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Accademia italiana di oftalmologia legale-a.i.o.l.-

ACCADEMIA ITALIANA

DI

OFTALMOLOGIA LEGALE

A.I.O.L.
PRESIDENTE
DUILIO SIRAVO
SEGRETARIO
PASQUALE TROIANO
CLINICA OCULISTICA FONDAZIONE POLICLINICO DI
MILANO IRCCS
V.M.FANTI-6-2012-MILANO
E-MAIL:ptroiano@policlinico.mi.it
PRESIDENTE:siravo@supereva.it

La meta finale della Ragione è comprendere che vi sono infinite cose che la oltrepassano (Pascal )

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Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae est
(Cicerone, De Oratore)
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Francesco Bacone

Le Leggi delle leggi (*)

Trattato sulle Fonti del diritto universale per via di aforismi

(*) Il presente studio è estratto dall'opera di Francesco Bacone (1561 - 1620): "De dignitate et augmentis scientiarum". Dalla lettura del testo traspare da un lato l'impressionante chiarezza di idee, già all'epoca, sui problemi di una corretta tecnica normativa, e dall'altro lo stridente contrasto con la pressoché totale confusione ed approssimazione della normazione attuale!!! Se ne riporta la traduzione dall'originario testo in latino, nella versione pubblicata dal prof. A.M.J.J. Dupin nel volume: "Manuale degli studenti di diritto e dei giovani avvocati", edito a Napoli (Stabilimento dell'Ateneo) nel 1831 (v. immagine).

Coloro che attesero a scrivere sulle leggi, si' fatto tema trattarono o da filosofi o da giure-consulti.

Ma i primi espongono molte cose, le quali se di leggiadra favella sono adorne, si allontanan dall'uso. Il sentimento de' giureconsulti poi, per essere dessi pedissequi e ligii di quanto hanno statuito le leggi della loro patria o anche le romane e quelle de' Pontefici, manca di sincerita', e puo' ben dirsi esser vincolato il loro ragionamento. E per certo e' proprio dell'uomo nella politica versato aver tali cognizioni, perciocche' avvisatamente conosce che cosa importa la umana societa', la salute del popolo. La naturale equita', i costumi delle nazioni, le diverse forme di governo, e quindi ad esso vien fatto di giudicar delle leggi secondo i principii e le norme della equita' naturale e della politica. Per la qual cosa si e' in questo opuscolo tolto di mira la ricerca delle fonti della giustizia e dell'utile pubblico, e la esposizione delle caratteristiche del giusto comprese in ciascuna parte del diritto, onde le leggi dei vari regni esaminare e quindi sottoporre ad un'emenda possa colui che ama impiegar le sue cure a tal uopo. In un solo titolo c'interterremo su queste cose al nostro solito. Aforisma 1 . Nelle civili societa' o la legge o la violenza prevale. Vi ha pero' certa violenza che di legge simula le sembianze; e taluna legge che piu' a violenza che ad equita' di dritto si mostra inchinante. E percio' tre sono i fonti della ingiustizia; violenza mera; maliziosi inceppamenti che a pretesto di legge si producono; ed asprezza della stessa legge. Aforisma 2 . Ecco la prima base della ragion civile. Chi opera contro giustizia, mira col fatto al conseguimento di un vantaggio proprio o di un piacere; ma con lo esempio un gran rischio rende manifesto. Gli altri che di quel vantaggio o di quel piacere non sono partecipi, l'esempio solo come cosa propria risguardano; e percio' di leggieri convengono e consentono che vi abbia una legge per la quale a quello ingiusto operar si ponga freno, per tema che pari ingiustizia a ciascun di loro non si avvicendi. Che' se per condizione di tempi o di complicita' avvenga mai che qualche legge ai piu' numerosi e possenti pericolo piuttosto cagioni che sicurta', una fazione allora e' quella che discioglie la legge: il che non di rado succede. Aforisma 3 . Ma la ragion civile sotto la tutela e' riposta della ragion pubblica. E' a guardia dei cittadini la legge: sono a guardia della legge i maestrati. E l'autorita' di questi della maesta' dipende del sommo imperante, dal sistema d'interna amministrazione, dagli statuti fondamentali. Per a qual cosa, se in tutto cio' vigor