Valutazione del Rischio Rumore: Obblighi di Legge e Integrazione nel DVR (Ott.2026)

Ai sensi del Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a effettuare una specifica valutazione del rumore per individuare l'effettiva esposizione sonora dei lavoratori e prevenire patologie irreversibili come l'ipoacusia da trauma acustico.


Livelli di esposizione e soglie di azione previste dalla normativa:

  • Valori inferiori d'azione (LEX > 80 dB(A) o picco > 135 dB(C)): obbligo di informazione, formazione e messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (DPI-uditivi).
  • Valori superiori d'azione (LEX > 85 dB(A) o picco > 137 dB(C)): uso tassativo dei DPI acustici, attivazione della sorveglianza sanitaria periodica e perimetrazione delle aree rumorose con apposita segnaletica.
  • Valori limite di esposizione (LEX = 87 dB(A) o picco = 140 dB(C)): soglie inderogabili calcolate tenendo conto dell'attenuazione fornita dai DPI, che in nessun caso devono essere superate.

Come si integra nel Documento di valutazione dei rischi (DVR):
L'indagine fonometrica, condotta mediante rilievi strumentali da tecnici qualificati o basata su banche dati certificate per macchine e attrezzature, confluisce direttamente nella relazione tecnica del DVR aziendale. Il documento deve specificare la quantificazione dell'esposizione giornaliera e settimanale per singola mansione, l'adeguatezza e la marcatura CE dei DPI consegnati, il programma delle misure tecniche e organizzative adottate per abbattere il rumore alla fonte e il piano delle visite mediche del medico competente.


Lo Studio di Architettura Arch. Fagioli Giampaolo a Rignano sull'Arno affianca imprese e datori di lavoro nella gestione della sicurezza sul lavoro, nell'aggiornamento documentale del DVR e nella valutazione puntuale dei rischi specifici di cantiere e aziendali.