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Decreto

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione

della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività

produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la

Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione

della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

VISTO l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce

che per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per

l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali

da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

VISTI i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali 28

luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto

dall’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge

18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento

delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,

recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e

integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta

con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune

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tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali

non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità competente verifica se le

caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto

ambientale;

VISTO l’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili

e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza

dello stesso decreto legislativo;

CONSIDERATO che i primi risultati dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6

febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità gestionale del meccanismo nonché un

eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra;

CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi

moduli sugli edifici;

CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione

architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di

edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree

naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d’impatto ambientale in ragione

dei predetti criteri di integrazione;

RITENUTO di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli

incentivi semplificato, stabile e duraturo;

RITENUTO opportuno chiarire che, in forza dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non

superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla

procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;

RITENUTO di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più

promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che

consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui

moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli

elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di

piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche;

RITENUTO che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all’uso efficiente

dell’energia, in particolare con modalità organicamente raccordate con le disposizioni in materia di

efficienza energetica degli edifici;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007

emana

il seguente decreto

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Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia

elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di

produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite

l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici,

nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente

continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con

moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli

elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di

fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati,

secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici

esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e

destinazione;

b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli

sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e

viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi

funzione e destinazione;

c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza

elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,

o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,

misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);

d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono

rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN

60904-1 di cui all'allegato 1;

e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita

del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso

l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del

soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel

quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

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g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla

quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

g1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e

scambiata o ceduta con la rete;

g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;

g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;

h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto,

nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe

incentivanti;

i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11

maggio 2004;

j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da

almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto,

mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non

inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto

medesimo, come definita alla lettera k);

k) produzione aggiuntiva di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento

ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e),

rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per

i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia

prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall'impianto a

seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di

potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la

potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori

dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni

solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze

manutentive;

m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in

esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno

di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente

alternata;

n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;

r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia

elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.

2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387.

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Articolo 3

(Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti)

1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Articolo 4

(Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti)

1. Nei limiti stabiliti all’articolo 13, l’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al

premio di cui all’articolo 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i

requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato

delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.

3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata

in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova

costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di

potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione

aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al

premio di cui all’articolo 7.

4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche

richiamate nell’allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o

comunque non già impiegati in altri impianti.

5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere

b1), b2) e b3).

6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni

singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla

rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in

esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del

provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle

disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali

impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti

interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi,

la tariffa prevista dall’articolo 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.

8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa

incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

6

provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe

incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata

nell’allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:

a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente: “conformità dell’impianto alle disposizioni

dell’articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto

interministeriale 6 febbraio 2006”;

b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:

“g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005,

articolo 10 commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le

tariffe di cui all’articolo 6;

g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all’articolo 2,

comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della

medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe

incentivanti riconosciute”.

9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l’incentivazione della produzione di

energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati

alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Articolo 5

(Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti)

1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di

cui all’articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al

medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non

superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul

posto per l'energia elettrica prodotta.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali

il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete

elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali

condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti

ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali

provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.

3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al gestore di rete

comunicazione di ultimazione dei lavori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è

tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa

incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato

4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1. Il mancato

rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe

incentivanti di cui all’articolo 6.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di

tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle

7

disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al

soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7 sono

fissate nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.

7. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la

costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna

autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle

caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui

all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è

sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria

l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del

predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che

hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio

2005 e 6 febbraio 2006.

8. Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a

20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla

verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come

modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,

sempreché non ubicati in aree protette .

9. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli

impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani

urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di

ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.

10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti

responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all’articolo 7.

Articolo 6

(Tariffe incentivanti e periodo di diritto)

1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto

ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di

cui all’articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in

relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1,

lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto

dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è

riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio

dell’impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.

8

1 2 3

Potenza

nominale

dell’impianto

P (kW)

Impianti di cui

all’articolo 2,

comma 1,

lettera b1)

Impianti di cui

all’articolo 2,

comma 1,

lettera b2)

Impianti di

cui

all’articolo

2, comma 1,

lettera b3)

A) 1 ≤ P ≤ 3 0, 40 0, 44 0, 49 B) 3 < P ≤ 20 0, 38 0, 42 0, 46

C) P > 20 0, 36 0, 40 0, 44

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto

ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il

31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto,

alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di

calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo

restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è costante in moneta corrente nel predetto

periodo di venti anni.

3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da

emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli

impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell’andamento

dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei

risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad

applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti

che entrano in esercizio nell’anno 2010.

4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla

terza cifra decimale nei seguenti casi:

a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al

comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità

che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto

fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque

ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;

c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne

degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione

di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a

5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat.

5. Il diritto all’incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non è cumulabile

con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.

