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Anatocismo bancario

I Tribunali continuano a riconoscere il rimborso di somme ai consumatori.
Oggi più che mai vi è la possibilità di invocare il rimborso di quanto indebitamente pagato alla propria banca a titolo di anatocismo bancario, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto.
Infatti nei rapporti di conto corrente bancario nei quali viene riconos ... ciuta una apertura di credito, la pattuizione relativa alla misura ultralegale degli interessi dovuti alla banca è tamquam non esset e va considerata come non apposta in quanto gli interessi sono commisurati alla clausola “uso su piazza”. Conseguentemente ai sensi dell’art. 1284 co. 3 c.c. sono dovuti gli interessi nella misura legale e la banca dovrà rimborsare gli interessi ultralegali indebitamente percepiti.
Illegittimo deve essere qualificato anche l’addebito della commissione di massimo scoperto, effettuato dalla banca in virtù di presunte pattuizioni usualmente perfettamente nulle. Infatti molto spesso la quantificazione della commissione di massimo scoperto, delle spese e delle commissioni viene determinata mediante il criterio, nullo come si è già sopra indicato, dell’uso su piazza. Vieppiù che spesso non viene indicata né la periodicità di calcolo, né il criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto, né la somma sulla quale dovrebbe essere effettuato il conteggio. Inoltre copiosa giurisprudenza ritiene sia “ nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito.”.
Assolutamente illegittimo è altresì l’anatocismo, cioè la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista.
L’anatocismo, produzione degli interessi sugli interessi, è il fenomeno tramite il quale interessi scaduti per decorrenza dei termini di loro esigibilità continuano a produrre, a loro volta, interessi. Così facendo gli interessi vengono computati non solo sulla sorte capitale ma anche sugli stessi interessi in precedenza maturati. Vengono così prodotti interessi sugli interessi. Sino all’anno 2000 l’anatocismo è oggettivamente illegittimo mentre dall’anno 2000 in poi, a seguito della riforma prevista dal d.lgs. n.342 del 4/08/1999 che ha modificato l’art.120 del D.lgs. 385/1993, si dovrà verificare se nel rapporto bancario oggetto di analisi l’anatocismo sia stato applicato in condizioni di corrispettività tra consumatore ed istituto di credito.
Sulla base di tali succinti presupposti giuridici il titolare di conto corrente bancario, azienda e/o persona fisica, ha diritto ad adire l’autorità giudiziaria per conseguire il rimborso di quanto indebitamente sottratto dalla banca a sua insaputa.
L’azione va esperita entro il termine di dieci anni dalla estinzione del conto corrente bancario.
Alla luce di una succinta ed economica analisi della documentazione bancaria è possibile verificare l’entità delle somme dovute ed invocarne immediatamente il pagamento.


Avv. Virginia Denicolò
Cell. 3403158228
E-mail. virginiadenicolo@yahoo.it
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