Quando Va Installato un Sistema Anticaduta (Linea Vita) sulla Nostra Copertura?
Iniziamo a parlare di cosa tratta il DPR 18 dic 2013 e smi: trattasi della “bibbia” dei sistemi anticaduta in Toscana, ovviamente ogni regione (credo che ormai tutte ce l’ abbiano) hanno un proprio regolamento, ma fondamentalmente non si discosta molto da quello della regione Toscana, essendo la nostra regione insieme al Trentino, una delle prime ad aver redatto un regolamento specifico in materia
Al CAPO 1, Art.1 alla voce OGGETTO viene specificato che tale documento in attuazione dell’ art.141, comma 15, della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (norme per il governo del territorio) definisce le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, prevendo l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’ accesso, il transito e l’ esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
SEMPRE ALLO STESSO CAPO, ma all’ ART.2 viene definito il campo di applicazione e questo è un aspetto molto interessante e spesso non ben compreso neppure dai progettisti incaricati dalle proprie rispettive Commitenze:
Così recita l’ Art.2: “ il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi del’ Art.1, COMPRESI gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l’ inserimento di strati isolanti e cobenti ….omiss &rdquo
COSA SIGNIFICA NEL DETTAGLIO: significa che ogni volta che si mette mano ad una copertura (anche parzialmente) con rinnovamento della guaina impermeabilizzante, sostituzione del manto di copertura, nuova realizzazione di sfiati, camini, realizzazione nuovo lucernario, etc….oltre ovviamente (ma ne abbiamo giù parlato in altre articoli) alla posa in opera di un sistema fotovoltaico, è necessario prevedere l’ installazione di un sistema anticaduta dotato di soluzioni FISSE o PERMANENTI.
SE il sistema risultasse non installabile (ma per motivi strutturali, NON di costo !) ….il che obiettivamente rappresenta un caso raro (a noi è capitato raramente) sono consentite soluzioni a tipologia TEMPORANEA: tale approccio alla normativa deve essere molto cauto ed il professionista DEVE farsi da garante nei confronti del proprio committente (potrebbe essere un privato, un soggetto pubblico o anche una ditta installatrice) mettendo per iscritto (quindi sotto propria responsabilità) che sulla copertura “X” un sistema a tipologia fissa / permanente non può essere installato e si prevedono quindi nell’ ETC (che va comunque SEMPRE fatto) delle soluzioni a tipologia temporanea per agire (se non su tutta la copertura) almeno in alcuni settore ben delineati.
Un altro punto sul quale vogliamo soffermarci è quello riportato al CAPO 2, Art.4, comma 2 che “scioglie” in modo chiaro (una volta tanto…..diremo) una questione che è rimasta in sospeso per anni, ossia SE la conformità del sistema anticaduta potesse essere dichiarata unicamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione oppure anche da altri tecnici nominati dalla Committenza.
Con quest’ultimo aggiornamento sappiamo che anche un tecnico progettista (chiaramente iscritto all’ albo, quindi un libero professionista) può dichiarare sotto la propria responsabilità che un impianto “X” è conforme alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II della Delibera n 606 del 30-95-2022 mettendo fine di fatte alle questioni che fosse indispensabile o meno nominare un CSE per effettuare il montaggio anche di un sistema anticaduta "isolato"..quindi senza effettuare altre opere sulla copertura.
Beninteso....non sarebbe male nominare un tecnico che si occupa della gestione del cantiere dal punto di visto della sicurezza (scaricando in buona parte la commitenza da tale importante adempimento), ma di fatto ADESSO sappiamo che non è cosa obbligatoria
Il tecnico di cui sopra (iscritto al proprio albo professionale quindi ABILITATO).....potrà essere chiaramente un soggetto diverso da quello che si occuperà della verifica strutturale degli ancoraggi installati (ma sempre iscritto al proprio albo professionale quindi ABILITATO) in quanto sono incarichi e professionalità diverse.
Il tecnico progettista avrà anche il compito di "raccogliere" le varie parti documentali e farle confluire nell' ETC da consegnare poi alla committenza.
Esistono “mille” altre sfumature: al riguardo il nostro studio si mette a disposizione per effettuare valutazioni preliminari e consigliarvi al meglio. Siamo in contatto anche con ditte istallatrici altamente professionali che ci permettono di partire dalle valutazioni iniziali, gestire tutta la pratica, INSTALLARE IL SISTEMA PIU’ IDONEO PER LA VOSTRA SITUAZIONE e consegnare un prodotto finito assolutamente a norma che di fatto Vi tutela in occasione di futuri lavori da effettuare in copertura.
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