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Comunicati Stampa

Novita fiscali

Il trattamento fiscale ai fini Irpef degli incentivi
7/4/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 258/E del 23 giugno 2008, ha precisato che le somme corrisposte ai promotori finanziari a seguito di una transazione devono essere trattate come sopravvenienze attive tassabili, in base all'articolo 88 del Tuir, nel periodo d'imposta in cui divengono certe. L'Agenzia esclude che le stesse siano assoggettabili a tassazione separata in quanto non hanno natura risarcitoria ma, come si ricava dalla sentenza del Tribunale, conservano l' originaria natura di incentivi.
(Vedi risoluzione n. 258 del 2008)


Aliquota Iva applicabile alle esecuzioni musicali dal vivo e ai concerti vocali e strumentali
7/4/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008, ha precisato che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati ad IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento, sia per quanto concerne i corrispettivi dovuti dal pubblico, sia per i compensi percepiti da musicisti e cantanti. Le esecuzioni musicali scontano invece l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
(Vedi risoluzione n. 257 del 2008)


Spese per integratori alimentari
7/4/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, ha precisato che per l'acquisto di integratori alimentari, anche dietro prescrizione medica, non è possibile beneficiare della detrazione d'imposta del 19% di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir. La detrazione è riconosciuta infatti esclusivamente per le spese mediche e chirurgiche, per l'acquisto di medicinali e per le prestazioni specialistiche. Gli integratori alimentari, in ragione della loro composizione, sono prodotti che appartengono invece all'area alimentare.
(Vedi risoluzione n. 256 del 2008)


No al reverse charge nella fornitura dei beni con posa in opera
7/4/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 255/E del 20 giugno 2008, ha precisato che sono escluse dal meccanismo del reverse-charge le forniture di beni con posa in opera quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni. Nel caso prospettato, il meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione in quanto la società istante non può qualificarsi appaltatore, posto che la stessa stipula con il committente un contratto di fornitura con posa in opera, le cui prestazioni sono espressamente escluse dal sistema del reverse-charge, stante la loro equiparazione alle cessioni di beni.
(Vedi risoluzione n. 255 del 2008)


Cessione gratuita di beni alle ONLUS
7/4/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 254/E del 20 giugno 2008, ha precisato che alle cessioni a titolo gratuito, a favore delle ONLUS, di beni obsoleti di telefonia mobile, quali telefoni cellulari, connect card, internet box e palmari, ancorché idonei all'uso, sono applicabili le disposizioni agevolative recate dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, il valore dei beni prodotti o scambiati. Ai fini Iva, i beni oggetto delle suddette cessioni si considerano distrutti.
(Vedi risoluzione n. 254 del 2008)


Acquisto intracomunitario
7/1/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 252/E del 19 giugno 2008, ha precisato che l'introduzione in Italia di un simulatore di volo da parte della Difesa olandese assume i connotati di un acquisto intracomunitario in quanto la sua destinazione in Italia, prevista per quattro anni, è di gran lunga maggiore rispetto ad una normale introduzione temporanea, pari a circa 24 mesi. Ai fini degli adempimenti connessi alla realizzazione dell'acquisto intracomunitario il soggetto estero dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia mediante la procedura prevista dall'art. 35-ter del D.P.R. n.633 del 1972, oppure dovrà nominare un proprio rappresentante fiscale. La successiva messa a disposizione del simulatore ad un'impresa italiana costituisce una prestazione di servizi. Per tale operazione, il committente, in quanto soggetto passivo Iva nazionale diviene egli stesso 'debitore dell'imposta'. Conseguentemente, sarà lo stesso committente a dover assolvere agli obblighi Iva, attraverso il meccanismo del reverse charge.
(Vedi risoluzione n. 252 del 2008)


Tassazione di gruppo per la fusione inversa del consolidante
7/1/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 251/E del 19 giugno 2008, ha precisato che la fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidata non rappresenta un'ipotesi di interruzione del regime di tassazione consolidata. Le perdite fiscali della società incorporata non potranno essere utilizzate all'interno del consolidato. Dette perdite potranno, più precisamente, essere utilizzate dalla società incorporante solo alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR.
(Vedi risoluzione n. 251 del 2008)


