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Trasparenza delle operazioni bancarie

Violazione Legge 154/92 - Trasparenza delle operazioni bancarie La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari persegue l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, in modo da promuovere e assicurare una corretta concorrenza nei mercati bancari e finanziari e, soprattutto, tutelare i contraenti più deboli dal notevole potere contrattuale delle banche. Gli istituti di credito, pertanto, sono obbligati a fornire, nella maniera più dettagliata possibile, tutte le informazioni relative alle operazioni e ai servizi offerti alla clientela; ad esempio, e obbligatorio pubblicizzare in ciascun locale aperto al pubblico, con avvisi sintetici, i tassi di interesse, le spese, i prezzi e ogni altra condizione economica relativa. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Spetta alla Banca d’Italia il compito di verificare che vengano rispettate le disposizioni sulla trasparenza. In particolare, la legge prevede che: tutti i contratti devono essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato alla clientela; le variazioni contrattuali sfavorevoli, dove previste, devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR; il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità; al cliente deve essere inviata una comunicazione completa e chiara in merito al rapporto in essere con la banca; a tal proposito l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha previsto degli schemi contrattuali non vincolanti che consentono alle banche di definire liberamente le condizioni e le caratteristiche dei contratti con la clientela. L’art. 2 L. 154/92 prevede espressamente che per le operazioni attive debbano essere indicati – oltre al tasso massimo di interesse – la misura degli interessi di mora, disposizione che inequivocabilmente dimostra come le operazioni attive siano quelle a credito della banca e quindi quelle passive per il cliente. Difatti non avrebbe alcun senso parlare di interessi di mora a carico della Banca e quindi intendere per operazioni attive quelle a favore del cliente. Gli interessi di mora sono previsti a carico della clientela nelle operazioni di erogazione del credito da parte delle banche, in caso di ritardo nel rimborso rateale del credito ottenuto. L’obbligo di indicazione del tasso di cui agli interessi moratori mira proprio a garantire una assoluta trasparenza alla clientela, che viene quindi resa preliminarmente consapevole di quanto si possa verificare a suo danno in ipotesi di ritardo nei pagamenti, e quindi a tutelare la parte contrattuale più debole. Pertanto, anche alla luce della semplice lettura dell’art. 2, comma 1 L. 154/92, le “operazioni attive”, alle quali applicare ai sensi dell’art. 117 d. lgs. 385/93 il tasso “minimo” dei BOT debbono essere intese quelle a favore della Banca ed a sfavore del cliente. Si tenga poi conto che con l’ingresso della legge 154/92 non vi è stato alcun obbligo per la banca di stipulare un nuovo contratto: la banca, nel silenzio dell’utente, poteva continuare con la vecchia pattuizione e non la si può certo sanzionare o punire per il sol fatto di “non aver fatto” in assenza di un obbligo di fare. E’ ovvio che una sanzione potrà giustificarsi ed essere ammissibile solo contro quegli istituti che hanno posto in essere un contratto o hanno modificato un vecchio contratto, violando le prescrizioni di cui alla legge 154/92 ed in particolare all’art. 117 del T.U.b. -Infine, non va trascurata l’altra faccia della medaglia: mantenere il tasso minimo dei BOT per gli interessi debitori dovuti dal cliente al parametro rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per tutta la durata del rapporto.

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