di vita e giusta costituzione si rinviene, saran proficue leggi: poco pero' si speri dal soccorso loro se quelle condizioni mancheranno. Aforisma 4 . ma non pertanto la ragion pubblica al solo obbietto e' limitata di esser custode della ragion civile, assicurarne inviolato l'esercizio, rimuover le private ingiurie: perciocche' alla tutela eziandio della religione si estende, alle armi, alla disciplina, agli ornamenti, alle ricchezze, a tutto cio' insomma che il ben essere risguarda dell'intero corpo sociale. Aforisma 5 . E infatti, provvedere che i cittadini felicemente convivano e' l'unico fine, l'unico scopo cui le leggi mirar deggiono e verso cui tutti i precetti loro, tutte le loro sanzioni convergere: al che non altrimenti si perviene se non quando a pieta' e religione rettamente instituiti; nella onesta' de' costumi educati; da ogni ostile insulto per la forza delle arme guarentiti; da sedizioni e private ingiurie pel sussidio delle leggi difesi; al sommo imperante e ai maestrati ubbidienti; delle loro facolta' e de' loro beni goder possano con un viver florido e prosperoso. E di tutto questo son le leggi appunto gl'instrumenti e le molle. Aforisma 6 . A tal fine pero' conduconsi soltanto le leggi ottime; molte di esse se ne allontanano: perciocche' in istrane guise e da grandissimo intervallo le leggi tra loro disconvengono, talche' altre eccellenti, altre mediocri appena risgardarsi vogliono, altre affatto viziose. Intanto alcune ne andrem dettando, giusta il modulo del nostro intendimento, le quali considerar si possano quasi leggi delle leggi, e dalle quali chiara ne derivi una idea, onde potere andar rintracciando quel che che di buono le varie leggi contengano, o di mal posto e di mal connesso. Aforisma 7. Ma pria di pervenire al corpo stesso delle leggi particolari, toccheremo in breve delle qualita' e convenienze delle leggi in generale. - Buona puo' reputarsi una legge quando sia certa per essersi promulgata; nel precetto giusta; per esecuzione comoda; col sistema dell'interno reggimento in accordo; e di virtu' generatrice nei sudditi suoi. SEZIONE I. Della certezza, prima convenienza delle leggi. Aforisma 8 . E' di tale importanza nella legge la condizione di esser certa, che altrimenti nemmen potrebbe esser giusta. Ed infatti, se incerto fosse lo squillo della tromba, chi mai accinger si potrebbe a battaglia? Del pari, se incerta voce emanasse dalla legge, chi mai disporsi potrebbe ad ubbidienza? E percio', pria di ferire ammonisca - Ne' men giusta e' quell'altra sentenza: ottima e' quella legge che nulla lascia allo arbitrio de' giudici. Al che la certezza provvede. Aforisma 9 . Doppio e' la incertezza delle leggi: l'una quando manchi affatto la legge; l'altra quando ambiguita' o dubbio si rinvenga in quel che prescrive. Percio' direm prima de' casi omessi dalla legge, onde rinvenire anche in tai casi qualche norma che ci guidi a certezza. SEZIONE II. De' casi omessi dalla legge. Aforisma 10 . Ne' ristretti limiti della prudenza umana comprender non si possono tutti i casi che il tempo produce: e non infrequenti percio' offronsi casi omessi e nuovi. Ne' quali tre rimedi ci si offrono, o supplimenti: I.ø procedere per analogie; 2.ø far uso di esempii, quantunque non avessero ancora forza di legge; 3ø stabilire giurisdizioni che decidano con dettami di rettitudine e sano discernimento, sieno pur pretorie tali corti ovver censorie. SEZIONE III. Del procedimento per analogie, e delle estensioni delle leggi. Aforisma 11 . Ne' casi omessi e' d'uopo dedurre la norma legale da' casi simiglianti, ma con cautela e con senno. Si osservino all'oggetto le seguenti regole. Prolifica sia la ragione, sterile la consuetudine, e non di nuovi casi generatrice. E percio', da quel che si trovasse applicato contra la ragion del diritto, o quando questa ragione fosse oscura, non debbe trarsi ulteriore conseguenza. Aforisma 12 . Un insigne pubblico vantaggio tragga a se' i casi omessi. Per la qual cosa, quando una legge notabilmente e nella maggior parte abbia in mira e