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FAQ

1) La marca t

emporale è valida ai fini dell’attribuzione della data certa al documento di autocertificazione?

Dalle indicazioni riportate e dall’esame degli artt. 28 e 29 d.lgs 81/2008 si evince che la previsione secondo la quale il Documento Valutazione Rischi deve avere data certa, in assenza di altre specifiche indicazioni, può essere soddisfatta attraverso l’apposizione sullo stesso documento di una marca temporale, essendo l’utilizzo di quest’ultima una delle modalità riconosciute dalla legge per l’apposizione di una data ed un orario opponibili ai terzi (cfr DPCM 13 gennaio 2004; d .lgs 82/2005).

2) Cosa si intende per 10 addetti?

L’art. 29 del DLgs consente, per i datori di lavoro che non occupano più di 10 addetti di predisporre l’autocertificazione della valutazione dei rischi. Sono da considerarsi addetti sia i lavoratori sia gli equiparati.

3) Come si può apporre data certa ad un documento?

Gli artt. 2702 - 2704 del codice civile recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, cod.civ.). La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità. In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999, DPCM 13 gennaio 2004; d .lgs 82/2005);

apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;formazione di un atto pubblico;

registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

4) Cosa si intende per 10 lavoratori?

L’art. 29 del TU consente, per i datori di lavoro che non occupano più di 10 addetti di predisporre l’autocertificazione della valutazione dei rischi. Nel computo dei 10 lavoratori devono essere conteggiati tutti i soci lavoratori (società di persone, di capitali e cooperative), i dipendenti a tempo pieno e tempo parziale (conteggiati in base alle ore svolte in una settimana), i lavoratori interinali (conteggiati in base alle ore svolte in un semestre), i collaboratori a progetto ed i lavoratori a domicilio che svolgono la loro attività in maniera esclusiva per il datore di lavoro. Nel computo non devono essere presi in considerazione: il datore di lavoro, i coadiuvanti e collaboratori famigliari, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i collaboratori occasionali, i volontari, i lavoratori in sostituzione (es. che sostituiscono qualcuno in maternità).

Se non ho dipendenti, ma solo collaboratori sono obbligato a fare qualcosa?

Sì, tutto. In quanto anche collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, ecc. sono considerati lavoratori e quindi occorre che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi, predisponga il DVR, nomini un RSPP ed eventualmente il MC.

5) Quale soggetto non deve fare niente per la sicurezza sul lavoro?

Chi lavora esclusivamente per conto suo, senza nessun aiuto, né di famigliari, né di stagisti, tirocinanti o volontari, non è tenuto a fare la valutazione dei rischi, di conseguenza nemmeno l’autocertificazione; non deve neppure nominare un RSPP. Tuttavia, nel caso lavori presso terzi come professionista è tenuto a partecipare alla redazione e predisposizione del DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Nel caso di prestazioni professionali presso enti pubblici, egli è anche tenuto ad indicare i costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro, che non potranno mai essere pari a zero, pena la perdita della fornitura!

6) Cos’è il DVR?

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi; deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.)

7) Chi è il RSPP?

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

- a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Il RSPP può essere un dipendente, un consulente esterno o il datore di lavoro stesso; deve essere esclusivamente un dipendente in alcuni casi specifici, tra cui:

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

8) Chi è il Medico Competente?

Il medico competente è il professionista (potrebbe anche essere un dipendente) nominato dal datore di lavoro per collaborare con lui e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Inoltre il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

9) Fino a quanto si può fare l'autocertificazione?

Il documento potrà essere redatto fino a 18 mesi dopo l'emanazione del decreto interministeriale di riordino della materia sicurezza sul lavoro; pertanto la data ultima dipenderà dalla data di pubblicazione del decreto, che secondo il T.U. dovrà essere emanato entro la fine del 2010;

10) Che cosa succede se l'autocertificazione viene effettuata dopo il 31 dicembre 2008?

In caso di ispezione successiva all'apposizione della data certa sul documento, l'ispettore non potrà eccepire il rispetto della normativa, ma potrà contestare il reato di omessa valutazione dei rischi, per il periodo tra il 1 gennaio 2009 e la data certa del documento, applicando la pena prevista dall'art. 55 comma 1, ovvero l'arresto da 4 a 8 mesi e l'ammenda tra euro 5.000 ed euro 15.000.