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D.m. 15 luglio 2003, n.388

NORME PRONTO SOCCORSO
Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 è uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale.
Novità importante del regolamento suddetto è la classificazione delle aziende che viene fatta nell’ Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

In particolare:
1. il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi:
a. le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all’obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
b. le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
c. le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricotura.

2. il gruppo B comprende:
le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

3. il gruppo C comprende:
le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.


Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e provvede all’organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall’ Art. 2 :

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi contenuti;
- b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi contenuti;
- b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Anche per i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

All’art.3 invece, viene ribadita la necessità di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potrà avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica.
I contenuti ed i tempi minimi dei corsi di formazione vengono quindi riportati negli Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell’attività svolta:
Allegato 3 - per aziende o unità produttive del gruppo A - 16 ore
Allegato 4 - per aziende o unità produttive di gruppi B e C - 12 ore

È da tenere notare che restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004).
Inoltre l’istruzione pratica dei lavori designati dovrà essere ripetuta con cadenza triennale .

Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2:
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500
ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml
(1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.