IMU - la Nuova ICI
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 4 dicembre 2011 ha approvato il D.L. 201 del 6/12/2011 c.d."Salva Italia" o "Manovra Monti", pubblicato sulla G.U. 284 del 6 dicembre 2011. Il Decreto Legge201/2011 ha avuto ampio risalto su tutti i mass-media per le importanti novita` che dovrebbero dare il via ad una serie di riforme strutturali.
Tra le principali novità fiscali segnaliamo:
Tassazione IMMOBILI (IMU) - Art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011
L`entrata in vigore dell`IMU (l`imposta municipale che sostituira` l`ICI) e` anticipata, in via sperimentale, al 2012 (doveva entrare in vigore dal 2014).
L`IMU si applichera` sul valore del fabbricato determinato in base alle rendite catastali rivalutate del 5%, moltiplicate per i "moltiplicatori" riferiti al gruppo catastale di riferimento; moltiplicatori che il decreto legge 201/2011 ha aumentato fino al 60%.
I nuovi moltiplicatori sono i seguenti
| CATEGORIA CATASTALE | NUOVO MOLTIPLICATORE |
| A (esclusi A10), C2, C6, C7 | 160 |
| B, C3, C4, C5 | 140 |
| A10 | 80 |
| D | 60 |
| C1 | 55 |
Per i terreni agricoli, al reddito dominicale (rivalutato del 25%) si applichera` un moltiplicatore pari 120 (il precedente era 75).
L` aliquota di base dell`imposta e` pari allo 0,76% ma i Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, l`aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L`aliquota e` ridotta allo 0,4% per l`abitazione principale e per le relative pertinenze . I Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L`aliquota e` ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i comuni potranno ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
I comuni potranno anche ridurre l`aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell`imposta sul reddito delle societa`, ovvero nel caso di immobili locati. Dall`imposta dovuta per l`unita` immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportate al periodo dell`anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono stabilire che l`importo di euro 200 possa essere elevato, fino a concorrenza dell`imposta dovuta, nel rispetto dell`equilibrio di bilancio.
Vengono abrogate le disposizioni previste dall`art. 59, lett. d) ed e) del D.lgs. 446/1997, che consentivano ai Comuni di assimilare ad abitazione principale le unita` concesse in uso gratuito ai parenti, e di regolamentare le pertinenze.
L`IMU assorbira` l`Irpef sui redditi fondiari, mentre rimarranno l`Irpef o la cedolare secca sui redditi da locazione.
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