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Veicoli uso speciale

Veicoli uso speciale autoscuola, ecco quali sono

La circolare 29097 del 16 dicembre 2015 ha fornito spiegazioni sul decreto dirigenziale del 12 ottobre 2015 , che ha introdotto la possibilità di classificare i veicoli delle autoscuole (non tutti, rimane esclusa l'autovettura e tutti i motocicli e ciclomotori) a “uso speciale” e chiarito che le autoscuole possono scaricare, con questo sistema, molte spese, se aggiornano la carta di circolazione di detti veicoli.


Per avere tali agevolazioni i veicoli devono in effetti utilizzati “esclusivamente” per tale scopo, e devono essere dotati, come da definizione riportata nell'art. 54 del Codice della Strada, di specifiche attrezzature di lavoro, che nel nostro caso sono:

  • la presenza dei doppi comandi , almeno per la frizione e il freno, se dotati di cambio manuale

  • la presenza del doppio comando del freno, se dotati di cambio automatico

Elenco delle categorie di veicoli per cui è possibile annotare la dicitura “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”:
  • M2 e M3 – ovvero minibus e autobus
  • N2 e N3 – ovvero veicoli destinati al trasporto merci oltre 3, 5 t e oltre 12 t

  • O2, O3 e O4 – ovvero tutti i tipi di rimorchi, a patto che siano agganciati a una motrice classificata “uso speciale autoscuola”

Le condizioni per cui si può richiedere tale annotazione è che detti veicoli siano utilizzati:
  • per le esercitazioni degli allievi

  • per gli esami degli allievi

  • per trasportare gli allievi da e per la sede d'esame

  • per ogni altra incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica

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