Poteri Amministratore
L’amministratore non è autorizzato a compiere gli atti di straordinaria amministrazione a meno che non sussista una delega espressa da parte dell’assemblea
(20/10/2009)
Tribunale di Monza Sez. I, Sentenza, del 08/06/2009
L’amministratore di condominio è tenuto a svolgere il proprio incarico di gestione ordinaria secondo le attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., oltre ad avere la rappresentanza del condominio stesso. Gli atti di straordinaria amministrazione, l’amministratore non è autorizzato a compierli a meno che non sussista una delega espressa da parte dell’assemblea o non ricorrano i presupposti dell’urgenza, con obbligo in tale ultimo caso di riferirne quanto prima all’Assemblea.
Tribunale di Monza Sez. I, Sentenza, del 08/06/2009
L’amministratore di condominio è tenuto a svolgere il proprio incarico di gestione ordinaria secondo le attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., oltre ad avere la rappresentanza del condominio stesso. Gli atti di straordinaria amministrazione, l’amministratore non è autorizzato a compierli a meno che non sussista una delega espressa da parte dell’assemblea o non ricorrano i presupposti dell’urgenza, con obbligo in tale ultimo caso di riferirne quanto prima all’Assemblea.
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