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Rinnovabili, più snelle le procedure in abruzzo

Rinnovabili, più snelle le procedure in Abruzzo Autorizzazioni semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 1Mw


12/07/2011 - L’Abruzzo estende la procedura abilitativa semplificata agli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 Mw elettrico. Lo ha deciso la Delibera di Giunta 294/2011 , che attua il Decreto Legislativo 28/2011 sulla promozione dell’uso di energia alternativa.


Secondo l’evoluzione del panorama legislativo, Regioni e Province Autonome possono estendere la soglia di approvazione della procedura semplificata agli impianti fino a 1 Mw, fermo restando i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di Amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione dell’impianto resta soggetta all’autorizzazione unica.

La delibera fissa criteri e regole condivise per la l’inserimento degli impianti fotovoltaici a terra. Il testo, modificando i precedenti provvedimenti, ammette l’autorizzazione semplificata per gli impiantifotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati.
La semplificazione vale anche per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW.

In precedenza, l’autorizzazione semplificata era limitata agli impianti fino a 200 kWp. La nuova delibera mira quindi a ridurre tutti gli ostacoli che possono impedire il ricorso alle rinnovabili.

Per potersi avvalere dell’autorizzazione semplificata, la ditta e il tecnico abilitato devono trasmettere al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’autorizzazione generalizzata è efficace dal trentesimo giorno successivo l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive.

In fase di delibera è stato approvato anche un criterio di indirizzo in base al quale hanno conseguito il titolo abilitativo gli impianti a terra in area agricola in relazione ai quali, entro il 29 marzo 2011, sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al Servizio Politiche Energetiche e qualità dell’aria.

La data del 29 marzo era già stata assunta come limite per poter evitare le restrizioni introdotte dalla recente normativa in materia di incentivi alle rinnovabili