provvegga al bene dell'intero corpo sociale, estesa, ampla ne sia l'interpretazione. Aforisma 13 . E' dura cosa il mettere a tortura le leggi per torturar gli uomini. La onde non si estendano le leggi penali, e molto meno le capitali, a'nnovi reati. Che se si trattasse di un vecchio misfatto, non ignoto alle leggi; ma nel procedersi contro di esso, si incorresse in qualche nuovo caso dalle leggi non preveduto: si receda affatto dai dogmi del diritto piuttosto che esentar da pene il mal fatto. Aforisma 14 . Negli statuti che abrogano il diritto comune, specialmente se trattisi di cose non infrequenti e non di recente invalse, non si proceda per analogie a' casi omessi. Perciocche', quando il corpo sociale della intera legge ha potuto far di meno, e cio' in casi espressi v'e' poco pericolo che pe' casi omessi si attenda rimedia da nuovo statuto. Aforisma 15 . Quegli statuti che manifestamente furon leggi temporanee, e sol per imperio di circostanze emanati, mutata la condizion de' tempi, hanno abbastanza se pe' soli casi proprii si possano tuttavia sostenere: sarebbe operare a ritroso lo stiracchiarne in menoma guissa la applicazione ai casi omessi. Aforisma 16 . Non ista' bene trar conseguenze di conseguenze, e convien limitare l'estensione ai casi prossimi: altrimenti a poco a poco si potrebbe cader nei dissimili, e nell'autorita' delle leggi prevarrebbero le ingegnose sottigliezze. Aforisma 17 . Nelle leggi e negli statuti di stil conciso ben puossi con piu' liberta' procedere ad interpretazioni estensive; ma cauti si vuol essere in quelle leggi e in quegli statuti che nella enumerazione di casi particolari si diffondono; perciocche', siccome una eccezione rinforza la legge ne' casi non eccettuati, cosi' la enumerazione la invalida nei casi non espressi. Aforisma 18 . Quando v'ha uno statuto dichiarativo di un altro, tutte le vie si precludono ad ulteriori schiarimenti: e per nessuno dei due e' ammissibile piu' l'estensione. E come prima venne questa dalla legge fatta, farne d'avvantaggio a' giudici non lice. Aforisma 19 . Le formole e gli atti solenni non soffrono estensioni. Perde la caratteristica di solenne cio' che dalla costanza all'arbitrio fa passaggio, e la introduzione di nuove formole corrompe della antiche la maesta'. Aforisma 20 . Puossi estendere la legge ne' casi che sopravvengono, e che ancora esister non potevano in tempo della promulgazione di essa. Laddove infatti, il caso esprimer non si poteva perche' tuttavia inesistente, il caso omesso va considerato come espresso se analoghe ne sien le ragioni. E cio' basti rispetto alla estension delle leggi pe' casi omessi: or dell'uso degli esempi terrem ragionamento. SEZIONE IV. Degli esempii e del loro uso. Aforisma 21 . Nel ragionar degli esempii da' quali il diritto vuol derivarsi quando manca la legge, non e' nostro intendimento far parola della consuetudine che e' una spezie di legge; ne' di quegli esempii che per frequenza di uso passarono in consuetudine e quasi legge tacita son da reputarsi: de' quali a luogo opportuno diremo. Di quegli esempii ora facciam discorso che di rado e sparsamente sopraggiungono, e che vigor di legge non ottennero tuttavia; toccando in quai casi e con quali accorgimenti adoperar si deggiano come norma di diritto allorche' manca la legge. Aforisma 22 . Son da cercarsi gli esempii dai buoni e moderati giorni, non dai di' di tirannia, di fazioni, di dissolutezze. Esempii di tal fatta son parti spurii di tempi infelici, e nocumento arrecar possono, ammaestramento non mai. Aforisma 23 . In fatto di esempii, i piu' recenti van reputati i piu' sicuri. Se quel che si e' fatto da poco non trasse con se' veruna sinistra conseguenza, perche' non ripetersi? Pertanto, sempre minore autorita' hanno i recenti esempii: i quali, se mai qualche miglioramento si propongono, indole piuttosto di secolo appalesano che rettitudine di ragione. Aforisma 24 . Ma i vecchi esempii con cauta e scelta esser vogliono adottati. Molte cose col corso dell'eta' si trasformano; e in modo tale, che se per ragion di