Formazione e Addestramento Obbligatorio: Prima di Iniziare a Lavorare?

Una delle violazioni più diffuse e contestate dagli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato del Lavoro) è l'immissione sul luogo di lavoro o in cantiere di personale che non ha ancora completato l'iter formativo obbligatorio.


Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 37, così come l'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 e DL 159/2025, stabilisce senza equivoci che la formazione e l'addestramento specifico devono avvenire all'atto dell'assunzione e comunque prima che che il lavoratore sia adibito alla propria mansione .


Non è conforme alla legge consentire l'avvio delle attività operative nell'attesa che il corso venga programmato o completato nei mesi successivi: in caso di cantiere temporaneo o mobile, far lavorare personale privo degli attestati di formazione generale e specifica (rischio alto per l'edilizia) o delle abilitazioni per attrezzature (es. PLE, gru, trabattelli, DPI di 3° categoria) espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni penali, ammende e alla sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 per gravi violazioni sulla sicurezza.


Inoltre, l'omessa formazione e addestramento comporta la decurtazione immediata di crediti dalla patente a punti dell'impresa ed espone la committenza a profili di colpa nell'omessa vigilanza sull'idoneità tecnico-professionale.


Lo Studio di Architettura Arch. Fagioli Giampaolo a Rignano sull'Arno supporta datori di lavoro, imprese e committenti nella verifica preventiva delle conformità formative e nella pianificazione rigorosa degli ingressi in cantiere nel pieno rispetto della normativa vigente.