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Sicurezza del lavoro

Il 09 aprile 2008 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 81/08 (Testo Unico) che raccoglie e aggiorna la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Testo Unico ha apportato sia nuovi obblighi per il Datore di Lavoro, sia un ulteriore inasprimento delle sanzioni applicate in caso di inadempienza.

Queste le principali novità:

PER I DATORI DI LAVORO:

1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28) 2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi , che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:

  • per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
  • le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)

3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55) 4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)

PER I LAVORATORI:

1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3) 2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20) 3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20) 4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).

Interpelllatteci, siamo in grado di fornire, gratuitamente, una prima analisi valutativa degli adempimenti di aggiornamento necessari per la Vostra Azienda.