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Decreto rinnovabili- obbligo della certificazione energetica

10/03/2011

Obbligo della certificazione energetica, qualifica degli installatori, nuovi incentivi…

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e che modifica, tra l'altro, il sistema degli incentivi statali.


Il Decreto si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2 , nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020.


Il Decreto rinnovabili, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, prevede la definizione di un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili, differenziato in base alla dimensione dell'impianto. Relativamente al fotovoltaico, si procederà ad emanare un nuovo Decreto finalizzato alla ridefinizione di criteri, parametri e quote
Vediamo in breve le principali novità introdotte dal decreto.

Promozione dell’utilizzo del biometano
Al fine di favorire l’utilizzo del metano nei trasporti, le Regioni predisporranno semplificazioni circa le procedure di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e di adeguamento di quelli esistenti. Inoltre, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

Moduli collocati a terra in aree agricole
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che

  • la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW
  • gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario
  • non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie totale del terreno.

Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da oltre 5 anni e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011, con obbligo di messa in esercizio dell’impianto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nuovi edifici
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo da garantire la copertura attraverso fonti rinnovabili del 50% dei consumi previsti per la solo acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali:

  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal primo gennaio 2017.

Nei centri storici le percentuali sono ridotte del 50%.

Bonus edifici “virtuosi”
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori indicati nell'Allegato 3, beneficiano di un bonus volumetrico del 5%.

Certificazione energetica degli edifici
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Formazione e informazione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE realizzerà, in collaborazione con l'ENEA , un portale informatico recante informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo, informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili, etc.

Qualifica per gli installatori
La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/08. In particolare, i soggetti interessati devono cioè possedere uno dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica,
  • diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi,
  • titolo o attestato di formazione professionale, conseguito previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Nel terzo caso, dal primo gennaio 2013 subentrano ulteriori prescrizioni.
Entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

Incentivazione
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

  • l’incentivo ha lo scopo di assicurare equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
  • il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
  • l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta;
  • gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas;
  • l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
  • per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima ed è finalizzato a promuovere:
  • l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
  • la realizzazione di impianti in cogenerazione;
  • la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole;

Inoltre, l'art. 9 bis stabilisce che le disposizioni del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011.
L’incentivazione per gli impianti allacciati successivamente al 31 maggio sarà disciplinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

  • determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
  • determinazione delle tariffe incentivanti in relazione alla riduzione dei costi delle tecnologie e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;
  • previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime.

Blocco incentivi per 10 anni a chi tenta truffe
Chi tenterà di ottenere contributi per le fonti rinnovabili con documenti non veritieri o dichiarazioni false non potrà più richiedere incentivi per 10 anni.