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Conto termico - installazione di collettori solari termici

Gli incentivi all’installazione di collettori solari termici sono previsti dall’ art. 4, comma 2, lettera c) del D.M. 28 dicembre 2012 (c.d. Conto Termico).


L’intervento incentivabile consiste nell’ installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale , anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la produzione di calore di processo. Questo intervento deve essere realizzato su edifici , sulle loro pertinenze , su serra o relative pertinenze . L’impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 1.000 m 2 .


In caso di assenza palese di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari , campeggi , ecc.), si prevede l’indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell’area su cui verrà realizzato il campo solare.


Soggetti che possono richiedere l’incentivo


Le Amministrazioni pubbliche e i Soggetti privati direttamente o indirettamente tramite una ESCO.


Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCO.


Soggetti che possono richiedere l’incentivo


Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:


i. I collettori solari devono avere l’ attestazione di conformità alla norma UNI EN 12975 , rilasciata da un laboratorio accreditato. Tale requisito non è richiesto per il solare termico a concentrazione.


ii. I valori di rendimento termico dei collettori solari devono essere superiori ai valori minimi calcolati con delle formule che tengono conto della temperatura media del fluido termovettore, della temperatura dell’aria esterna e dell’irradianza solare emisferica globale. Il rispetto di questo requisito deve essere certificato dal produttore. In generale, possiamo affermare che i collettori di qualità più elevata ( per esempio i Buderus Logasol CKN1.0, SKN4.0 e SKS4.0, n.d.r. ) rispettano tale requisito. Le Regole Applicative indicano i valori di rendimento minimi da rispettare per i collettori piani vetrati, per i collettori piani non vetrati, per i collettori sottovuoto, per i collettori a tubi evacuati e per i collettori a concentrazione.


iii. Gli impianti solari termici prefabbricati (sistemi solari), devono possedere attestazione di conformità alla norma UNI EN 12976 , ferma restando la certificazione UNI EN 12975 dei collettori, ove quest’ultima risulti applicabile. Seguono nelle Linee Guida vari requisiti ulteriori richiesti a tali impianti.


iv. Per il solare termico a concentrazione fino all’emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un’ approvazione tecnica da parte dell’ENEA .


v. La certificazione solar keymark per i collettori solari piani, o sottovuoto, o a tubi evacuati, installati in impianti realizzati con data di conclusione dell’intervento a partire dal 29/03/2013 .


vi. La garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni .


vii. La garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni .


viii. L’ installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti .


ix. Per gli impianti di solar cooling , il rapporto tra i metri quadrati di superficie lorda (m 2 ) e la potenza frigorifera (kW) deve essere maggiore di 2.


x. Per le macchine frigorifere DEC ( Desiccant & Evaporative Cooling Systems; sistemi a ciclo aperto che combinano deumidificazione e raffreddamento evaporativo, n.d.r. ), la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m 2 ogni 1.000 m 3 /ora di aria trattata.


xi. Nel caso in cui l’ impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale , è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti , tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica , ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C ( per esempio, impianti radianti, n.d.r. ) e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione . Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.


Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5)


L’ incentivo per l’installazione di collettori solari termici , anche abbinati a sistemi di solar cooling è stabilito sulla potenzialità dell’intervento ed è calcolato in funzione dei m 2 di pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta (C i ).


Le spese accessorie, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo ( per esempio , realizzazione di impianto solare termico da parte di privati, n.d.r. ), comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione dell’impianto, le spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.



[Tabella 13 – Allegato II – Valori di C i – D.M. 28.12.12]


Tipologia di intervento


S l ≤ 50 m 2


50 m 2 < S l ≤ 1.000 m 2


Impianti solari termici


170 €/m 2


55 €/m 2


Impianti solari termici con sistemi di solar cooling


255 €/m 2


83 €/m 2


Impianti solari termici a concentrazione


221 €/m 2


72 €/m 2


Impianti solari termici a concentrazione con sistemi di solar cooling


306 €/m 2


100 €/m 2





Qualora l’interevento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 100 kW , è previsto l’ obbligo di redigere la diagnosi e la certificazione energetica , per le quali è corrisposto un incentivo.


Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo


Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i restanti 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo. Il GSE potrà richiederne copia in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ .


Documentazione da allegare alla richiesta d’incentivo


Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul Portale all’atto della richiesta d’incentivo:


a) Asseverazione di un tecnico abilitato


b) Nel caso di impianto di superficie solare lorda inferiore ai 50 m 2 , in alternativa all’asseverazione , questa può essere sostituita da una di chiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva conclusione dei lavori.


c) Per impianti con collettori solari termici a concentrazione, l’approvazione tecnica dell’ENEA, in sostituzione della certificazione UNI fino all’emanazione di norme tecniche UNI.


d) Nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m 2 , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato).


e) Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:


- vista di dettaglio del pannello solare installato;


- vista di dettaglio del bollitore;


- vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;


- vista d’insieme del campo solare realizzato;


- la valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.


f) Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l’accesso all’incentivo attraverso un proprio delegato.


g) Copia dell’accordo contrattuale, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una Pubblica Amministrazione, recante l’eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi o copia del contratto di rendimento energetico ovvero di servizio energia, in cui si evincano in maniera dettagliata le spese (di cui all’art. 5 del Decreto), sostenute dalla ESCO per gli interventi oggetto di incentivo.


h) Fatture e bonifici .


Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile


La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli originali della documentazione caricata, in formato elettrico, sul Portale:


1) Schede tecniche del produttore dei collettori solari, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto (allegato II al Decreto).


2) Per i collettori solari, ove prevista, rapporto della prova ( test report ) eseguita secondo la norma UNI EN 12975 , attestante il rispetto dei requisiti minimi di rendimento, rilasciata da un laboratorio accreditato.


3) Per gli impianti solari termici prefabbricati, rapporto della prova ( test report ) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato.


4) Per impianti con collettori solari termici piani , o sottovuoto , o a tubi evacuati , installati in impianti realizzati con data di conclusione dell’intervento a partire dal 29/03/2013, la certificazione solar keymark dei collettori .


5) Dichiarazione di conformità dell’impianto , ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente la tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso.


6) Libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente.


7) Nel caso di impianto di superficie lorda superiore o uguale a 12 m 2 e inferiore a 50 m 2 , relazione tecnica di progetto , timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbibato).


8) Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo , ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.


9) Nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti , relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.


10) Nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW (art. 15, comma 1):


- attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);


- diagnosi energetica precedente l’intervento .