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Testo coordinato tra dm 63/13 con legge 90 del 3/8/13 disposizioni urgenti sulla prestazione energetica in edilizia

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato )) per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica (( prima del rilascio del certificato di agibilita' )). nei contratti di vendita, (( negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. l'ente locale e la regione (( o la provincia autonoma )), che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima del rilascio del certificato di agibilita', )) e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. l'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0

D.l. n. 63 del 4/6/2013 disposizioni urgenti sulla prestazione energetica in edilizia

Principali novità del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 modificando profondamente i contenuti del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005. .....omiss nuove sanzioni le cose cambiano da subito. - per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. l'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. - per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. - per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro. - infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto

Nuova legge regionale n. 15 del 2013 - semplificazione della discipina edilizia



#territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/approvata-la-nuova-legge-regio

Certificazioni energetiche obbligatorie per pubblicizzare immobile



www.edilportale.com/news/2012/01/normativa/la-prestazione-energetica-entra-negli

Sanatoria catastale-legge n.122 del 30-07-2010

Articolo 19

#www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0122.htm

Sanatoria catastale-decreto legge n.78 del 31-05-2010

è stata pubblicata il 31 maggio scorso sulla gazzetta ufficiale, la manovra finanziaria, che contiene la cosiddetta sanatoria catastale. dal primo luglio 2010 i dati catastali diventano fondamentali per i contratti di locazione e la costituzione di diritti reali sugli immobili: oltre all'identificazione catastale, dovrà essere riportato il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, rilasciata dagli intestatari, sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.

www.edilportale.com/news/2010/06/normativa/sanatoria-catastale-cosa-cambia-per-g

Dal 26 maggio 2010 edilizia libera

26/05/2010 - È entrata in vigore la legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto-legge 40/2010 che, tra le altre misure, modifica la procedura per effettuare interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici.

www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/manutenzioni-straordinarie-dal-26-mag

Sanatoria catastale

28/05/2010 - sono sette i mesi a disposizione per la sanatoria catastale, misura inserita nella manovra economica varata martedì scorso in consiglio dei ministri.

www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/sanatoria-catastale-sette-mesi-per-la