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Decreti attuazione legge 90 e nuovo ape 2015_ archenergy pescara, chieti ape e ristrutturazioni

Decreti attuazione legge 90 e nuovo APE 2015, ecco i testi completi di allegati in PDF
Decreti attuazione legge 90 e nuovo APE 2015, pubblicati i decreti requisiti minimi, linee guida e relazione tecnica. Ecco i documenti completi di allegati in formato PDF

Pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013.

I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

  • decreto requisiti minimi , applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  • linee guida nuovo APE 2015 , adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • decreto relazione tecnica di progetto , schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
Decreto requisiti minimi

Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Decreto linee guida APE 2015

Il decreto linee guida definisce le nuove regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE) , offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Decreto relazione tecnica

Il decreto relazione tecnica definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto , adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero .

I provvedimenti entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 , consentendo così all’Italia di adeguarsi completamente alle direttive europee in materia energetica.

In allegato proponiamo il testo completo dei 3 decreti comprensivi di tutti i rispettivi allegati in formato PDF.

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Certificazione energetica e quadro normativo: dalla legge 10 alla legge 90
Certificazione energetica e quadro normativo: il percorso attraverso l’evoluzione normativa dalla legge 10 del 1991 fino ai decreti attuativi della legge 90, con tutte le norme aggiornate in PDF

In questo articolo ripercorriamo l’evoluzione della normativa di riferimento per la certificazione energetica, a partire dalla legge 10 fino a giungere ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 previsti dalla legge 90.

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Decreto requisiti minimi: tipologie di interventi e classificazione degli edifici
Decreto requisiti minimi e tipologie di interventi: nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica

Pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013.

I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

  • decreto requisiti minimi , applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  • linee guida nuovo APE 2015 , adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • decreto relazione tecnica di progetto , schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

In questo articolo analizziamo le tipologie di intervento e le categorie di edifici previste dal decreto requisti minimi.

Categorie di edifici

Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nello categorie di cui all’articolo 3 del D.P.R. 412/93:

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive :
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
    • E.6 (2) palestre e assimilabili
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Tipologie di intervento

Sono previste le tipologie d’intervento di seguito riportate.

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione

  • gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario
  • gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m². L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
  • Ristrutturazioni importanti

    Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’ incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

    Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

    Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

  • ristrutturazioni importanti di primo livello
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello
  • Ristrutturazioni importanti di primo livello

    Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

    In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

    Ristrutturazioni importanti di secondo livello

    Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

    Riqualificazioni energetiche

    Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

    Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore .

    In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.

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    Decreto requisiti minimi: indici, verifiche ed edificio di riferimento
    Certificazione energetica e decreto requisiti minimi, nuovi metodi di calcolo e requisiti. L’analisi delle verifiche, degli indici e dell’edificio di riferimento

    Il decreto requisiti minimi introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE).

    Con il nuovo decreto, vengono fissati i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, che entreranno in vigore il primo ottobre 2015.

    Il decreto, inoltre, aggiorna il D.P.R. 59/2009 , il decreto che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 192/2005.

    Decreto requisiti minimi e edificio di riferimento

    La novità più importante è l’introduzione del concetto di “ edificio di riferimento ”, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

    Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli:

  • calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento
  • calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento
  • Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.

    Decreto requisiti minimi e edificio ad energia quasi zero

    Un edificio a energia quasi zero è un edificio, di nuova costruzione o esistente, per cui sono contemporaneamente rispettati:

  • tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto requisiti minimi , determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
  • gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto rinnovabili ( D.Lgs. 28/2011 )
  • Decreto requisiti minimi e metodologia di calcolo della prestazione energetica

    Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici si adottano le seguenti norme tecniche:

    • Raccomandazione CTI 14/2013 e successive norme tecniche che ne conseguono
    • UNI TS 11300-1
    • UNI TS 11300-2
    • UNI TS 11300-3
    • UNI TS 11300-4
    • UNI EN 15193

    Strumenti di calcolo

    Gli strumenti di calcolo e i software commerciali dovranno garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di ± 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software da parte del CTI.

    Decreto requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici

    La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

    In particolare:

    • il fabbisogno energetico annuale globale è calcolato come la somma dei fabbisogni di energia primaria di ogni servizio energetico, con intervallo di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema
    • è possibile operare la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia prodotta da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine del sistema (in situ) in base a condizioni stabilite
    • ai ?ni del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell’energia primaria totale che dell’energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale f P, tot e in energia primaria non rinnovabile f P, nren riportati nella tabella 1 del decreto
    • la classi?cazione degli edifici si effettua a partire dall’energia primaria non rinnovabile
    • il fattore di conversione in energia primaria totale è pari alla somma del fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile e quello di conversione in energia primaria rinnovabile: f P, tot = f P, nren + f P, ren
    • i fattori di conversione sono riportati in un’apposita tabella in funzione del vettore energetico utilizzato
    Indici di prestazione energetica

    La prestazione energetica è definita attraverso alcuni indici di prestazione relativi all’involucro e a tutti i servizi energetici, espressa in termini di energia primaria non rinnovabile e totale:

    • EP H, nd – indice di prestazione termica utile per riscaldamento
    • EP H – indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ; si esprime in energia primaria non rinnovabile ( nren ) o totale ( tot )
    • EP W, nd – indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
    • EP W – indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria ; si esprime in energia primaria non rinnovabile ( nren ) o totale ( tot )
    • EP V – indice di prestazione energetica per la ventilazione ; si esprime in energia primaria non rinnovabile ( nren ) o totale ( tot )
    • EP C, nd – indice di prestazione termica utile per il raffrescamento
    • EP C – indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità); si esprime in energia primaria non rinnovabile ( nren ) o totale ( tot )
    • EP L – indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale ; non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile ( nren ) o totale ( tot )
    • EP T – indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili); non si calcola per la categoria E.1, ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)

    L’indice di prestazione globale si esprime in energia primaria non rinnovabile o totale ed è calcolato come la somma dei vari indici:

    EP gl =EP H +EP W +EP V +EP C +EP L +EP T

    Gli indici prestazionali sono espressi in kWh/m² per tutte le destinazioni d’uso.

    Tipologia di interventi

    Il decreto definisce le varie tipologie di intervento sugli edifici, con l’individuazione di:

    • nuova costruzione
    • demolizione e ricostruzione
    • ampliamento e sopraelevazione
    • ristrutturazione importante
      • di primo livello
      • di secondo livello
    • riqualificazione energetica
    Requisiti Parametri

    Il DM requisiti definisce, oltre agli indici di prestazione energetica, anche i seguenti parametri e coefficienti:

    • H’ T = coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in kW/m²K
    • A sol, est /A sup utile = area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
    • ? H = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale
    • ? W = efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria
    • ? W = efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)
    Verifiche

    Le verifiche da effettuare variano in funzione della tipologia di intervento edilizio. Di seguito si riporta una schematizzazione delle principali verifiche da effettuare; per un’analisi esaustiva dei requisiti e delle verifiche, si rinvia all’Allegato 1 (paragrafo 3.3) del decreto requisiti minimi.

    • il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente deve risultare inferiore al valore limite tabellato:

    H’ T