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Telemarketing luce e gas e contratti nulli

Dal 19 giugno cambiano le regole per le telefonate commerciali legate ai contratti di luce e gas. Le società energetiche non potranno più contattare i consumatori per proporre nuove forniture se prima non è stato espresso un consenso specifico. In caso contrario, il contratto concluso al telefono sarà nullo.


La novità arriva con la legge di conversione del Dl Bollette, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile. Il provvedimento modifica il Codice del Consumo e introduce un divieto preciso: niente sollecitazioni telefoniche, né messaggi, per proporre o concludere contratti di energia elettrica e gas senza una richiesta diretta del consumatore o senza un consenso valido.


Dunque, le chiamate commerciali saranno ammesse solo in due casi: quando l’utente ha chiesto direttamente di essere contattato tramite i canali digitali dell’azienda, oppure quando si tratta di un cliente già acquisito che ha dato un consenso specifico a ricevere proposte commerciali.


Un punto centrale riguarda l’onere della prova: sarà il professionista a dover provare che il contatto era legittimo. E se una fornitura di luce o gas verrà attivata dopo una telefonata effettuata in violazione delle nuove regole, il contratto sarà nullo.


Il decreto prevede inoltre ulteriori interventi sul telemarketing, collegati all’attività di Agcom e del Garante per la Privacy. Tra questi c’è l’obbligo, non ancora pienamente operativo, di utilizzare numerazioni che identifichino in modo univoco il professionista che effettua la chiamata.


A Parma, il presidente del Movimento Difesa Consumatori, Michele Saldina, offrirà supporto per segnalare chiamate non autorizzate e avviare le procedure di annullamento dei contratti non richiesti.