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Assistenza in procedure concorsuali

Per le prestazioni svolte per l’ assistenza del debitore , diverse dalle composizioni amichevoli , che comprendano tutte le fasi della pratica e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), gli onorari spettanti sono calcolati applicando le stesse modalità previste per i componimenti amichevoli ( cui si rinvia per approfondimenti ) applicando le seguenti riduzioni : a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole (indipendentemente da eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche): riduzione del 30% ; b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole: riduzione del 50% ; c) per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare : riduzione del 60% ; d) qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l’intervento di un garante o di un assuntore: riduzione del 40% . Le citate riduzioni percentuali sono applicate anche agli onorari minimi . Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione degli onorari per ciascuna di esse . Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari sopra descritti con l’applicazione di un’ ulteriore riduzione del 40% . Gli onorari previsti nel presente punto sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni. *** Si invita a prendere visione del contenuto delle pagine "Disclaimer", "Sconto di benvenuto!", "Avvertenze generali sulle tariffe" e "Rimborsi spese".

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