Assoggettabilità all'Iva della tariffa di igiene ambientale (TIA)
7/1/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 250/E del 17 giugno 2008, ha chiarito che la TIA, la Tariffa di Igiene Ambientale, istituita dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve essere assoggettata all'Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, alla luce della sua qualificazione normativa come 'corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani'.
(Vedi risoluzione n. 250 del 2008)


Erogazioni liberali
7/1/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 249/E del 17 giugno 2008, ha chiarito che per poter beneficiare delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100 coma 2, lettera f) del TUIR, i soggetti destinatari devono essere in possesso di requisiti oggetti e soggettivi. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, stabilisce che le erogazioni in danaro fatte da soggetti privati sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Le fondazioni e le associazioni per essere destinatarie di erogazioni liberali deducibili devono avere la personalità giuridica e, per oggetto statutario, la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e paesaggistico.
(Vedi risoluzione n. 249 del 2008)


'Valore normale' ai fini Iva nella cessione di beni immobili
7/1/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 248/E del 17 giugno 2008, ha fornito chiarimenti sugli aspetti fiscali relativi alle cessioni di beni immobili basate sull'ammontare del finanziamento. Se il cessionario stipula un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita, al fine di sostenere altre spese relative all'acquisto dell'immobile, in sede di accertamento è tenuto a fornire le prove che l'ammontare del finanziamento rilevante ai fini della determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall'operazione di credito. Se nel contratto di mutuo una parte della somma mutuata non è destinata a sostenere l'acquisto dell'immobile, per vincere la presunzione il contribuente deve fornire prova documentale della diversa destinazione del predetto ammontare.
(Vedi risoluzione n. 248 del 2008)


Decreto Legislativo del 30/05/2008 n. 108
6/27/2008
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2008 il decreto legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 attuativo della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Il testo entrerà in vigore a partire dal 02 luglio 2008.
(Vedi Decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008)


Reverse charge - Cessioni e posa in opera di materiale edile
6/27/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 246/E del 16 giugno 2008, ha precisato che alla fornitura di beni con posa in opera non si applica il principio del reverse charge in quanto l'operazione non costituisce una mera prestazione di servizi ma una cessione di beni in cui la manodopera risulta accessoria al bene fornito. In tal caso, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le modalità ordinarie. Qualora invece l'attività svolta non consista nella semplice posa in opera dei materiali prodotti, bensì nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è in presenza di un'attività ulteriore che, se inquadrabile tra quelle del settore edile, potrà essere riconducibile al meccanismo del reverse charge.
(Vedi risoluzione n. 246 del 2008)


Imposta di registro ipotecaria e catastale alle sentenze dichiarative dell'usucapione di fondi rustici
6/27/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 244/E del 16 giugno 2008, ha confermato quanto reso con la risoluzione n. 201 del 2007 ed ha chiarito che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale nelle sentenze di usucapione che impongono il trasferimento di fondi rustici in zone montane. Secondo l'Agenzia l'esenzione dall'imposta è possibile solo quando l'usucapione è posta in essere da chi acquista in buona fede da chi non è proprietario e non anche agli acquisti in virtù del possesso continuato per quindici anni.
(Vedi risoluzione n. 244 del 2008)


Reverse charge per l'installazione di impianti antincendio ed idraulici
6/27/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, ha precisato che le attività di installazione e di mera manutenzione degli impianti idraulico sanitari devono essere considerate 'attività rese nel comparto delle costruzioni' in quanto riconducibili alle Tabelle ATECOFIN 2004 e, pertanto, sono assoggettabili al meccanismo del 'reverse charge'. Per ciò che concerne, invece, le prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile o altre tipologie di beni. Nel primo caso è applicabile il regime del 'reverse charge', nel secondo caso, ove i servizi sono realizzati ad esempio su imbarcazioni o piattaforme galleggianti, l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione.
(Vedi risoluzione n. 245 del 2008)


