Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 (Redatto in Data Giugno 2025)

Sulla GU n. 119 del 24 maggio 2025 il testo sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025 è stato pubblicato il nuovo ACCORDO STATO REGIONI


Il nuovo accordo di fatto sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario e aggiornato per tutte le figure coinvolte nella FORMAZIONE per la sicurezza in azienda: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti.


CONCETTI PRINCIPALI


Con il nuovo Accordo la formazione diventa STRETTAMENTE pertinente al contesto lavorativo e la progettazione formativa assume un valore assolutamente centrale, da documentare in modo tracciabile, come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.


Vale a dire che ogni piano formativo deve partire dall’analisi dei rischi contenuta nel PROPRIO DVR.


Il DVR diventa il primo strumento di progettazione, da cui derivare i contenuti dei corsi, la loro articolazione, durata e modalità di erogazione. Obbiettivo del presente accordo è quello di avere un approccio diverso rispetto al passato che dovrà garantire maggiore efficacia formativa, maggiore coinvolgimento dei lavoratori e maggiore coerenza rispetto alle REALI condizioni operative (e relativi rischi connessi)


I CONTENUTI SINTESI


Si riporta di seguito una SINTESI di quanto prevede il nuovo ACCORDO STATO REGIONI


FORMAZIONE PER LAVORATORI


La formazione GENERALE avrà uguale durata (4 ore), mentre la Formazione SPECIFICA sarà così suddivisa:


-4 ore per le aziende operanti nei settori a rischio BASSO -8 ore per le aziende operanti nei settori di rischio MEDIO -12 ore per le aziende operanti nei settori a rischio ALTO Il settore EDILE che si pone fra le attività a rischio ALTO


Anche per i corsi di aggiornamento non si sono avute variazioni: periodicità DI 5 ANNI, durata MINIMA 6 ore.


FORMAZIONE PER PREPOSTI


Il corso specifico per PREPOSTI con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata MINIMA di 12 ore (era e non prevede la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona.


La periodicità dell'aggiornamento è adesso di 2 anni (era 5) con durata MINIMA di 6 ore.


Come già era precedentemente, il corso per i preposti è propedeutico al superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.


Altra novità: l’aggiornamento dei corsi dedicati ai preposti ed erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo devono essere ottemperati ENTRO 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.


FORMAZIONE PER DIRIGENTI


La formazione dei DIRIGENTI diventa adesso di 12 ore (era 16 fino)), ma prevede adesso un “ MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI” di 6 ore dedicato ai dirigenti di imprese AFFIDATARIE nei cantieri temporanei e mobili.


Resta invariata invece la periodicità di 5 anni per l'aggiornamento, lo stesso la durata minima del corso pari a 6 ore.


FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO (D.L.)


Novità veramente importante di questo accordo stato regioni riguarda la formazione dei DATORI DI LAVORO, cosa che non era obbligatoria fino ad adesso.


Il nuovo Accordo prevede infatti un NUOVO corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo, l'altra a tipologia gestionale), questo dovrà essere integrato con un “ MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI”di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.


Periodicità aggiornamento DI 5 ANNI, durata MINIMA 6 ore. Il percorso formativo può essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).


FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO (D.L.) TEMPISTICHE


Per i DL vi è obbligo di concludere il percorso formativo entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.


FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO (D.L.) CHE SVOLGONO ANCHE FUNZIONE DI R.S.P.P.


Per il DL che intendono svolgere anche il ruolo di RSPP, dopo aver frequentato (e superato) il nuovo corso per datori di lavoro, dovrà seguire • un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori • ulteriori moduli specifici per alcuni settori - 12 ore (settore pesca), - 16 ore altri settori.


Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.


L'aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning.


FORMAZIONE PER R.S.P.P.e A.S.P.P.


Non ci sono differenze degne di nota per i corsi di formazione di RSPP e ASPP: rimane la struttura con tre moduli (A e B valido per tutti), C necessario per i responsabili.


Resta invariato anche l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).


FORMAZIONE PER C.S.P. e C.S.E.


L'Accordo non introduce variazioni per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure fondamentali nei cantieri temporanei e mobili (riferimento Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e smi) che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici.


Il corso resta di 120 ore, l'aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.


FORMAZIONE PER COLORO CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O A TIPOLOGIA CONFINATA


Il corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC) avrà durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione potrà essere solo in presenza. I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.


Per l'aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza.


FORMAZIONE PER COLORO CHE OPERANO CON ATTREZZATURE


Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una SPECIFICA abilitazione degli operatori non ci sono grandi variazioni rispetto a quanto già previsto precedentemente. La novità è sostanzialmente rappresentata dall'introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:


• carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica • macchina agricola raccogli-frutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica


La modalità di erogazione è esclusivamente in presenza. Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025.


FORMAZIONE PER RL.S.


Il nuovo Accordo non dà indicazioni SPECIFICHE in merito alla formazione del RLS. Al momento pertanto il riferimento per la formazione del RLS è il solo art. 37 del D.Lgs. 81/08, che rimanda alla contrattazione collettiva per l’eventuale ulteriore definizione dei contenuti e modalità di svolgimento della formazione del RLS. Quindi, il RLS potrà essere formato e aggiornato mediante corsi in modalità e-learning solo se il CCNL applicato nella sua azienda lo consente. L'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.


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