Sei in: Servizi: 17_ CERTIFICATO ENERGETICO APE: Per un immobile sano, sostenibile ed efficiente.

Per un immobile sano, sostenibile ed efficiente.

COS’È L’incontenibile spesa per l’approvvigionamento energetico e la consapevolezza dell’impatto sull’ambiente delle politiche energetiche attuali, hanno sollecitato l’attenzione alle prestazioni energetiche degli edifici, residenziali e del settore terziario, portando l’Unione Europea ad emanare una direttiva relativa al “Rendimento energetico degli edifici”. La Certificazione Energetica APE degli edifici è quindi ideata per garantire un futuro più sostenibile attraverso l’uso di energia da fonti rinnovabili ed attraverso consumi ridotti di energia . Introdotta dalle prescrizioni della Direttiva europea 2002/91/CE, che stimola la realizzazione di un metodo trasparente per calcolare al meglio le qualità termiche dell’edificio premiando quindi gli immobili a ridotto consumo energetico e soprattutto a bassi costi di gestione, consentendo così ai proprietari di avere un immobile a risparmio energetico. La principale informazione riportata sull’ APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl, nren ), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio a minor impatto ambientale) alla classe G (edificio a maggior impatto ambientale ed alto consumo energetico) . QUANTO DURA IL CERTIFICATO: RINNOVO E SCADENZA L’ APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l’edificio certificato. La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l’APE perde efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui tali controlli dovevano essere svolti. Validità del vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all’entrata in vigore del DL n. 63/2013 (cioè fino al 5 giugno 2013) continuano ad essere validi purché conformi alla Direttiva 2002/91/CE” ed in corso di validità. QUANDO SERVE? La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi : trasferimenti a titolo oneroso (es. compravendita, permuta); trasferimenti a titolo gratuito (donazione); contratti di locazione nuovi i rinnovati; annunci di vendita o locazione di unità immobiliare; ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’interno edificio; nuova costruzione e ampliamenti; edifici pubblici; per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 D.P.R. 26 agosto 1993, n.412. IL REGIME SANZIONARIO Sanzioni e multe per chi non si adegua Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna dell’APE il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato: professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione ( da 700 a 4.200 euro ); costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante ( da 3.000 a 18.000 euro ); proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita ( da 3.000 a 18.000 euro ); proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione ( da 300 a 1.800 euro ); responsabile dell’annuncio nel caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione ( da 500 a 3.000 euro ). direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità ( da 1.000 a 6.000 euro ). A COSA SERVE Lo scopo della Certificazione Energetica è quello di fornire un giudizio obbiettivo che consenta il confronto con i limiti di legge e con le prestazioni energetiche di altri edifici e che fornisca anche tutti i miglioramenti possibili che si potrebbero fare nello stesso per migliorarne l’indice di prestazione. La Certificazione Energetica deve essere uno stimolo all’innovazione tecnologica da apportare nella propria casa o nel proprio immobile, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio edificio. Il vero scopo della certificazione Energetica è quindi quello di ridurre i consumi energetici dell’edificio. Infine, la certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio è anche da intendersi quale strumento per la trasparenza del mercato immobiliare così che l’acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare. I RISCHI PER IL VENDITORE O LOCATORE L’Attestato di Prestazione Energetica valuta il consumo di un edificio. Ma non bisogna trascurare il fatto che attraverso l’APE, il venditore o il locatore di un immobile assume degli obblighi nei confronti del compratore o dell’affittuario . Nel caso in cui, infatti, i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore o l’affittuario hanno la possibilità di rivalere il proprio legittimo diritto richiedendo un risarcimento. Una volta che questi, resosi conto di anomalie, decidesse di ricorrere alle vie legali, gli strumenti giudiziari oggi a disposizione come la conciliazione o l’arbitrato favoriscono la risoluzione in tempi brevi di queste vertenze, un tempo scoraggiate oltre che dalla durata dei processi anche dai grossi oneri finanziari. Se il compratore dovesse rilevare che i consumi energetici dell’immobile acquistato siano superiori a quelli che prevedeva, tuttavia, egli non può chiamare in causa il venditore facendo riferimento all’indice di consumo indicato nell’APE poiché questo è stato calcolato tenendo conto di temperature esterne medie mensili degli ultimi anni e di un utilizzo standard degli impianti (temperatura interna media, periodo di riscaldamento, ricambi di aria, ecc.). L’ APE però, rimane un metro di paragone assolutamente adeguato a capire se vi siano delle anomale discordanze tra i consumi in esso previsti e quelli realmente avvenuti . In questo caso infatti, il compratore può commissionare una perizia che verifichi la correttezza dell’APE fornito dal venditore e che, nel caso vi siano sensibili differenze, il maggior consumo sia dovuto più a queste differenze che al diverso utilizzo degli impianti rispetto ad un utilizzo standard. Se questa ipotesi viene a verificarsi il compratore o l’affittuario , rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore o l’affittuario una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (art. 1490 Codice Civile). Dal canto suo, il venditore può tentare di rivalersi sul certificatore, ma questi non sarà responsabile se dimostra di aver eseguito l’incarico con perizia e diligenza, ovvero se ha acquisito i dati con adeguati sopralluoghi e rilievi, richiedendo