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Comunicati Stampa

Cambi di residenza sotto la lente del fisco: contrasto alle residenze fittizie.

In un precedente articolo ( //www.prontoprofessionista.it/articoli/5829/residenze-allestero-e-provvedimento-ae/ ) ho parlato degli elementi caratterizzanti:

1) la normativa concernente la residenza fiscale delle persone fisiche, e

2) il provvedimento n. 43999 del 3 marzo 2017 firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla formazione delle liste selettive.

Con il presente lavoro, invece, delineerò in quale modo l’Amministrazione Finanziaria (di seguito AF) ha intenzione di per contrastare i fittizi trasferimenti all’estero delle persone fisiche.

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ITALIANI ALLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI EVASI E/O ELUSIVI.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, ricordiamo che dal 2005 è stata introdotta nel nostro sistema la partecipazione fattiva dei Comuni all’accertamento dei tributi statali. A seguito di tale “contributo investigativo” è stato previsto il rilascio di un incentivo per l’intervento degli enti locali in argomento mediante l’assegnazione di una quota delle maggiori somme relative ai tributi erariali accertati e riscossi a titolo definitivo a seguito della segnalazione di comportamenti evasivi e/o elusivi all’Agenzia delle Entrate, determinata nel corso degli anni come segue:

1) art. 1 del decreto legge 30/09/2005, n. 203 (convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005): quota del 30% ;

2) art. 18, comma 5, del decreto legge 31/05/2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010): quota del 33% ;

3) decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 (art. 2, comma 10, lettera b): quota del 50% ;

4) decreto legge 13/08/2011, n. 138 (convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011): quota del 100% per il triennio 2012/2014;

5) decreto legge 31/12/2014, n. 192 (convertito con modifiche dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015): quota del 100% per il triennio 2015-2017;

6) decreto legge 22/10/2016 n. 193: quota del 100% anche agli anni 2018 e 2019.


La partecipazione dei Comuni italiani è riferita anche alle segnalazioni nell’ambito delle residenze fiscali all’estero.

IL MODUS OPERANDI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

L’AF ha iniziato una massiccia attività info-investigativa che vede, appunto, i Comuni i “prima linea” con il precipuo scopo di far emergere tutti coloro che hanno creato una fittizia residenza all’estero, sia in Paesi white che black list, mediante segnalazioni cosiddette qualificate.

Nel precedente articolo ( //www.prontoprofessionista.it/articoli/5829/residenze-allestero-e-provvedimento-ae/) è stato precisato che gli elementi per la determinazione della residenza fiscale sono tre (alternativi tra loro):

1) residenza anagrafica, oppure

2) domicilio, oppure

3) dimora,

che sono necessariamente simbiotici a quello temporale, rappresentato dalla maggior parte periodo d’imposta (più di 183 giorni oppure più di 184 giorni nel caso di anno bisestile) in cui si manifestano gli elementi sopra indicati.

I tre criteri prima menzionati rappresentano i requisiti qualitativi , mentre l’elemento numerico richiesto per far scattare la residenza fiscale in Italia (183 giorni ovvero 184 in caso di anno bisestile) descrive il requisito quantitativo , con la conseguenza che l’AF focalizzerà la procedura investigativa relativamente alle modalità secondo le quali il contribuente soggiorna nel Bel Paese, prendendo come punto di partenza le considerazioni espresse nella Circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, che individua gli indici significativi ma non inderogabili per la presunzione della residenza fiscale in Italia.

Alcuni articoli sulla materia apparsi sul web descrivono come un evento palesemente negativo ciò che invece rappresenta una presunzione che può essere superata con la prova contraria che dimostri l’effettiva residenza all’estero:

1) avere a disposizione una abitazione permanente;

2) essere titolare di un conto corrente;

3) avere la titolarità di utenze (gas, luce, acqua);

4) avere la disponibilità di autoveicoli.

Ritengo che tali elementi possano, invece, non creare problemi al momento in cui sia possibile dimostrare, sopra ogni ragionevole dubbio, che la titolarità/proprietà è utilizzata dal contribuente esclusivamente nel caso in cui trascorra, ad esempio, una vacanza in Italia, mentre per più di 183 giorni non usufruisce di detti beni/servizi. La dimostrazione de qua deve, ovviamente, essere accompagnata da idonea documentazione probatoria che provi che gli elementi qualitativi e quantitativi sono stati utilizzati all’estero e non in Italia. Ricordiamo, inoltre, che nessuno può vietare di avere in Italia conti correnti e/o immobili e/o beni mobili (ad esempio autoveicoli), ma è necessario fare attenzione che il loro utilizzo non sia continuo, situazione che farebbe, giustamente, apparire che il centro degli interessi è all’interno del territorio dello Stato.

Gli elementi di giustificazione devono essere accompagnati, come detto, da idonea documentazione che provi la reale residenza fiscale oltre i confini nazionali. La loro preparazione nonché la redazione delle relative motivazioni difensive dovranno essere esperite da un professionista qualificato che sia in grado di evitare errori nella presentazione delle conclusioni a favore del Cliente.