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Il centro servizi si ferma alle porte del processo

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22998 del 2010, chiarisce che nel contenzioso tributario il Centro di servizi delle imposte dirette deve limitarsi a dare una valutazione sul ruolo emesso e a fornire la delibazione della fondatezza del ricorso per l'accoglimento diretto, totale o parziale dell'istanza o procedere alla trasmissione dell'originale del ricorso alla segreteria della Ct e del fascicolo all’Ufficio di competenza e non è legittimato a stare in giudizio.

Pertanto, instaurato il giudizio, l'unica parte processuale legittimata a stare in contenzioso è l'ufficio delle Entrate, cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso e al quale va notificato l'eventuale ricorso in appello.

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