Lavoratore Autonomo in Cantiere: Adempimenti e Formazione Obbligatoria (D.Lgs. 81/2008)

Nei cantieri temporanei o mobili, il lavoratore autonomo (ai sensi dell'art. 21 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) non è un'impresa e non è tenuto a redigere il POS o il DVR, ma deve documentare tassativamente la propria idoneità tecnico-professionale prima di iniziare qualsiasi lavorazione.


Documenti e adempimenti essenziali:

  • Iscrizione alla CCIAA: visura camerale aggiornata con codice ATECO coerente con le lavorazioni svolte.
  • DURC regolare: documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
  • Patente a crediti: possesso obbligatorio della patente rilasciata dall'INL per operare fisicamente nei cantieri.
  • Conformità di macchine e attrezzature: utilizzo di attrezzature a norma CE e registri di manutenzione (art. 71 del D.Lgs 81/2008).
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI): fornitura e impiego conforme di DPI marcati CE di terza categoria per rischi specifici.
  • Tessera di riconoscimento del lavoratore autonomo che deve contenere:
  • Fotografia recente del lavoratore
  • Generalità (nome, cognome)
  • Qualifica professionale o attività svolta
  • Indicazione del committente (a differenza dei dipendenti che indicano il datore di lavoro)
  • Codice univoco anticontraffazione (previsto dalle normative più recenti per i contesti di cantiere, con possibilità di versione digitale interoperabile)

Formazione e abilitazioni obbligatorie: pur non avendo lavoratori dipendenti, l'autonomo ha l'obbligo di possedere specifica abilitazione per le attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni (es. piattaforme aeree PLE, gru per autocarro, carrelli elevatori o macchine movimento terra, carrelli elevatori, pompe per cls, ponti sospesi).


Nei lavori in quota è indispensabile la formazione e addestramento per DPI anticaduta di 3° categoria , stesso discorso vale per situazioni in cui dovrà andare ad operare all' interno di spazi confinati (o presunti tali... tipo cisterne, silos, fogne, gallerie) il tutto come previsto dal D.P.R. 177/2001 in attuazione dell' Art. 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs 81/2008 e smi.


Il lavoratore autonomo ha ovviamente possibilità (il che non sarebbe male) di partecipare anche (ed almeno) alla formazione a tipologia generale (4 ore) e la parte specifica (rischio basso, medio o alto) specialmente quanto effettua attività legata all' ufficio o genericamente altra tipologia di attività svolta in modalità solitaria.


Lo Studio di Architettura Arch. Fagioli Giampaolo a Rignano sull'Arno supporta artigiani, professionisti e committenti nelle verifiche documentali preventive e nella gestione della sicurezza per lavorare in cantiere in piena serenità normativa.