ed ottenendo la necessaria documentazione edile ed impiantistica dal venditore stesso, o se ha utilizzato, con conoscenza ed esperienza, un prodotto software certificato, come richiesto dalla normativa, dal Comitato Termotecnico Italiano. In quest’ottica, l’affidamento dell’incarico per la redazione del certificato energetico deve convergere sulla scelta di tecnici certificatori altamente preparati con adeguate capacità professionali in materia e qualità degli strumenti utilizzati al fine di garantire l’elaborazione quanto più precisa possibile. Al fine di evitare tali spiacevoli discordie quello che il venditore o il locatore dovrebbe fare è scegliere con oculata attenzione il tecnico certificatore a cui affidare l’incarico . La valutazione del professionista, infatti, andrebbe fatta tenendo conto dei seguenti fattori: preparazione tecnica ; esperienza professionale ; svolgimento dell’incarico ; tariffa adeguata . IL SOGGETTO CERTIFICATORE A CHI VA RICHIESTO L’APE La Certificazione Energetica può essere redatta da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75 . È tuttavia importante sottolineare che, al fine di assicurare imparzialità di giudizio , nel caso di nuovi edifici, essi devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assenza di conflitto di interessi con il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore dell’immobile e i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Anche nel caso di edifici esistenti, se sottoposti a ristrutturazione, vi deve essere assenza di conflitto di interessi con il processo di progettazione, mentre in qualsiasi caso deve essere assicurata l’assenza del conflitto nei confronti dei produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell’edificio. È quindi ovvio che il certificatore energetico, dichiarando la propria imparzialità, assume il ruolo di valutatore dell’operato progettuale e costruttivo . Affinché però, questo possa veramente accadere è di fondamentale importanza la sua nomina ad inizio lavori , di modo che questi possa effettuare i dovuti sopralluoghi e verificare di persona il costruendo. Ovviamente per gli edifici oggetto di trasferimento, il certificatore dovrà esser nominato prima della vendita al fine di rendere disponibile il certificato alla consegna dell’immobile all’acquirente. COSA FACCIAMO NOI Le nostre abilitazioni ci consentono di poter redigere Attestati di Certificazione Energetica per immobili residenziali e non residenziali in conformità alla normativa vigente. La professionalità che ci contraddistingue prevede anche un ACCURATO SOPRALLUOGO , necessario dal lato energetico per accertare le reali caratteristiche e rifiniture dell’unità immobiliare ed utile in caso di alienazione del bene, per la verifica della regolarità urbanistica e catastale , in osservanza delle vigenti normative relative alla compravendita . La procedura per effettuare un attestato di prestazione energetica prevede alcuni passaggi obbligatori che ogni tecnico dovrebbe compiere. Di seguito si descrive la procedura da noi utilizzata avvalendosi del metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard e quindi valida per edifici esistenti. Primo contatto con il cliente: telefonico, via mail o compilando il form online; Raccolta delle prime informazioni sull’immobile; Sopralluogo e rilievo dell’immobile da certificare. Compilazione della Certificazione APE e calcolo della prestazione energetica con software certificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). Deposito del certificato nel sistema informativo alla Regione o Provincia autonoma competente per la Gestione degli Attestati di Prestazione Energetica. Consegna del certificato. COSA INCIDE SUL COSTO DELL’APE Alcuni aspetti che possono incidere sul costo complessivo di un Attestato di Prestazione Energetica, perché possono allungare anche di tanto i tempi per elaborarlo ed emetterlo, sono: Tipologia dell’immobile. A seconda della destinazione d’uso dell’immobile il metodo di calcolo può essere più o meno complicato; ad esempio per un negozio bisogna tenere conto di elementi che per il calcolo di un appartamento non vengono contemplati, come l’illuminazione. Dimensione e l’articolazione della vostra casa può impattare sul prezzo perché una casa indipendente su più piani è molto più lungo di quello di un bilocale, sia per il tempo del sopralluogo, dove si prenderanno molte più misure, che per la più complessa modellazione dell’immobile in 3D con il software di calcolo. Fare un certificato a Lignano Sabbiadoro o farlo per un comune della Provincia di Udine ha per noi tempi, e costi, molto diversi: per un servizio così “veloce” e a basso costo come la certificazione energetica i tempi e i costi di trasferta incidono molto sul totale. Urgenza . Di norma per l’emissione di un certificato ci teniamo dagli 8 ai 10 giorni lavorativi, in modo da poter fissare sopralluoghi in luoghi vicini nello stesso giorno e pianificare al meglio le nostre attività. Se c’è un’urgenza particolare, però, possiamo consegnarvi il vostro APE nel giro di pochi giorni o, in casi estremi, di poche ore, anteponendolo a tutti i lavori già in corso. Questo, ovviamente, si paga. COSA CI SERVE Una volta concordata la data per il sopralluogo pensiamo noi a raccogliere e a organizzare tutta la documentazione che ci serve per portare a termine il nostro lavoro; al cliente chiediamo solo alcuni dati amministrativi: Dati del proprietario dell’immobile (nome, cognome, C.F., residenza); Visura catastale o i dati catastali dell’immobile; Planimetria catastale dell’immobile o altra piantina di progetto; Libretto della caldaia o contatti dell’amministratore di condominio se l’impianto di riscaldamento è centralizzato. COSA TI CONSEGNAMO L’Attestato di Prestazione Energetica APE in originale, in duplice copia, tramite raccomandata o ritiro presso la nostra sede . TEMPI Fissiamo il sopralluogo entro 2-3 giorni dal ricevimento dell’incarico, e fatto il sopralluogo emettiamo l’APE in circa 5 giorni lavorativi. Se ti sono rimasti dubbi o vuoi saperne di più ti spieghiamo meglio.

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