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Arbitrato

L'ARBITRATO

L' arbitrato (dal latino arbitratus , cioè giudizio ) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro , o a più soggetti terzi che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale , che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione"; in pratica, l'unico vero limite posto all'arbitrato è costituito dall'indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale .

Vantaggi dell'arbitrato

Come è noto, affidare le proprie controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice e affrontare spese a volte molto elevate; questo fatto, nella maggior parte dei casi, significa aver disattesa la propria aspettativa di giustizia o, quanto meno, veder vanificare la possibilità di far valere i propri diritti una volta ottenuta ragione.

Invece, se le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario; in questo modo la parte che avrà ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le proprie possibilità di farli valere.

L’ Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR amministra procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, nelle varie materie civili, su tutto il territorio nazionale, sia dopo aver esperito un tentativo di mediazione che in assenza del medesimo, offrendo così una reale possibilità alle parti di sottrarsi ai tempi interminabili e ai costi del giudizio ordinario.

Gli arbitri di INMEDIAR sono tutti giuristi, docenti universitari e magistrati di chiara fama, competenti nelle varie materie in cui sono chiamati a decidere.

Il processo arbitrale

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato , l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l'oggetto del successivo lodo.

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

  • la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione;
  • la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati , è trascrivibile.
  • Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

    Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.

    Il lodo arbitrale

    La decisione presa dall'arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in tribunale con udienze rinviate da un'anno all'altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.

    Tipi di arbitrato
    Rituale : quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile, conduce a una decisione, il lodo rituale , che ha efficacia di sentenza.
    Irrituale : quando conduce a una decisione, il lodo irrituale , che ha natura ed efficacia negoziale.
    Di diritto : quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
    Di equità : quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
    Amministrato : quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto, come avviene presso INMEDIAR.
    Ad hoc : quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
    Documentale : quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. Garantisce decisioni arbitrali in tempi rapidissimi ed è particolarmente indicato in tutte le controversie di valore moderato (in genere fino a 25.000 euro) in cui le parti rinunciano all'audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.