Amministratore, Utilizzare per Fini Privati i Soldi del Condominio

Trib. civ. Milano, sez. VI, 7 gennaio 2011, n. 140

Nel caso in cui l’amministratore, nell’esercizio del mandato, utilizzi una parte della provvista condominiale per pagare debiti di un terzo (nella specie un fornitore di un altro condominio) non è ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito per difetto dell’errore scusabile. Pertanto il condominio danneggiato può agire in surroga legale ex art. 2036, terzo comma, cod. civ. subentrando nei diritti dell’originario creditore.