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Decadenza e sospensione della potestà genitoriale


Il giudice penale può infliggere al condannato come pena accessoria quella della decadenza o della sospensione della potestà genitoriale

L'articolo 34 del Codice penale prevede come pene accessorie quelle della decadenza dalla potestà dei genitori e della sospensione dall'esercizio di essa.

Ad esempio, la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi sopra indicate, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.