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CORSI DI FORMAZIONE

Il DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 recante i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.)., è un altro dei decreti attuativi della Legge 626/94 e per quanto riguarda la formazione antincendio cita ai punti: “Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto. 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.” “Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.” … per poi specificare nell’Allegato IX i contenuti minimi dei corsi a seconda del rischio d’incendio dell’attività interessata: “ALLEGATO IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. 9.1 GENERALITA' I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attivita' ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonche' agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attivita' inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonche' i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio. 9.2 ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attivita' da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n.175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attivita' commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attivita' devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C. 9.3 ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attivita': a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attivita' considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. La formazione dei lavoratori addetti in tali attivita' deve essere basata sui contenuti del corso B . 9.4 ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Rientrano in tale categoria di attivita' quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilita' di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilita' di propagazione delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in tali attivita' deve essere basata sui contenuti del corso A . 9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE CORSO A: CORSO PER ADDETTI I ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE) 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA) - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali. 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA) - Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE) - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE). 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) - Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE) - Le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i vigili del fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione piu' diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalita' di utilizzo di naspi e idranti. CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE) I ) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) - Misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza. 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE) - Procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalita' di evacuazione; - modalita' di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalita' procedurali-operative. 4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE) - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.”

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