Soggetti non residenti – detrazioni per carichi di famiglia
6/27/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 242/E del 13 giugno 2008, ha precisato che per i soggetti non residenti il diritto di fruire delle detrazioni d'imposta per carichi familiari di cui all'articolo 12 del Tuir è condizionato alla verifica che gli stessi abbiano trasferito all'estero non solo la residenza ma anche il centro dei propri affari e interessi. La Finanziaria 2007 in deroga alle disposizioni ha previsto che i soggetti residenti in Paesi membri Ue o che hanno aderito all'Accordo sullo spazio economico europeo possono fruire delle suddette detrazioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale certificazione non può estendersi tuttavia anche ai soggetti che pur avendo cittadinanza italiana, sono residenti in altri Stati.
(Vedi risoluzione n. 242 del 2008)


Incontro con la stampa specializzata – risposte ai quesiti
6/24/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, ha riunito le risposte fornite alla stampa specializzata sulle questioni relative ad Unico 2008. I principali chiarimenti hanno riguardato il ravvedimento e gli studi di settore. Per il primo se dalla dichiarazione integrativa emerge che il contribuente deve versare una maggiore imposta per l'anno 2006, e quindi l'acconto per il 2007 risulti insufficiente, lo stesso può evitare la sanzione avvalendosi del ravvedimento, se tuttavia ci sono i presupposti. Per gli studi di settore, invece, la circolare ribadisce che il posizionamento naturale all'interno del cosiddetto 'intervallo di confidenza' determina un ricavo o compenso possibile. Tuttavia questa posizione di congruità all'interno dell'intervallo di confidenza non garantisce da possibili accertamenti da parte degli uffici.
(Vedi circolare n. 47 del 2008)


Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo
6/24/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 13 giugno 2008, fornisce chiarimenti sulla disposizione della Finanziaria 2007 che ha istituito un credito d'imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti ma per effetto della Finanziaria 2008 è stato elevato dal 15 al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. E' stato inoltre aumentato a 50 milioni di euro, per ciascun periodo d'imposta, l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta. Il bonus ricerca è cumulabile con altre agevolazioni purché il beneficio ottenuto non sia superiore al costo sostenuto e le altre agevolazioni non prevedano espressamente il divieto.
(Vedi circolare n. 46 del 2008)


Irap – assoggettabilità all'imposta degli esercenti arti e professioni
6/24/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, fa chiarezza sul concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi e recependo le pronunce in merito della Corte di Cassazione ribadisce che l'imposta non è dovuta da parte dei professionisti che hanno i requisiti per la disciplina dei minimi. La soggettività all'Irap è, invece, sempre verificata nei confronti dei soggetti che svolgono un'attività di impresa. Le azioni di riscontro in merito agli elementi che possono concretizzare l'esistenza dell'autonoma organizzazione possono essere le più diverse partendo dall'esame delle dichiarazioni sino all'analisi degli atti registrati. Spetta al contribuente dimostrare l'inesistenza dell'autonoma organizzazione, mentre l'ufficio deve verificare che tale dimostrazione sia stata data eccependo nel merito.
(Vedi circolare n. 45 del 2008)


Regime dei contribuenti minimi – Attività di interprete e traduttrice
6/24/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 241/E del 12 giugno 2008, ha precisato che l'effettuazione, nell'anno solare precedente, di attività di lavoro autonomo consistente in prestazioni di servizi di traduzione ed interpretariato rese all'IUE, in regime di non imponibilità, preclude l'accesso al regime dei contribuenti minimi come previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 96, n. 2, lettera a), della legge finanziaria per il 2008, e dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 2 gennaio 2008.
(Vedi risoluzione n. 241 del 2008)


Soppressione del codice tributo 3900 – Ulteriore detrazione Ici per abitazione principale
6/24/2008
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 239/E dell'11 giugno 2008, ha precisato che in virtù del decreto legge n. 93/2008 che ha escluso il pagamento dell'Ici per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, si è proceduto alla soppressione del codice tributo '3900' denominato “ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
(Vedi risoluzione n. 239 del 2008)