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Comunicati Stampa

Limiti all'aumento dei biglietti aerei e recesso

In alcuni casi, i biglietti aerei possono aumentare anche dopo l’acquisto . La possibilità di adeguare il costo ad alcune variazioni dei prezzi è da tempo ammessa per tutti i contratti di trasporto, compreso l’ aereo . Oggi, nel pieno della crisi energetica e con una situazione geopolitica sempre più instabile, è quindi utile sapere quali limiti sono previsti, perché ovviamente l’aumento dei prezzi dopo la prenotazione è severamente regolamentato, per la tutela dei consumatori da pratiche scorrette o eccessivamente onerose. Per mettersi al riparo, è comunque possibile stipulare una specifica copertura assicurativa

Innanzitutto, l’adeguamento carburante deve essere previsto da una clausola chiara contenuta nel contratto di trasporto, generalmente alla voce “Termini e condizioni contrattuali”. La presenza di tale clausola non garantisce la legittimità degli aumenti, essendo anche necessario che preveda tanto l’aumento dei prezzi quanto la riduzione, sempre in proporzione ai carburanti e al tasso di cambio.


Altrimenti, può essere applicato un sovrapprezzo (o uno sconto), purché sia comunicato al viaggiatore con un preavviso minimo di 20 giorni dal viaggio prenotato. L’aumento, come pure la riduzione, non può scattare se il passeggero ne riceve notizia dopo questo termine, pertanto nell’eventualità è opportuno contestarli. Le motivazioni della variazione e soprattutto le modalità di calcolo impiegate per l’adeguamento della tariffa devono inoltre essere rese note al viaggiatore in modo chiaro, esaustivo e trasparente.


In ogni caso, va detto che l’aumento non può mai superare l’ 8% del prezzo pagato dal consumatore. Questo limite, proveniente dalla normativa europea e dal Codice del consumo, permette ai viaggiatori di esercitare il diritto di recesso, se viene superato.