tempo dir si potrebbero antiche, avuto riguardo al travolgimento e alla forma non piu' congrua alle attuali occorrenze, come affatto nuove van risguardate. Per le quali considerazioni, gli esempii dei tempi medii dir si possono ottimi, o tuttavia di quei tali tempi che coi correnti sieno viemeglio in accordo: il che talvolta ne' piu' remoti tempi piuttosto che nei piu' prossimi si ottiene. Aforisma 25 . Tra i limiti dello esempio, ed anche piu' in qua ristringerti bisogna, e quelli non oltrepassar giammai. Ove manchi una norma di legge, tutto e' sospetto. E percio', come negli oscuri luoghi, quanto men t'inoltri fai meglio. Aforisma 26 . Schivar conviene in fatto di esempii e i frammenti e i compendii, ma nella loro integrita', e in tutto il loro andamento ben addentro fissar lo sguardo. Se impropria cosa e' il giudicare avendo innanzi una parte soltanto della legge e non il suo complesso, molto piu' dee cio' dirsi degli esempii, i quali di ben dubbia applicazione riuscir deggiono, se perfettamente non quadrano. Aforisma 27 . Importa il sapere in fatto di esempii per quali mani ci pervengano, e da chi sieno stato raccolti. Che se per opera, di scrivani soltanto o altri ufiziali, o per usi forensi senza intesa de' superiori si trovassero introdotti, ovvero dal popolo pervenissero, nel magisterio d'ogni erronea cosa fabbro fecondo son da escludersi si' fatti esempii e tenersi a vile. Gran peso pero' aver deggiono quelli che da senatori, giudici o corti principali provvengono, in modo che risguardarli convenga come passati sotto i loro occhi, e necessariamente di qualche almen tacita approvazione muniti. Aforisma 28 . Prevalgan in autorita' gli esempii divulgati, sebbene non molto in uso, quando per discorsi e discettazioni si trovassero abbastanza messi in moto e ventilati. Ma poco se ne accordi a quegli altri che quasi sepolti si fosser giaciuti negli scrigni me negli archivii, ed evidentemente passati in dimenticanza. Son gli esempii come l'acqua: tanta piu' vi trovi salubrita' per quanto ne e' piu' scorrevole il moto. Aforisma 29 . Esempii che alle leggi appartengono non dagli storici, ma dai pubblici atti e da tradizioni accuratissime si traggano. V'ha certa infelicita' fra gli storici invalsa, non esclusi gli ottimi, che di leggi e di atti giuridici non molto siensi intrattenuti, e se mai qualche cura vi rivolsero, pure dagli atti autentici di gran lunga si trovano discordanti e varii. Aforisma 30 . Non si ammetta di leggieri l'esempio di un caso che ricorresse, quando dalla eta' contemporanea o prossima fosse stato riprovato: perciocche', dell'uso fattone e della sua mal riuscita rende insiememente è testimonio. Aforisma 31 . Gli esempii sol di consiglio abbian forza, non di comando e d'imperio; e percio', quando piegarono ai presenti usi l'autorita' de' passati tempi, tutta la loro opera si abbia per compita. E cio' basti riguardo ad un primo embrione che possiam formarci dagli esempii quando manchi la legge. Or delle corti pretorie e censorie farem parola. SEZIONE V. Delle Corti pretorie e censorie. Aforisma 32 . Vi sieno corti e giurisdizioni le quali statuiscano con prudenza legale e sano discernimento ogni qual volta manchi una norma di legge. La legge, giova il ripeterlo, a tutti i casi non basta, ma sol si adatta a quelli che per lo piu' succedono: sapientissima cosa e' il tempo, dicevan gli antichi, e di nuovi casi alla giornata producitore ed inventor fecondo. Aforisma 33 . Nuovi casi intervengono tanto nelle cose criminali che han bisogno di pene, quanto nelle civili che han bisogno di sussidii. Le corti che han per obbietto le prime, addimandiam censorie: pretorie, quelle che delle altre si occupano. Aforisma 34 . Abbian le corti censorie giurisdizione e podesta', non solo di punire delitti nuovi, ma pe' vecchi delitti aggravare altresi' le pene che dalle leggi si trovano gia' costituite: quante volte pero' sien essi odiosi ed enormi, purche' non capitali. E di fatti, v'ha sempre nella enormita' qualche cosa di nuovo. Aforisma 35 . Abbian del pari le corti