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pratiche per serbatoi gasolio( C.P.I.)

Novità antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all'obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attività a maggior rischio di incendio), indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ciò premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e la capacità geometrica del serbatoio non può essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all'obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell'Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilità di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada, operanti nell'ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici, ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L'ultima novità in materia è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l'utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l'esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attività 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l'installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e più recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati, bacino di contenimento di capacità adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimità del serbatoio, ecc.

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