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Comunicati Stampa

Rassegna stampa fiscale

Da Il Sole 24 Ore

Immobili e Iva, sotto accusa la rettifica al valore normale
La Commissione europea, per quanto attiene la vendita di immobili, sospetta che non sia legittimo il potere del Fisco italiano, derivante dal decreto legge 233/2006, che gli attribuisce la possibilità di rettificare l’imponibile per adeguarlo ai valori normali di mercato senza dover necessariamente disporre di prove derivate da ispezioni, verbali o dichiarazioni di altri contribuenti. Secondo Laszlo Kovacs, commissario europeo alla fiscalità, in base alle regole europee l’imposta dovrebbe essere calcolata sull’importo effettivo e non sul valore stimato. Il citato dl entrerebbe in conflitto con gli articoli 70 e 73 della direttiva sull’Iva. La stessa direttiva indica alcune possibilità di fare riferimento al valore normale di mercato, ma solo in alcuni casi specifici enumerati esplicitamente. Al Governo italiano sono concessi due mesi per presentare le proprie osservazioni.
Enrico Brivio, Immobili e Iva, l’attacco Ue, in Il Sole-24 Ore , 15/07/2008, pag. 29

Per i riallineamenti manca il decreto attuativo
A soli due giorni dalla scadenza resta ancora sospeso il versamento delle imposte per l’affrancamento dei disavanzi di fusione e delle altre operazioni straordinarie effettuate fino al 2007. Come previsto dall’articolo 1, comma 46, della legge 244/07, è consentito alle società conferitarie di dare riconoscimento fiscale agli importi iscritti in bilancio a incremento del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, avviamento compreso. La legge prevedeva l’emanazione di un decreto attuativo che ad oggi, nonostante una bozza circolata a fine aprile, non risulta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Secondo Assonime, la mancanza del decreto non dovrebbe comunque pregiudicare il diritto a fruire dell’affrancamento. Non è dello stesso avviso l’agenzia delle Entrate che con la risoluzione 237/E/2008, con la quale ha approvato il codice tributo 1126, ha precisato che la sua operatività è sospesa fino al varo del decreto.
Luca Gaiani, Riallineamenti, blocco finale, in Il Sole-24 Ore , 15/07/2008, pag. 30

Ristrutturazione, senza chiarimenti gli immobili posseduti da terzi
Ad un giorno dalla scadenza del termine per il pagamento la questione delle spese di ristrutturazione per gli immobili non di proprietà rimane irrisolta per i professionisti. La circolare 47/E del 18 giugno scorso ha considerato il solo caso delle spese di ristrutturazione su immobili di proprietà lasciando senza chiarimenti gli immobili non di proprietà. In base al contenuto dell’articolo 54 del Tuir per le spese su immobili di tipo non incrementativo è previsto un trattamento analogo a quello proprio delle imprese. Sono, dunque, deducibili nel periodo di sostenimento nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, le spese di ammodernamento ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento degli immobili. E’ deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi l’eccedenza. In precedenza, per queste spese, era invece prevista la possibilità di deduzione in cinque rate costanti a partire dall’esercizio di sostenimento.
Cristina Odorizzi, Per i professionisti ristrutturazione senza chiarimenti, in Il Sole-24 Ore , 15/07/2008, pag. 30

Da Italia Oggi

Accesso all’anagrafe per i comuni
Importanti novità sono state approvate con emendamenti al decreto legge 112/08 all’esame delle commissioni finanze e bilancio della camera. I comuni e le società che esercitano attività di riscossione potranno accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, comprese le informazioni che banche, poste e altri intermediari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria. E’ opportuno ricordare che ad oggi l’accesso è riservato all’Agenzia delle Entrate e alla guardia di finanza, mentre per Equitalia si attende una convenzione. Per quanto concerne, invece, i processi verbali, vale solo per i verbali consegnati, e non notificati, dal 25 giugno 2008, la facoltà per i contribuenti di definire in contraddittorio le rettifiche automatizzate. La comunicazione del contribuente è prorogata al 30 settembre 2008. In questo modo dovrebbe essere ampliata la platea dei possibili interessati al nuovo istituto.
C. Bartelli – S. Mazzei, Fisco, anagrafe aperta ai comuni, in Italia Oggi , 15/07/2008, pag. 33

L’associato paga l’Irap anche per la seconda attività
Con la sentenza n. 19138 del 10 luglio 2008, la Cassazione, è intervenuta sulla debenza dell’Irap nel caso degli studi associati accogliendo il ricorso del fisco. In base al contenuto della sentenza il professionista che fa parte di uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale e anche se di fatto non ha collaboratori è tenuto al pagamento dell’Irap. Ha la possibilità di sfuggire all’imposta sono se riesce a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione all’associazione che, per definizione, fa conseguire invece utilità altre e aggiuntive che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva.
Debora Alberici, Irap al raddoppio, in Italia Oggi , 15/07/2008, pag. 36