9

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia

elettrica.

Articolo 7

(Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia)

1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto,

operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze

ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo

2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e

integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di

cui ai successivi commi.

2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un

attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto

legislativo citato al comma 1, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi

migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e,

successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi tra

quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei

miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno

il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al

medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in

vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo

6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e

integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione

energetica di cui al medesimo decreto legislativo.

3. L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia

di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica

dell’edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto

attuatore le certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3,

chiedendo il riconoscimento del premio.

5. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della

domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa

riconosciuta, di cui all’articolo 6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del

fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento

commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere

il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto

fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di

diritto alla tariffa incentivante.

6. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di

prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente

ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui ai commi

precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5.

10

7. La cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico che ha

diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla

tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.

8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% di cui al comma 5, agli

impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente,

utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti

dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati

completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano,

sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell’edificio o unità

immobiliare inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1,

tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e

integrazioni.

Articolo 8

(Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW

può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi

dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6.

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello

scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle

condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all’articolo 6 e al premio di cui

all’articolo 7.

Articolo 9

(Condizioni per la cumulabilità di incentivi)

1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili

all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati

concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale

e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo

dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 sono

applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano

stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in

conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile

dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura

sanitaria pubblica.

2. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono cumulabili

con:

a) i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387;

11

b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164.

3. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili

all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi

discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e

integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31

dicembre 2010.

4. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili

all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la

detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli

impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29

dicembre 1999.

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le

tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all’articolo 7

e i benefici di cui all’articolo 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di

investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.

Articolo 10

(Modalità per l'erogazione dell'incentivazione)

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione

dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i

tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e del premio

di cui all’articolo 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto,

con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.

2. Con propri provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità con le

quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e del premio di cui

all’articolo 7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano

copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

Articolo 11

(Verifiche e controlli)

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le disposizioni

del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera

produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza

dal diritto al premio di cui all’articolo 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il

controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

12

Articolo 12

(Obiettivo di potenza nominale da installare)

1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000

MW entro il 2016.

Articolo 13

(Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le

tariffe incentivanti)

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente

decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo

7 è stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di

cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui

all’articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data,

comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite

di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a

ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica sul

proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in

esercizio nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e,

separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del presente

decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di

raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento

dell’obiettivo di cui all’articolo 12.

Articolo 14

(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo

economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e

province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo

16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività eseguita e ai

risultati conseguiti a seguito dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6

febbraio 2006 e del presente decreto.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al

presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia

autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la

potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe

incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni

precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

13

3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva

osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.

4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli

impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell’articolo 5,

comma 4.

5. Anche ai fini di quanto previsto all’articolo 15, il soggetto attuatore e l’ENEA organizzano, su

un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in

modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati

tecnologici e di funzionamento . Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico

protocollo d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l’ANCI, con l’UPI e con

l’UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici

interessati, l’avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità

previste all’articolo 5.

6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza

del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso, di cui al

presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di intesa

di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Articolo 15

(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine

di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti

fotovoltaici realizzati nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006

e nell’ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un

rapporto annuale in merito, comprendente anche l’analisi degli indici di prestazione degli

impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione

della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli impianti medesimi è

trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che

permettano anche l’aumento dell’efficienza di conversione dei componenti e degli impianti,

anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all’articolo 14, il Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

d’intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle

predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva

rispetto alla potenza di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad

applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il

diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e

14

3 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole “per ciascuno degli anni

dal 2006 al 2012 inclusi” sono così sostituite: “ fino al 2006 incluso”.

2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti

interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le

comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle

rispettive scadenze previste dall’articolo 8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora

le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta

giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a

beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6

febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.

4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai

decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata

realizzazione degli impianti, è da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente articolo

13, comma 1.

5. I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli

impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28

luglio 2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile

al soggetto attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso

di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio

dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile.

6. Fermo restando quanto disposto all’articolo 4, comma 7, i soggetti che hanno presentato

domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005

e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa

dell’esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini

dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere

alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta

ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

15

ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche

prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno

aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle

due seguenti condizioni:

a) Pcc > 0, 85 * Pnom * I/Istc,

dove:

- Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con

precisione migliore del ± 2%;

- Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

- I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;

- Istc, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m².

b) Pca > 0, 9 * Pcc

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della

corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del

2%.

La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di

irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m².

Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata

sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura

della potenza stessa. In questo caso la condizione a) precedente diventa:

a’) Pcc > (1 - Ptpv - 0, 08) * Pnom * I / Istc

Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei

moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti

di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.

Nota:

Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle

fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:

Ptpv = (Tcel - 25) * γ / 100

oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:

Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * γ / 100