazione;

ü Vie d i esodo, c o m partimentazioni, distanziamenti;

ü Sistemi di allarme;

P ROC E DURE DA ADO TT ARE IN CA SO DI I NC E N D IO

ü Procedure da a dottare i n c aso di allarme;

ü M odalità di evacuazione;

ü M odalità di c hiamata dei s ervizi di s occorso

ü R i l evanza st rategica della f u nzione I nformative e F or m ativa per i l ruolo del R . L.S.;

ü Paradigmi e significati di natura psico-socio-pedagogica inerenti i termini “Informazione” e “Formazione”;

N O Z I ONI DI T E CN I CA D ELLA C O MUN I CA Z I ONE

ü C enni di t ecnica di C o m unicazione I nterpersonale i n relazione al ruolo partecipativo;

ü b ) La comunicazione e i suoi elementi: emittente, messaggio, canale, ricevente, contesto, feedback…;

ü F or m a re e I nformare: E ducazione degli A dulti ( Andragogia);

ü La relazione i nterpersonale;

ü N egoziazione, Gruppo, Leadership

Costo e Modalità d'accesso :

- Il corso sarà disponibile 24 ore su 24;

- Per accedere al corso on-line non occorrono dispositivi hardware o software specifici, l'unico requisito richiesto è un Personal Computer connesso ad internet.

- L'utente potrà accedere al corso per un periodo di un anno dal ricevimento delle password.

- Il sistema al termine del corso in seguito al superamento dei vari test di verifica, genererà automaticamente un attestato sostitutivo al quale seguirà l'emissione e la spedizione postale dell'attestato di partecipazione originale.

Per ottenere le password d'accesso, la quota di partecipazione è pari ad € 200, 00 + iva.

RLS Aziendale, RLS Territoriale, RLS di Sito Produttivo. Il sistema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza


Carmine Esposito
Ingegnere INAIL - Milano

Si precisa che le considerazioni esposte nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore ed il loro contenuto non impegna l'Istituto.





Tra gli elementi caratterizzanti il D.Lgs. 81/2008 è da sottolineare il rafforzamento del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 'RLS', specie a livello territoriale, e la rivisitazione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, ai quali è attribuito anche un ruolo promozionale, di assistenza tecnica/organizzativa alle imprese, con sostegno pubblico.
Il RLS "si fa in tre": RLS Aziendale, RLS Territoriale, RLS di Sito Produttivo. Anche se il RLST non è una novità assoluta, in quanto già previsto dalla precedente normativa, il Testo Unico definisce meglio questa figura. Vera novità è invece il RLS di Sito Produttivo.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avverrà di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47 comma 6 del D.Lgs. 81/2008).

L'art. 18, comma 1, lettera aa del D.Lgs. 81/2008, riporta l'obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La mancata comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 Euro. Ad oggi i datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione. L'INAIL non appena possibile renderà note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura la massima semplificazione operativa.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48.
Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all'art. 52 versando un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. Il Fondo sarà costituito presso l'INAIL ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, ovvero il 15 maggio 2009, saranno definiti le modalità di funzionamento, i criteri di riparto delle risorse nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.

Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell'ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito:

a)

un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b)

tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c)

sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.









L'art. 50, stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente. Novità di rilievo sono introdotte al comma 4 che prevede che il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i Rischi (art. 17) e, al comma 5, che prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Al comma 7 viene, poi, specificato che l'esercizio delle funzioni del RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Sembra una specificazione superflua, ma non lo è affatto, considerata la confusione che regna sulle competenze, le figure e gli ambiti di intervento.


LA FORMAZIONE DEGLI RLS
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria.
La mancata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti rientra tra le gravi violazioni, previste dall'Allegato I collegato all'art. 14, che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Art. 47 - Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
Contenuti minimi della formazione sono:

a)

principi giuridici comunitari e nazionali;

b)

legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c)

principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d)

definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e)

valutazione dei rischi;

f)

individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g)

aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h)

nozioni di tecnica della comunicazione..









La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L'apprendimento deve essere verificato.
Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi specifici non era prevista dalla normativa precedente. Sino ad ora la formazione iniziale del RLS era fatta per gruppi. La specificità riguarda il singolo RLS e, quindi, bisognerà definire il percorso formativo specifico (per esempio può essere una formazione che si svolge all'interno della propria azienda?).
E' previsto l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all'anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Art. 48 - Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all'articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all'elezione del rappresentate interno.
Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato. In caso di infortunio grave il preavviso all'accesso non è richiesto e il RLST può accedere al luogo di lavoro previa segnalazione all'Organismo Paritetico di riferimento (Artigiani, Piccole Imprese…).
Ove l'azienda impedisca l'accesso al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza finalizzata, segnatamente, alla conoscenza dei rischi specifici riferiti ai settori in cui esercita la propria rappresentanza. Le modalità, i contenuti e la durata della formazione del RLST sono stabiliti in sede di Contrattazione Collettiva. Il percorso formativo deve avere una durata di 64 ore minime iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione o elezione, e prevedere 8 ore di aggiornamento all'anno.
Un elemento di rilevante novità consiste nell'incompatibilità dello svolgimento del ruolo di RLST con qualsiasi altro ruolo sindacale operativo sancita dall'art. 48 comma 8.

Art. 49 - RLS di Sito produttivo
L'introduzione di questa nuova figura di rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano.
L'art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all'individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell'area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.