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MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO

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Disponibilità: ALTA
Codice: MANUTENZIONE

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Descrizione
Manutenzione periodica dell’impianto

La manutenzione è fondamentale per assicurare in primo luogo un risparmio sul consumo di combustibile, riducendo le probabilità di imprevisti e fermi tecnici nella stagione di riscaldamento e quindi per mettere l’apparecchio in condizione di avere una vita operativa di durata decisamente maggiore dello standard medio.


La manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento è un'operazione obbligatoria secondo le cadenze fissate dalla Legge 10/91 e dal DPR 412/93.

La manutenzione è una operazione da programmare al termine della stagione di riscaldamento o all'approssimarsi dell'autunno, in modo da prenotare per tempo l'intervento presso il proprio manutentore di fiducia ed essere certi di un buon funzionamento all'accensione.

Per gli impianti di riscaldamento centralizzati è fatto obbligo all’Amministratore dello stabile di chiamare a tempo debito il tecnico abilitato per la pulizia della caldaia, il controllo dei fumi (verifica di rendimento) e la verifica generale dell’impianto termico e del locale "centrale termica".


Ogni anno tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:

impianti fino a 35 kW => una volta ogni due anni
inpianti da 35 a 350 kW => una volta ogni anno
impianti sopra i 350 kW => una volta ogni sei mesi

Sul "Libretto di Impianto o Centrale" deve essere obbligatoriamente annotato il rendimento della caldaia misurato in occasione delle verifiche, nonché il consumo annuo di combustibile (es. gas o gasolio) come prescritto dal punto 11 dell’Allegato F al DPR 412/93.

Nel caso in cui la caldaia non raggiunga il rendimento minimo prescritto dal DPR 412/93, è fatto obbligo procedere alla sostituzione entro 300 giorni dalla verifica.

Il responsabile di impianto (proprietario/occupante) o il Terzo Responsabile (se è stato nominato) è passibile di una sanzione da 516 a 2.582 Euro (da 1 milione a 5 milioni di Lire) nel caso in cui non adotti tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia dell'impianto, o nel caso in cui non provveda a far eseguire le manutenzioni di Legge.

Le verifiche degli impianti sono affidate dai Comuni con più di 40.000 abitanti oppure dalle Province nel caso di Comuni con meno di 40.000 abitanti.

Per gli impianti autonomi con potenza inferiore a 35 kW, gli Enti di controllo accettano in genere la cosiddetta "Autocertificazione" con cui l’utente attesta l’avvenuta manutenzione e controllo periodico (occorre inviare copia del Rapporto di Controllo e Manutenzione "Allegato H" rilasciato dal vostro tecnico manutentore di fiducia).
E’ importante ricordare che l’"Autocertificazione" per le caldaie è assolutamente volontaria, ma permette di pagare una tariffa ridotta, di circa 1/10 della spesa relativa alla verifica da parte dell’Ente di controllo.

E’ importante comunque sottolineare che tale verifica è solamente una "visita ispettiva" e non sostituisce la manutenzione periodica dell’impianto, che rimane obbligatoria ed è demandata al tecnico manutentore di vostra fiducia.

Occorre infine precisare che la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, così come definita ai sensi del DPR nr. 412 del 1993 (Art. 1 Comma 1.1.h), comprende tutte e sole le operazioni "specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente". In altre parole, operazioni quali le videoispezioni dei camini/canne fumarie o anche le semplici decalcificazioni con impiego di acidi saranno da considerarsi operazioni di manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 412/93, in quanto richiedono atrezzature speciali e/o protezioni da laboratorio. Tali operazioni sono di norma escluse (se non diversamente specificato) dai contratti di manutenzione periodica/ordinaria, in quanto la loro cadenza non è prevedibile (ad es. dipende dalla durezza dell'acqua, dal livello di consumo individuale e dalla temperatura impostata per l'acqua calda).

Le operazione di manutenzione straordinaria possono spettare al proprietario (es. videoispezione del camino o canna fumaria), che è tenuto tra l'altro agli eventuali adeguamenti di Legge, o all'occupante/inquilino ( es. decalcificazione), che è tenuto al mantenimento delle condizioni iniziali dell'impianto.
CEA IMPIANTI PALERMO 091409374 3388248133