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VERIFICA DI CONFORMITA'

Con l'entrata in vigore della L. 122/2010 e con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, si pone l'obbligo che tali atti contengano, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale, anche la dichiarazione resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. L'unità immobiliare urbana esistente e oggetto di compravendità deve perciò risultare conforme: - alla documentazione precedentemente presentata, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza, per la sua costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria; - alla documentazine catastale presentata, all'Agenzia del Territorio provinciale di appartenenza, al termine delle opere di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione. Se ciò non risultasse verificato, noi potremmo procedere a verificare la fattibilità di una sanatoria oltre a consigliare nel migliore dei modi il cliente.

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