pretorie podesta' di mitigare il rigor delle leggi, e di supplirne il difetto: e se soccorrono chi dalla legge fu dimenticato, molto piu' sovvenir deggiono chi fu da quella ferito. Aforisma 36 . Queste corti censorie e pretorie si restino affatto entro i limiti degli enormi e straordinarii casi, e non invadano le ordinarie giurisdizioni, acciocche' alla tendenza non declinino di soppiantare piuttosto la legge che di supplirvi. Aforisma 37 . Riseggan queste tali giurisdizioni nelle sole corti supreme, ed alle inferiori non discendano: che' poco dista dalla podesta' di formar leggi quella di supplirle, estenderle, moderarle. Aforisma 38 . Non mai un solo ma parecchi maestrati compongano queste corti e le decisioni non tengan aria di mistero: sien desse da motivi di ragione corroborate, ed emesse in palese, alla presenza di numeroso concorso: e cosi' quel libero potere s'abbia nella fama e nell'opinion pubblica un limite salutare. Aforisma 39 . Non vi sieno rubriche di sangue: su' delitti capitali, qualunque siasi la corte che giudichi, sol per legge nota e certa si profferisca sentenza. Lo stesso Iddio denunzio' prima la pena di morte, e poi vi condanno' il malfattore. E non puo' torsi la vita a chicchessia, se prima, ch'ei peccava contra la propria vita, non fosse renduto accorto. Aforisma 40 . Diasi alle corti censorie un terzo voto affinche' i giudici non si trovino nella stretta necessita' di condannare o di assolvere, ma possan pronunziare ancora: Non costa. - E sia fra gli attributi di questa magistratura l'applicar del pari e pene e note d'ignominia, condannagioni cioe' le quali non colpiscano con supplizii, ma o vadano a finire con un avvertimento, o a tanta leggerezza si potragga l'infamia che quasi al solo rossore del delinquente si acqueti. Aforisma 4 1. Di tutti i grandi delitti, di tute le scelleratezze si puniscano dalle corti censorie i primi incominciamenti eziandio e gli atti medii, quantunque di piena consumazione non sien seguiti gli effetti: il che di questa specie di magistratura costituisce la precipua importanza. Rigida severita' impone che si puniscan le colpe sin dai loro esordii; e clemenza vuol riputarsi il troncar netto, con la punizione degli atti medii, i progressivi disviluppamenti dell'ordita trama. Aforisma 42 . Si badi in prima nelle corti pretorie a non dar provvedimento in que' casi cui la legge par che non tanto dimentichi, quanto come leggiera cosa dispregi, ovvero per l'odiosita' loro quasi indegni di sanzioni legislativa par che reputi. Aforisma 43 . Per la certezza delle leggi di che or si tratta, si badi soprattutto a non permettere che le corti pretorie rigonfino di soverchio, e si dilatino, sino a frangerle, sotto pretesto di mitigare il rigor delle leggi, o infievolir di queste la robustezza e l'attivita', tutto all'arbitrio torcendo. Aforisma 44. Sia inibito alle corti pretorie di profferir sentenze, sotto qualsiasi pretesto di equita', in opposizione di espliciti statuti. Un giudice che in tal modo si comportasse, di legislatore invaderebbe l'autorita', e tutto all'arbitrario declinerebbe. Aforisma 45 . Riunire in corti medesime, ovvero a diverse corti attribuire la giurisdizione che decreta per generali provvedimenti di giustizia e di equita' e quella che strettamente al prescritto delle leggi si attiene e' di vari luoghi varia costanza. Siavi divisione di corti; perciocche' nel rimescolarsi tra loro le due giurisdizioni, la distinzion de' casi non rimarrebbe inviolata, e nell'arbitrio anderebbe finalmente ad esser tratta la legge. Aforisma 46. Non senza provvido accorgimento uso invalse appo i Romani che i pretori formassero il loro albo: una norma cioe', pubblicamente affissa e a tutti nota delle regole fondamentali delle loro sentenze. A seconda di quello esempio i giudici nelle corti pretorie si prefiggano regole, per quanto si puo', determinate e costanti, e ne faccian pubblica e precedente manifestazione. Infatti ottima e' quella che il minimo possibile all'arbitrio del giudice concede, ed ottimo e' quel giudice che il