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Danneggiamento della casa dei genitori: non punibilità

Non è punibile il figlio che danneggia la casa dei genitori, a meno che non usi violenza alle persone

La Cassazione, con la sentenza del 24 gennaio 2011, n. 2267, ha affermato che il minore che danneggia la casa dei genitori per farsi notare all'esterno commette il reato di danneggiamento, e non di maltrattamenti, in quanto la sua azione è rivolta esclusivamente contro i beni, e non contro la persona dei genitori.

Deve applicarsi, pertanto, l'articolo 649, comma 1, del Codice penale, secondo cui non è punibile chi commette un reato contro il patrimonio, senza violenza alla persona, in danno:

  • del coniuge non legalmente separato;
  • di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
  • di un fratello o di una sorella che con lui convivano.