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Coordinamento della Sicurezza in cantiere

La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro dispone che: 1) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente , anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione . 2) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente , anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione . Il coordinatore per la progettazione (CSP) , durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede: - a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; - a predisporre un fascicolo (da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera) adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) durante la realizzazione dell’opera provvede: alla verifica, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; alla verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto; ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, ove previsti, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e alle prescrizioni del piano di sicurezza, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; alla sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e alla predisposizione del fascicolo, nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

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