minimo possibile a se' riserba. Ma di queste corti tratteremo piu' a lungo allorche' dei giudizii ragioneremo; basti quel che si e' detto sin ora riguardo ai loro attributi nell'interpretare e supplire ai casi omessi dalla legge. SEZIONE VI. Della retroattivita' delle leggi. Aforisma 47 . V'ha un altro modo per supplire a casi omessi, allora quando ad una legge un'altra ne sopravviene, la quale con se' i casi omessi conduce: il che succede in quelle leggi e in quegli statuti che risguardano indietro, come volgarmente vien detto. Rado e cauto l'uso di si' fatte vuol essere; perciocche', dispiacevol cosa e' al certo che anche fra le leggi siavi Giano. Aforisma 48 . Sta bene che da una seguente legge si vegga inceppato chiunque con sutterfugi e con frodi su le parole o la significanza delle leggi andasse sofisticando; e percio' in casi di frode e di dolosa evasione e' ben giusto che le leggi risguardino indietro, e le une alle altre servan vicendevolmente di appoggio, affinche' chi medita inganni e sovversione di leggi presenti, tema almen per le future. Aforisma 49 . Assai rettamente il passato abbracciano quelle leggi le quali di atti e d'istrumenti, sol per formole e trascurate solennita' difettose, vengano a corroborare e fermare l'intenzion vera. Nella perturbazion che cagiona consiste il principal difetto di una legge che alle cose passate si rivolga; ma le leggi nel presente caso sono confermative, ed alla pace mirano, ed alla stabilita' delle contrattazioni. Si badi pero' a non convellere la inviolabilita' delle cose giudicate. Aforisma 50 . Si porti altresi' attenzione a non prendere per leggi retroattive quelle soltanto che infievoliscono i passati fatti: ma quelle ancora che proibiscono e restringono certe future cose le quali han col passato necessario nesso. A cagion di esempio, se una legge ordini che certi artefici vender non possano per l'avvenire le loro merci; benche' le parole suonin dell'avvenire, essa pero' opera sul passato. Ed in fatti ognun comprende che non in altro modo potrebbero quegli artefici procurarsi il vitto. Aforisma 51 . Ogni legge declaratoria, quantunque non faccia del passato menzione, pure per la stessa forza della dichiarazione alle passate cose interamente si trasporta. Perche' l'interpretazione non comincia nel tempo in cui vien dichiarata, ma si fa quasi contemporanea della stessa legge. E' percio' vuolsi emanare le leggi dilucidative quando con tutta giustizia possono risguardare indietro. E qui poniam fine a quella parte che tratta dell'incertezza delle leggi, quando nessuna ve ne sia. Or di quell'altra resta a dire che da dubbiezze, e da oscurita' di leggi deriva. SEZIONE VII. Dell'oscurita' delle leggi. Aforisma 52 . Per quattro cagioni puo' esservi oscurita' nelle leggi: per soverchia accumulazione, specialmente se leggi non piu' in vigore vi siano mescolate; per ambiguo o non molto preciso e nitido stile; per trascurati modi di compilazione, o non ben connessi; finalmente per contraddizione ed oscillazione de' giudizii. della soverchia accumulazione di leggi. Aforisma 53 . Dice il profeta; pioveranno lacci sopra di essi; e non v'ha lacci piu' tristi di que' delle leggi, specialmente penali: le quali, se per numero divengano immense, e per corso di eta' inutili, non faci (= fiaccole ) saranno a scorta del cammino, ma reti. Aforisma 54 . Duplice puo' esser la maniera di emettere un nuovo statuto: l'una, se conferma e convalida gli antichi relativamente al medesimo subbietto, qui addizioni, la' cangiamenti introducendo: l'altra. se abroga e cassa quanto pria trovavasi ordinato, e nella piena integrita', nuova ed uniforme legge statuisce. Si segua la seconda guisa; perciocche' la prima rende complicate e perplesse le ordinanze; e per quanto sane mai fossero le innovazioni, riman sempre nel corpo delle leggi la parte infetta che dovea togliersi e che vizia il tutto. Egli e' ben vero che tenendo dietro al secondo modo, di maggior diligenza fa uopo, mentre trattasi di determinare una legge, e pria di emanar la nuova tutte le antiche