Poteri Amministratore

L’amministratore non è autorizzato a compiere gli atti di straordinaria amministrazione a meno che non sussista una delega espressa da parte dell’assemblea

(20/10/2009)

Tribunale di Monza Sez. I, Sentenza, del 08/06/2009

L’amministratore di condominio è tenuto a svolgere il proprio incarico di gestione ordinaria secondo le attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., oltre ad avere la rappresentanza del condominio stesso. Gli atti di straordinaria amministrazione, l’amministratore non è autorizzato a compierli a meno che non sussista una delega espressa da parte dell’assemblea o non ricorrano i presupposti dell’urgenza, con obbligo in tale ultimo caso di riferirne quanto prima all’Assemblea.