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Buca stradale

Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune

Cassazione civile , sez. III, ordinanza 23.07.2012 n° 12811 ( Manuela Rinaldi )

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2012, n. 12811, in tema di risarcimento dei danni determinanti dall’esistenza di un cantiere stradale, afferma la duplice responsabilità del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici (in qualità di appaltante e ente proprietario della strada) nel caso in cui si verifichi un sinistro nelle vicinanze dell’area del cantiere ma al di fuori di esso (cantiere delimitato regolarmente).

La questione oggetto di controversia concerneva un sinistro verificatosi ad un automobilista che sprofondava in una buca (non segnalata e dovuta a dei lavori stradali in corso) del manto stradale; a causa della rottura dell’avantreno la macchina perdeva il controllo e si schiantava, poi, contro un altro mezzo che procedeva in senso opposto .

Il soggetto conveniva in giudizio sia il Comune (quale ente appaltante) che la società appaltatrice dei lavori, oltre ovviamente alle compagnie di assicurazione.

Il contraddittorio venne integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale.

In linea di massima, il principio desumibile dalla sentenza in commento è che nella ipotesi in cui l’area del cantiere risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dell’appaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti all’interno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dell’appaltatore, quale unico custode .

Nel momento in cui, al contrario, l’area, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada anche se insieme all’appaltatore) la responsabilità , in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile, ricade sia in capo all’appaltatore che all’ente , fatta salva l’eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale).

Fonte (Altalex, 11 ottobre 2012. Nota di Manuela Rinaldi )

//www.altalex.com/index.php?idu=156839&cmd5=aa0762c60433afe2ae7639f941243a89&idnot=58267