fa mestieri avere svolte e ponderate; ma pel futuro, preziosa n'emergera' concordia di leggi. Aforisma 55 . Era invalso appo gli Ateniesi che le contrarie rubriche di legge, dette antinomie, venissero in ogni anno da sei ragguardevoli personaggi disaminate, e le non conciliabili alla concion riproposte, affinche' d'ogni incertezza si avesser poi scevre le leggi. A norma di quello esempio, tutti coloro i quali ne' diversi politici reggimenti han podesta' di far leggi, in ogni tre, cinque o piu' anni, come si credera' meglio convenevole, faccian opera di sindacare le antinomie; e queste da personaggi a cio' espressamente delegati sien prima sottoposte ad esame, preparate, e finalmente proposte per la sanzione. Aforisma 56 . Delle sottili distinzioni ed acutezze si sfugga l'inesistenza soverchia e l'ansieta', per trovar modo di mettere in concordia e salvar., come dicesi, delle contrarie leggi ogni e qualunque articolo. Infatti altro non e' questo se non un dardeggiar dell'ingegno; e comunque par che da certa tal modestia e venerazione cio' provenga, pure sol di nocumento e' ferace, come quello che l'intero corpo del diritto rende vario e mal connesso. E' miglior cosa che le men buone soccumbano affatto, e sol restino le migliori. Aforisma 57 . Le leggi viete, e quelle che in disuso declinarono, si propongan dai delegati, del pari che le antinomie, per ottener che sieno abrogate. Quando un espresso statuto non si abroghi regolarmente per disuso, il dispregio delle leggi viete a menomare l'autorita' delle altre trascende: e quel genere di tormento mezenziano ne segue, che le leggi vive nello amplesso di quelle ridotte in cadavere sen muoiano. E' sommo danno la cangrena nelle leggi. Aforisma 58 . E cio' si dica per quelle leggi altresi' e per quegli statuti vieti che non fossersi ripromulgati: alle corti pretorie pero' rimanga l'arbitrio di stanziare in opposizione di esse: perciocche', sebbene sentenza ottima voglia reputarsi, non esser conveniente che alcun si mostri piu' sapiente della legge; pure, cio' dir si vuole delle leggi quando vegliano, non quando dormono. Ma contra statuti alquanto recenti, che avverso alla pubblica ragione si rincontrasser mai, non alle corti pretorie, ma ai re, ai consigli supremi e alle sovrane podesta' sia sol diritto di accorrere, e l'esecuzione di quegli statuti con editti ed altri atti sospendere sino a che il tempo de' comizii non venga o di quelle altre assemblee che han podesta' di abrogare: onde si eviti frattanto che la salute del popolo soffra nocumento. SEZIONE IX. Delle nuove compilazioni delle leggi. Aforisma 59 . Ma se le leggi sopra leggi accumulate volumi di tanta mole componessero e tanta confusion cagionassero, che della integrale ricomposizione e riduzione in un sol corpo si conoscesse la necessita'; cio' si faccia pria di tutt'altro: e sia questa opera eroica impresa: e gli autori di essa, fra i legislatori e gli instauratori delle citta' vadano annoverati. Aforisma 60. Ad espurgar le leggi ed ordinarle in nuove compilazioni, di cinque cose fa d'uopo: 6. trascurar le viete, dette antiche favole da Giustiniano; 2. delle antimonie ritener le approvatissime, rigettar le contrarie; 3. delle omionomie, di quelle leggi cioe' che suonan lo stesso ed altro non sono che ripetizioni della stessa cosa, far disparire la traccia, e in vece di tutte, quella sol conservarne che si mostri perfetta; 4. lo stesso praticare con quelle leggi che nulla determinano, ma sol quistioni propongono senza risolverle; 5. in fine stringere in brevi tutte le leggi che per loquacita' e prolissita' lussureggiassero. Aforisma 61 . E si abbia per convenevol cosa, nella nuova compilazione, segregare le leggi che il comun diritto compongono, per vetusta' venerande, dagli statuti che di tempo in tempo vi si aggiunsero; giacche', per molte cose, del diritto comune e degli statuti non son simili l'interpretazione e l'amministrazione. E cio' fece Triboniano col Digesto e col Codice. Aforisma 62 . Ma in tale rigenerazione delle leggi e nuova struttura da darsi alle ant